F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RECLAMO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GIORNATE DI GARA, CON ULTERIORE DISPOSIZIONE CHE LE GARE MEDESIME SI SVOLGANO A PORTE CHIUSE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 79 del 2.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RECLAMO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GIORNATE DI GARA, CON ULTERIORE DISPOSIZIONE CHE LE GARE MEDESIME SI SVOLGANO A PORTE CHIUSE, IN RELAZIONE ALLA GARA DI CAMPIONATO AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 79 del 2.10.2003) A seguito del rapporto degli ufficiali di gara e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in data 24.9.2003, ha inflitto all’odierna ricorrente le sanzioni della squalifica del campo di gara per cinque giornate, con un ulteriore disposizione che le gare medesime si svolgano a porte chiuse, per il comportamento “straordinariamente riprovevole” dei suoi sostenitori, in occasione della gara Avellino/Napoli del 20.9.2003. Avverso questa decisione, la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti. A sostegno del gravame la società sosteneva, in sintesi, quanto segue: a) “violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui agli art. 9 e 11 comma 1° C.G.S. ...in quanto la dinamica degli eventi porta ad escludere un qualsiasi rapporto tra la gara e gli atti di violenza posti in essere dalla tifoseria partenopea, in quanto tali, pur deprecabili disordini, altro non sarebbero se non l’emotiva reazione determinata dalla rabbia per la tardiva assistenza prestata ad un giovane sostenitore partenopeo, precipitato da una pensilina all’interno dello stadio e gravemente lesosi, al punto da venire poi, a morte nei giorni immediatamente successivi... l’invasione del terreno di gioco da parte di teppisti scalmanati, cioè, non sarebbe stata diretta contro la tifoseria avversaria o contro calciatori o ufficiali di gara ma avrebbe espresso “la insana vendicativa reazione avverso le Forze dell’Ordine, ritenute in qualche modo responsabili del deprecabile e, secondo i teppisti, fatale, ritardo nella prestazione dei soccorsi”, ciò troverebbe riscontro nel fatto che l’arrivo allo stadio delle squadre e dei tifosi era avvenuto senza incidenti e che i calciatori erano già in campo per il riscaldamento”; b) “l’eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo”; c) “l’erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminati ed attenuanti previsti dall’art. 11 ultimo comma C.G.S. nel senso che la concreta cooperazione prestata dalla società reclamante per la prevenzione dei fatti violenti, è idonea a costituire un’esimente, o in subordine un’attenuante, di valore tale da ritenere idonea sanzione la sola ammenda, con conseguente revoca della squalifica del campo”. La Commissione Disciplinare, premesso che “non vi è contestazione circa l’effettivo accadimento dei gravissimi episodi, verificatesi in occasione della gara Avellino/Napoli: irruzione nello stadio da parte di tifosi sprovvisti di biglietto, fittissimo e ripetuto lancio di oggetti nel recinto da gioco, accensione sugli spalti di un fuoco, irruzione in campo di circa duecento sostenitori della società Napoli armati di spranghe e bastoni (col viso coperto da passamontagna), aggressione metodica e mirata delle Forze dell’Ordine e compimento di atti di vandalismo, danni all’impianto sportivo (distruzione di una porta di gioco, delle quattro bandierine del corner, dei servizi igienici, della cartellonistica pubblicitaria, di alcune vetrate e degli altoparlanti)”; affermava che, quanto al predetto punto a), “gli atti di violenza non hanno avuto affatto, inizio a seguito della tardiva (o comunque, ritenuta tale) assistenza prestata al giovane tifoso gravemente feritosi, bensì già in mo- menti antecedenti all’ingresso (peraltro violento e in massa) di gruppi di tifosi all’interno dello stadio: atti di violenza che si sono verificati all’esterno della Curva Nord e della Tribuna Centrale, per la presenza di numerosi tifosi del Napoli, che tentavano di entrare pur se sprovvisti di biglietto e che hanno provocato feriti tra le Forze dell’Ordine e che si sono, altresì sviluppati, all’interno dello stadio, con l’accensione di un falò e con il lancio di oggetti e fumogeni. Deve, dunque, escludersi che gli episodi di inaudita violenza verso persone e cose, successivi alla mortale caduta del giovane tifoso (basti pensare al gruppo di “tifosi” del Napoli Calcio che hanno fatto irruzione in campo, armati di spranghe e col volto coperto da passamontagna, per aggredire la polizia), possano qualificarsi come fatti svincolati dal contesto della gara e privi di collegamento funzionale con la manifestazione sporta, o comunque che essi presentino un carattere di autonomia e di separata genesi che valga ad escluderne la rilevanza ai fini della responsabilità sancita a carico della società di riferimento di quei sostenitori... In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la società Napoli, in applicazione del combinato disposto dell’art. 11 commi 1, 3 e 5 e art. 9 comma 1 del C.G.S., risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori”. La Commissione Disciplinare riteneva, poi, adeguata “alla particolare gravità e pericolosità dei fatti”, la sanzione predetta inflitta dal Giudice Sportivo e riteneva “infondata la doglianza relativa all’erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminanti e attenuanti, previsti dall’art. 11, ultimo comma C.G.S., in quanto il reclamato provvedimento contiene puntuale richiamo delle ragioni che, comunque, hanno indotto il giudicante ad attenuare l’entità della sanzione da infliggersi nel caso “de quo” e di conseguenza, respingeva il reclamo. Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la S.S.C. Napoli proponeva ricorso alla C.A.F.. Dopo una lunga e approfondita analisi delle precedenti decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare la ricorrente eccepiva: 1) “la violazione e/o falsa applicazione degli art. 9, 10, 11, 12 e 13 C.G.S., nonché dell’art. 62 N.O.I.F. e dell’art. 44 Regolamento della Lega Nazionale Professionisti”; 2) “l’omessa e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili d’ufficio”. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Non si ravvisa infatti, alcuna omissione o contraddittorietà nella delibera della Commissione Disciplinare, che è fondata sulle evidenti risultanze degli atti ufficiali, già, peraltro, messe in rilievo dal Giudice Sportivo. La principale tesi difensiva verte sulla inapplicabilità della responsabilità oggettiva “poiché i fatti avvenuti sul campo di gioco non erano da porre in relazione alla gara (mai iniziata) o a situazioni di confronto tra tifoserie avverse, ma erano avvenuti per motivi del tutto estranei alla gara: un tifoso napoletano era caduto, ferendosi gravemente ed i soccorsi erano stati prestati con gravissimo ritardo, in quanto i responsabili dello stadio non avevano le chiavi per aprire il cancello che consentiva di accedere al luogo del sinistro”. Il rilievo, come spiegato in modo puntuale e dettagliato dalla Commissione Disciplinare, con motivazione condivisa pienamente da questa Commissione, non può essere accolto. Non è provato in alcun modo infatti e quindi va considerata una congettura contraria alla più normale regola di esperienza, il fatto che la gran parte (e non alcuni, come detto nel reclamo) dei sostenitori della società Napoli siano entrati sul campo di gioco “per aiutare i soccorritori” del povero giovane caduto dalle tribune e che, solo dopo molto tempo e cioè, a soccorso avvenuto, avevano dato luogo a manifestazione di violenta protesta nei confronti delle Forze dell’Ordine, ma per i ritardati soccorsi e certamente, non per motivi inerenti allo svolgimento della gara”. Non risponde obiettivamente al vero che la Commissione Disciplinare “non sapendo come superare l’eccezione di sbarramento in ordine alla non qualificabilità come fatti “connessi alla gara” degli episodi conseguenti alla caduta del ragazzo e al ritardato soccorso, non solo ometta di dare ogni risposta o motivazione alle eccezioni sollevate sul punto... ma cerchi di “aggirare l’ostacolo” dichiarando che i fatti violenti erano avvenuti già prima “in momenti antecedenti all’ingresso allo stadio” e di conseguenza, è costretta, sostanzialmente, ad ammettere l’inapplicabilità della responsabilità oggettiva ex art. 11, comma 1, C.G.S.. Infatti la Commissione Disciplinare ha parlato degli episodi verificatesi fuori dell’impianto sportivo, solamente per dimostrare che gli episodi di grave violenza successivi (“particolare violenza dell’aggressione mossa verso la polizia; natura degli oggetti lanciati in campo e conseguente pericolo cui sono state esposte le persone presenti sugli spalti e sul recinto di gioco; lesioni riportate da alcuni rappresentati delle Forze dell’Ordine”) verificatesi all’interno stadio, non hanno avuto come causa la caduta del tifoso dagli spalti. Passando ad esaminare le doglianze relative all’entità della sanzione, va osservato che la Commissione Disciplinare anche in questo caso, ha puntualmente motivato le causali della sua condivisibile decisione. La difesa, sul punto non motiva il perché, a suo parere, si tratterebbe di una sanzione decisa “a priori”. La Commissione Disciplinare si è anche preoccupata di spiegare il perché devono essere considerati commessi con premeditazione (“violenza sistematica e prodotta nel tempo, che ha portato alla devastazione di impianti dello stadio e di strutture del campo di gioco, al lancio di oggetti pesanti anche in momenti successivi all’attacco delle Forze dell’ordine”): episodi di tale gravità, infatti, non possono secondo una normale regola di esperienza, essere stati causati dalle vicende particolari verificatesi in occasione della gara (apertura del cancello per prestare i soccorsi al ragazzo rimasto ferito e mancanza delle relative chiavi e non buona gestione del servizio di biglietteria) ad essere, quindi stati decisi sul momento. Le eventuali responsabilità dell’Avellino Calcio potranno, infine, essere oggetto di autonomo giudizio sportivo e di ogni vertenza che la ricorrente dovesse ritenere di intraprendere, ma non rilevano, data l’evidenziata eccezionale gravità dei fatti, ai fini che qui interessano. La sanzione della disputa delle gare a porte chiuse è stata correttamente applicata, a norma di regolamento, dati i ricordati gravi motivi di ordine pubblico e generica, e non tale da superare le argomentazioni dell’impugnata decisione, è la richiesta dell’attenuante “per concreta ed effettiva collaborazione” prestata dalla ricorrente. Dal rigetto dell’appello consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo dell’A.S.C. Napoli di Napoli come sopra
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