F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELL’A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI e 20.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 5.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DELL’A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI AVVERSO LE SANZIONI
DELLE AMMENDE DI e 20.000,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 5.6.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003)
La Società Perugia ed il Sig. Luciano Gaucci personalmente hanno proposto ricorso
a questa Commissione contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 357 del 24 giugno
2003, con la quale, in seguito a deferimento inoltrato dal Procuratore Federale con provvedimento
del 5.6.2003, gli incolpati erano stati riconosciuti responsabili rispettivamente:
il Gaucci della violazione di cui all’art. 3 comma 1 C.G.S. ed all’art. 4 comma 3 C.G.S. per
aver espresso pubblicamente giudizi lesivi di persone e di organi operanti nell’ambito federale
negando la regolarità delle gare, nonché la correttezza dello svolgimento dei campionati;
la Società Perugia della violazione di cui agli artt. 3 comma 2 e 2 comma 4 C.G.S.
per responsabilità oggettiva e diretta in ordine ai fatti contestati al suo Presidente. Con la
delibera impugnata era stata inflitta a ciascuno degli incolpati la sanzione dell’ammenda
di e 20.000,00.
Gli appellanti sostengono che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Luciano Gaucci e
pubblicate sui quotidiani “Il Corriere dello Sport-Stadio” e “La Gazzetta dello Sport” del
3.6.2003, costituendo manifestazione del diritto di espressione e di critica, non presentano
estremi di offensività e lesività del prestigio delle istituzioni calcistiche e dei loro
rappresentanti. Nessuna responsabilità può attribuirsi all’autore di tali dichiarazioni per
l’enfatizzazione delle stesse operata da giornalisti in modo del tutto incontrollabile. Rilevano
inoltre che i primi giudici non avrebbero tenuto in alcuna considerazione né il particolare
momento in cui le dichiarazioni in esame vennero rilasciate, ovvero in un periodo
contrassegnato da molteplici azioni promosse dalla Società Catania Calcio contro la
F.I.G.C. in sede di giustizia ordinaria, né la mancanza di qualsivoglia forma di recidiva a
carico del Gaucci, immune da precedenti di natura disciplinare nella stagione sportiva
in corso. In subordine si deduce l’eccessività delle sanzioni, la cui entità configurerebbe
una disparità di trattamento sanzionatorio a danno dei ricorrenti rispetto a casi assolutamente
analoghi, definiti con l’irrogazione di sanzioni di minore gravità. In conclusione,
chiedono il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l’adozione della sanzione
dell’ammonizione.
La C.A.F. osserva che il ricorso è infondato e deve essere respinto, poiché l’accertamento
compiuto dalla Commissione Disciplinare in ordine alla responsabilità disciplinare
dei ricorrenti non appare censurabile, essendo sorretto da motivazione coerente ed esaustiva.
Del resto, la lesività delle affermazioni del Gaucci, pubblicate sui quotidiani “Il Corriere
dello Sport-Stadio” e “La Gazzetta dello Sport” del 3 giugno 2003 e riportate per
esteso nella motivazione della decisione impugnata, è talmente palese da non richiedere
dimostrazione alcuna. Sostenere, come fanno i ricorrenti, che frasi del tipo “certe squadre
dovevano avere la precedenza” oppure “la verità è che la Federazione non esiste, c’è solo
un padrone che comanda e che dispone” costituiscono lecita espressione del diritto di critica,
è un mero espediente difensivo assolutamente inaccettabile. Nessun rilievo può assumere
il particolare momento in cui le dichiarazioni del Gaucci vennero pronunciate, non
potendosi rinvenire alcun nesso tra le accuse di gestione parziale e scorretta dei campionati
ed i ricorsi promossi in sede di giustizia ordinaria della Soc. Catania, che notoriamente
avevano ad oggetto la legittimità di decisioni assunte da organi della giustizia sportiva.
Per di più, il Gaucci con le sue dichiarazioni ha inteso denunciare una rappresaglia che
sarebbe stata posta in essere nei confronti di soggetti che avevano presentato ricorso al
T.A.R. per l’impugnazione di delibere federali.
Le sanzioni irrogate in primo grado sono congrue in relazione alla portata e risonanza
delle dichiarazioni, nonché all’assenza di precedenti specifici a carico dello stesso, come
precisato nella motivazione della decisione impugnata.
La pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri procedimenti disciplinari è del tutto
indimostrata ed insussistente, dal momento che ogni fattispecie è diversa dalle altre ed
è quindi impossibile stabilire un confronto, anche sotto il profilo sanzionatorio, tra casi non
perfettamente identici.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’A.C. Perugia di Perugia e del Sig.
Gaucci Luciano come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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