F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DELLA S.S. CLUB CAIVANO AVVERSO LE SANZIONI SEGUITO GARA GIUGLIANO/CLUB CAIVANO DEL 6.3.2004: – SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE; – PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI; – AMMENDA DI e 1.000,00; – SQUALIFICA FINO AL 5.3.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MAIDA VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 69 dell’8.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 3/5/04 APPELLO DELLA S.S. CLUB CAIVANO AVVERSO LE SANZIONI SEGUITO GARA GIUGLIANO/CLUB CAIVANO DEL 6.3.2004: - SQUALIFICA DEL CAMPO PER 3 GARE EFFETTIVE; - PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI; - AMMENDA DI e 1.000,00; - SQUALIFICA FINO AL 5.3.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MAIDA VINCENZO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 69 dell’8.4.2004) Il Sig. Biello Giuseppe quale dirigente delegato dal Presidente inibito della Società Club Caivano ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 69 dell’8 aprile 2004 con la quale veniva rigettato il reclamo avverso le sanzioni della squalifica del campo per tre gare effettive, la penalizzazione di cinque punti in classifica, l’ammenda di Euro 1.000,00 e la squalifica fino al 5.3.2007 del calciatore Maida Vincenzo, inflitte dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la gara Giugliano/Club Caivano del 6.3.2004 del Campionato di Calcio a Cinque. La ricorrente richiede preliminarmente l’annullamento della decisione impugnata per violazione dell’art. 32 comma 6 C.G.S. in quanto la Commissione Disciplinare ha omesso di convocare i responsabili della Società che ne avevano fatto espressa richiesta. Ritiene questa Commissione che tale eccezione vada accolta costituendo violazione palese di una norma procedurale non eludibile. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Club Caivano di Caivano (Napoli), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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