F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04 APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 93 del 20.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 58/C del 21/6/04
APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER MESI 9, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 93
del 20.5.2004)
A seguito di accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, attivato dalla denuncia sporta da
Abate Carmine, vice Presidente della società Formia, il Procuratore Federale deferiva:
1) Angelo Scirocchi, consigliere della A.S. Real Cassino (già direttore generale della Società
A.S. Sezze Setina);
2) Francesco Consoli, allenatore della società A.S. Sezze Setina;
3) la società A.S. Real Cassino;
4) la società A.S. Sezze Setina;
per rispondere dei seguenti addebiti:
- i primi due delle violazioni di cui all’art. 6.2 e all’art. 1.1 C.G.S. perché, in occasione della
gara di Coppa Italia di Eccellenza Sezze Setina/Formia del 18.12 avvicinato il giocatore
Dario Maglitto della S.S. Formia invitandolo “a fare una prestazione blanda in considerazione
che dalla domenica successiva sarebbe passato al Sezze Setina e che a fine gara
avrebbero anche discusso del rimborso spese fino al termine della stagione;
- la A.S. Real Cassino e la A.S. Sezze Setina delle violazioni di cui all’art. 6.4 C.G.S. per
responsabilità oggettiva nelle ascritte ai propri tesserati.
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 26 del 6 novembre 2003 la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio comminava alla S.S. Cassino l’ammenda di
euro 300,00 per violazione dell’art. 1.1. C.G.S.;
- penalizzava, ai sensi dell’art. 6.2 e 4 C.G.S. la A.S. Sezze Setina di 3 punti in classifica
da scontare nnel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva per violazione
dell’art. 6.7 C.G.S.;
- inibiva il dirigente Angelo Scirocchi, tesserato nella corrente stagione con il Sezze Setina,
per anni 5 con proposta alla Presidenza Federale di preclusione alla permanenza nei
ranghi federali per violazione dell’art. 6.1 C.G.S.;
- squalificava l’allenatore Francesco Consoli, all’epoca dei fatti tesserato con il Sezze Setina,
per anni 4.
Contro la delibera proponevano appello il Consoli, il Scirocchi, la A.S. Sezze Setina.
Nei motivi, sia il Consoli che lo Scirocchi ribadivano di non aver posto alcun comportamento
diretto alla realizzazione dell’illecito, atteso anche che il risultato conseguito nella
gara di andata (due a zero fuori casa) metteva senz’altro il Sezze Setina più che abbon-
dantemente al riparo da ogni pericolo di qualificazione al turno successivo; sottolineavano
come nessuno mai ebbe a chiedere al Maglitto, anche allusivamente, di non impegnarsi
nella gara che si stava per disputare, e che il loro interesse (dello Scirocchi quale consulente
del Presidente della Sezze Setina e dell’allenatore Consoli) era solo quello di arrivare
a potenziare adeguatamente la squadra in prospettiva di un finale di campionato che
doveva vedere il Sezze Setina tra i protagonisti per la vittoria finale ed il salto di categoria.
Contestavano, in una con il Sezze Setina, come il giudizio di colpevolezza emesso nei
loro confronti sia fondato solo su elementi indiziariamente presunti e di nessun valore probatorio
e basato solo su una interpretazione errata d’una dichiarazione del Maglitto il quale
“avrebbe avuto l’impressione che le profferte dei due fossero finalizzate a condizionare la sua
prestazione, per non avendogli, con abilità, mai richiesto apertamente di non impegnarsi”.
Concludevano tutti con la richiesta di proscioglimento e comunque, in via del tutto
subordinata, con una notevole riduzione delle rispettive sanzioni, ritenute eccessivamente
severe.
All’odierna udienza il difensore del Consoli eccepiva la nullità dell’atto di notificazione
del deferimento (e quindi di tutti gli atti conseguenziali) presso la Commissione Disciplinare
per violazione dell’art. 37.4 C.G.S..
L’eccezione veniva dichiarata fondata e quindi accolta.
L’art. 37.4 C.G.S. recita “le notificazioni, quanto richieste, vanno fatte agli organi federali
ed ai dirigenti presso la sede sociale, agli altri soggetti nel domicilio risultante dagli atti
sociali o, in mancanza, nel domicilio reale od eletto”.
Agli atti risultava che al Consoli (all’epoca dei fatti allenatore del Sezze Setina) l’atto
di deferimento presso la Commissione Disciplinare Comitato Regionale Lazio sia stato
notificato in data 10.9.2003 presso la sede del Sezze Setina; ma a tale data il Consoli non
era più tesserato per il Sezze Setina, a far data dal 1.7.2003: pertanto la notifica non doveva
essere fatta presso la sede del Sezze Setina, di cui non era più tesserato, bensì nei
luoghi indicati dall’art. 37.4 C.G.S..
Conseguiva la nullità della notifica e di tutti gli atti conseguenziali con trasmissione
degli atti relativi alla posizione del Consoli, e quindi della A.S. Sezze Setina che deve rispondere
a titolo oggettivo dei comportamenti addebitati al Consoli, all’epoca dei fatti suo
tesserato, per quanto di competenza.
Con l’ulteriore conseguenza dell’annullamento delle relative sanzioni rispettivamente
comminate.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, nuovamente investita
dal procedimento relativamente alla posizione del Consoli, uniformandosi alla decisione
della C.A.F. (che, quanto alla posizione dello Scirocchi, lo aveva sanzionato ritenendo
il fatto inquadrato nell’ambito di cui all’art. 1.1 C.G.S.) si uniformava a quanto stabilito
dalla C.A.F. in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ascritto (agli originari deferiti, e,
quindi, anche al Consoli), derubricava l’incolpazione ascritta al tesserato da illecito sportivo
e violazione dell’art. 1.1 C.G.S., comminando allo stesso la squalifica di mesi 9 (C.U.
del 20.5.2004 n. 93).
Ricorreva avanti alla C.A.F. il Consoli, sostanzialmente ribadendo quanto già esplicitato
nell’originario appello, chiedendo una riduzione della squalifica comminatagli.
L’appello è fondato e va parzialmente accolto, alla luce delle risultanze e del complesso
delle strategie difensive e del complesso dei motivi presentati (cd. principio devolutivo).
Risulta dagli atti che, relativamente alla posizione del calciatore Maglitto, tra le società
Formia e Sezze Setina si erano svolti degli abboccamenti, peraltro messi in atto dal lato
setino da soggetti estranei alla società e sforniti apparentemente da interessi nella vicenda;
è altrettanto certo che dal lato formiano si era sempre opposto un netto rifiuto motivato
dalla necessità di non sguarnire ulteriormente l’organico della squadra che già navigava
in brutte acque di classifica.
Tra un contatto e l’altro si era giunti all’ultimo giorno utile per i trasferimenti ed il Maglitto
era rimasto nell’organico del Formia, tanto da aver ricevuto la conferma ufficiale in
organico solo qualche giorno prima.
Il tentativo improprio ed inopportuno, contrario a qualsiasi forma consentita dal regolamento,
e mosso in opera da soggetti non qualificati, come il Consoli, ed estranei alla società
come lo Scirocchi, messo in atto nell’imminenza di una gara rimane pur sempre, se
non volto a perpetrare un illecito sportivo, una grave violazione regolamentare.
Tale agire integra gli estremi dell’art. 1.1 C.G.S. che statuisce che “coloro che sono
tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà,
correttezza, probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
E certamente non è conforme all’etica sportiva che un allenatore approcci prima della
gara un calciatore avversario e si intrattenga con lo stesso non per salutarlo, come si
impone tra conoscenti, sportivi e persone civili, ma per riaprire il discorso di una trattativa
mai ufficialmente iniziata ed abortita sul nascere, che viene invece data per conclusa.
Quanto alla sanzione, appare equo e congruo al comportamento complessivo tenuto
dal Consoli, di gravità comunque inferiore a quello tenuto dallo Scirocchi, la sanzione di
mesi 6 di squalifica, considerata l’incensuratezza dello stesso e, come giustamente osservato
dalla Commissione Disciplinare e l’attenuante della sua appartenenza alla società
interessata ed il suo ruolo che lo portava ad interessarsi, seppur in modo improprio, alle
vicende relative al rafforzamento dell’organico.
Da tale sanzione di mesi 6 deve comunque essere sottratto il già presofferto periodo
di sospensione del 20.5.2004, (data della delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Lazio) alla data odierna (e quindi mesi 1 e giorni 1) nonché quella
della originaria sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare con delibera
6.11.2003 alla sentenza della C.A.F. del 19.1.2004 che trasmetteva gli atti alla stessa
Commissione Disciplinare per nullità della notifica (e quindi mesi 2 e giorni 13) per complessivamente
mesi 3 e giorni 14.
La squalifica di mesi 6 oggi inflitta verrà a scadere, tenuto conto dei mesi 3 e giorni
14 di presofferto, il 6.9.2004.
Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dal Sig. Consoli Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi sei, fissandola quindi,
al 6.9.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.
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