F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04 APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISICCHIO DAVIDE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 26/4/04
APPELLO DELLA S.S. VIRTUS ASCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE PISICCHIO DAVIDE
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
TOSCANA DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera
del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana per l’Attività
Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35
del 18 marzo 2004, infliggeva al calciatore Pisicchio Davide della S.S. Virtus Asciano la
sanzione della squalifica fino al 30.7.2004 per avere colpito, a gioco fermo un avversario
con una ginocchiata e per avere sputato verso il Direttore di gara, che lo aveva espulso
dal campo.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. il Presidente della predetta
società, richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al suo tesserato.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
Nei motivi si sostiene che il Pisicchio ha colpito involontariamente il suo avversario e
ha sputato verso la panchina della squadra ospite, che lo aveva ingiuriato causa del suo
predetto fallo di giuoco.
Dal referto di gara e dal relativo supplemento, puntualmente citati dal Giudice Sportivo
di 2° Grado, emerge, invece, che il calciatore ha colpito volontariamente il portiere della
squadra avversaria, che si stava rialzando da terra e ha sputato nei confronti del Direttore
di gara (lo sputo è finito vicino ai piedi di quest’ultimo).
Solo per completezza, va osservato che non è questa la sede per valutare il comportamento
dell’allenatore della squadra ospite, che secondo la ricorrente ha ingiuriato il Pisicchio
per il suo intervento contro l’avversario.
La sanzione inflitta da Giudice Sportivo è adeguata alla gravità del comportamento
predetto, posto in essere dal Pisicchio, sia contro il portiere avversario che, soprattutto,
contro il Direttore di gara.
Ne consegue che l’appello deve essere respinto con l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus
Asciano di Asciano (Siena). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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