• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 10/6/04
APPELLO DELL’U.S.TERRANUOVESE AVVERSO:
– LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MATTEINI FRANCO, PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ;
– LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE KASMI ERITON;
– LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 20 AI SENSI DELL’ART. 12
COMMA 8, C.G.S., DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA;
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana
– Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)
APPELLO DELL’A.S. TERRANUOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI, AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 8, C.G.S., IN
CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 56/C del 10/6/04
APPELLO DELL’U.S.TERRANUOVESE AVVERSO:
- LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. MATTEINI FRANCO, PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ;
- LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL CALCIATORE KASMI ERITON;
- LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 20 AI SENSI DELL’ART. 12
COMMA 8, C.G.S., DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA;
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana
- Com. Uff. n. 50 del 10.5.2004)
APPELLO DELL’A.S. TERRANUOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI, AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 8, C.G.S., IN
CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 53 del 24.5.2004)
Con distinti ricorsi, l’Associazione Sportiva Terranuovese, impugnava le decisioni della
Commissione Disciplinare pubblicate rispettivamente nei CC.UU. nn. 50 e 53 con cui
venivano inflitte rispettivamente le sanzioni della penalizzazione di venti punti e quella di
sei punti in classifica: con analoghi ricorsi, sia il Presidente che il calciatore Kasmi Eriton
ricorrevano avverso la sanzione loro inflitta con il C.U. n. 50, al primo di un anno di inibizione
ed al secondo di mesi sei di squalifica.
I fatti che hanno portato al deferimento della Associazione, del Presidente e del calciatore
possono essere così riassunti in base alle risultanze documentali acquisite: fin dal
1999, la Terranuovese richiese il tesseramento annuale del calciatore extracomunitario
Kasmi Eriton, richiesta poi rinnovata per l’anno successivo e regolarmente concessa per
un anno in ciascuna occasione, previo transfert, atteso che il calciatore aveva dichiarato
di esser proveniente da federazione estera, siccome in precedenza tesserato per il Tirana
(Albania).
Analoga richiesta veniva inoltrata per l’anno successivo, sempre per un anno (posizione
7), ma, inopinatamente, il tesseramento veniva concesso a tempo indeterminato; su tale
base, la società non provvedeva più a richiedere il tesseramento annuale e, in occasione
di una verifica originata dal fatto che la Terranuovese aveva fatto presente che vi era
stata una confusione tra cognome e nome del calciatore, si rilevava d’ufficio che il calciatore,
siccome proveniente da federazione estera, non poteva essere tesserato a tempo indeterminato
(posizione 70), donde la penalizzazione, relativa a tutte le gare cui egli aveva
partecipato, di un punto in classifica e l’inibizione al Presidente e la squalifica al calciatore.
I ricorsi, per evidente connessione soggettiva ed oggettiva vanno riuniti e decisi con
unica pronuncia.
Dall’esame della documentazione in atti non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare
che né l’Associazione, né il calciatore abbiano posto in essere comportamenti atti
ad indurre in errore l’Ufficio, che pertanto è incorso in un evidente equivoco allorché ha
concesso al Kasmi il tesseramento a tempo indeterminato; infatti, la richiesta di tesseramento
per i due anni precedenti era annuale, in quanto il calciatore aveva dichiarato di
provenire da federazione estera per precedente tessramento, così come annuale era
quella per l’anno successivo (è appena il caso di sottolineare che, ove il precedente tesseramento
non fosse stato annuale, non vi sarebbe stato motivo di richiedere ancora il
tesseramento) ed anzi risultava pacificamente agli atti dell’Ufficio la precedente posizione
del calciatore che, avendo dichiarato di provenire da Federazione estera, non poteva ovviamente
mutare successivamente tale status.
Consegue che anche la dichiarazione del Kasmi con cui dichiarava di non essere attualmente
tesserato per alcuna società estera (di per sé non conclusiva) non poteva avere
valenza alcuna, atteso che risultava da ben due anni (almeno) che proveniva da federazione
estera, per sua stessa sottoscritta ammissione.
Ritiene pertanto questa Commissione che il successivo evolversi della situazione relativa
al tesseramento de quo sia stato originata unicamente dell’equivoco dell’Ufficio e
che in esso non abbiano avuto parte alcuna né l’Associazione, né il calciatore. In base
dunque, per la società, al testo vigente dell’art. 12, n. 8 C.G.S., esclusa l’imputabilità dell’irregolarità
alla stessa, cosa questa che si estende alla posizione del Presidente, e per il
calciatore alla evidente buona fede, i riuniti reclami vanno accolti e pertanto annullate le
decisioni della Commissione Disciplinare impugnate, atteso che le considerazioni svolte
assorbono ogni altro profilo posto a base delle stesse decisioni.
Vanno conseguentemente revocate le sanzioni della penalizzazione di complessivi
ventisei punti in classifica, dell’inibizione e della squalifica.
Va disposta la restituzione delle tasse di reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S. Terranuovese
di Terranova Bracciolini (Agrigento), li accoglie, annulla l’impugnata delibera. Ordina
restituirsi le tasse versate.
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– LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 20 AI SENSI DELL’ART. 12
COMMA 8, C.G.S., DA SCONTARSI NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA;
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PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI, AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 8, C.G.S., IN
CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.2004)"