• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03
RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3
COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)
RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI E 50.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.
3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03
RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3
COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)
RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI E 50.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.
3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)
Con provvedimento del 30 luglio 2003, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il presidente della società Cagliari,
Cellino, per violazione dell’articolo 3, comma 1, e dell’articolo 1, comma 1, del Codice
di Giustizia Sportiva, per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi della reputazione
di persone e organismi operanti nell’ambito federale e per aver violato i principi di lealtà
correttezza e probità, nonché la società Cagliari per violazione dell’articolo 3, comma 2
e dell’articolo 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta ed
oggettiva nella violazione ascritta al presidente Cellino.
La predetta Commissione in data 4 settembre 2003 deliberava di infliggere la sanzione
dell’ammenda di euro 50.000,00 a Cellino e quella dell’ammenda di euro 15.000,00 alla
società Cagliari.
In data 15 ottobre 2003 sia Cellino che la società Cagliari chiedevano a questa Commissione
l’applicazione dell’amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A
e n. 80/A, rispettivamente dell’11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della
normativa in questione, per cui i ricorrenti stessi erano stati sanzionati.
Ciò premesso si osserva che l’amnistia di cui al comunicato n. 80/A del 17 settembre
2003 può essere applicata d’ufficio o a richiesta di parte. In quest’ultima ipotesi, riguardante
il caso in esame, l’applicazione dell’amnistia può essere richiesta dagli interessanti
con istanza da presentare agli organi di giustizia competenti ad irrogare le sanzioni qualora
il procedimento disciplinare sia ancora in corso, e agli organi di giustizia che abbiano
pronunciato la sentenza passata in giudicato, se il procedimento penale sia già stato definito.
Gli interessati, nel caso in esame, non hanno presentato appello avverso la decisione
della Commissione Disciplinare e, pertanto, rimane di competenza di quest’ultima l’applicazione
dell’amnistia richiesta dai ricorrenti.
I ricorsi del presidente Cellino e del Cagliari, quindi, vanno riuniti per connessione e
vanno dichiarati inammissibili per essere stati proposti ad un organo incompetente, restando,
per quanto detto la competenza, in materia di applicazione dell’amnistia, riservata
alla Commissione Disciplinare.
Per questi motivi la C.A.F., riunite le richieste di amnistia del Cagliari Calcio di Cagliari
e del Sig. Cellino Massimo come sopra proposte, le dichiara inammissibili perché non
proposte all’Organo competente.
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RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CAGLIARI CALCIO RELATIVA ALLA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI e 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3
COMMA 2 E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 40 del 4.9.2003)
RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. CELLINO MASSIMO RELATIVA ALLA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI E 50.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL 30.7.2003 DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.
3 COMMA 1 E ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare
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