F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELLA POL. PELORO PLAST AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. CAIZZONE SEBASTIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELLA POL. PELORO PLAST AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. CAIZZONE SEBASTIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004) Con atto del 9.2.2004 il Presidente del Comitato Regionale Sicilia ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato il Sig. Sebastiano Caizzone, Presidente della Pol. Peloro Plast, il quale, ritenendo ingiusta la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 16 del 28 gennaio 2004 (inibizione fino al 20.4.2004), con missiva del 2.2.2004 indirizzata alla Commissione Disciplinare rivolgeva ad Organi Federali espressioni scurrili ed offensive, violando i precetti di cui all’art. 1 del C.G.S.. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 4 marzo 2004 la Commissione Disciplinare, ritenuto oltremodo censurabile il comportamento del dirigente deferito per le espressioni utilizzate, in quanto altamente offensive, ha inflitto allo stesso la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino a tutto il 31.12.2004. Con atto del 10.3.2004, sottoscritto dal Vice Presidente, la Pol. Peloro Plast ha appellato tale decisione, chiedendo l’annullamento, ovvero la sensibile riduzione, della sanzione inflitta al Caizzone. Reputa la C.A.F. che il gravame non possa trovare accoglimento. L’impugnata decisione della Commissione Disciplinare, infatti, appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, mentre del tutto congrua e proporzionata alla gravità dei fatti addebitati al Caizzone appare la misura della sanzione allo stesso inflitta. Né le ragioni addotte con il proposto reclamo, in primo luogo la buona fede del Caizzone e la pretesa mancanza di volontà dello stesso di recare offesa ad alcun organo federale, appaiono meritevoli di valorizzazione in questa sede, posto che l’indubitabile carattere scurrile delle espressioni utilizzate dal dirigente e a loro inequivoca finalità offensiva eliminano in radice la possibilità che il Caizzone, nel redigere e sottoscrivere la citata nota indirizzata alla Commissione Disciplinare, non intendesse ingiuriare alcun organo federale. Appare indubitabile, quindi, che il comportamento tenuto dal Caizzone non sia stato conforme agli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede di cui all’art. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della Pol. Peloro Plast di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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