F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI e 10.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI AVVERSO LE
SANZIONI DELLE AMMENDE DI e 10.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 30.5.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)
La Società Calcio Catania ed il Sig. Riccardo Gaucci personalmente hanno proposto
ricorso a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso
la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 del 24 giugno
2003, che aveva inflitto la sanzione dell’ammenda di e 10.000,00 a ciascuno di essi per
violazione dell’art. 3 comma 1 e 4 comma 3 nonché art. 4 comma 5 C.G.S. contestata alla
soc. Catania con atto di deferimento inoltrato alla Commissione Disciplinare dal Procuratore
Federale in data 30 maggio 2003.
Gli appellanti sostengono che le dichiarazioni rilasciate dal Gaucci e pubblicate dal
quotidiano “Il Secolo XIX” del 28.5.2003, costituendo manifestazione del diritto di espressione
e di critica non presentano estremi di offensività e lesività del prestigio delle istituzioni
calcistiche e dei loro rappresentanti. Esse non sarebbero pertanto censurabili da
parte degli organi disciplinari sportivi i quali, oltretutto, non avrebbero tenuto in alcuna
considerazione il particolare momento in cui tali dichiarazioni vennero rilasciate, ovvero in
un periodo contrassegnato da molteplici azioni promosse dalla soc. Catania Calcio contro
la F.I.G.C. in sede di giustizia ordinaria. In via subordinata i ricorrenti deducono l’eccessività
delle sanzioni, rilevando la disparità di trattamento sanzionatorio a loro danno rispetto
a casi assolutamente analoghi in cui le sanzioni erano state irrogate dagli organi disciplinari
in misura minore.
La C.A.F. osserva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, poiché l’accertamento
compiuto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla responsabilità disciplinare
dei ricorrenti non appare censurabile, essendo sorretto da motivazione coerente ed esaustiva.
È appena il caso di ribadire che affermazioni del tipo “è stato tutto un campionato
pro-Napoli, pro-rigori al Napoli” ...”perché vogliono cacciare in C il Catania, una città del
Sud” non possono non essere intese nel loro significato letterale di lesione del prestigio e
dell’onore delle istituzioni calcistiche e di negazione della correttezza dello svolgimento
del campionato in questione. Esse esorbitano pertanto dalla manifestazione del diritto di
critica. Nessun rilievo può assumere il particolare momento in cui le dichiarazioni del
Gaucci vennero pronunciate, non potendosi rinvenire alcun nesso tra le accuse di gestione
parziale e scorretta del Campionato di Serie B ed i ricorsi promossi in sede di giustizia
ordinaria della Soc. Catania, che notoriamente avevano ad oggetto la legittimità di decisioni
assunte da organi della giustizia sportiva.
Le sanzioni irrogate in primo grado sono congrue in relazione alla portata delle dichiarazioni
ed alla qualifica del Gaucci, nonché all’assenza di precedenti specifici a carico
dello stesso, come precisato nella motivazione della decisione impugnata.
La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto
indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed
è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non
perfettamente identici.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Calcio Catania
di Catania e dal Sig. Riccardo Gaucci e ordina incamerarsi la tassa versata.
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