F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DELL’A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S.; – DELL’INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. DAL CIN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 100 del 17.10.2003) RECLAMO DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO E SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S.; – DELL’INIBIZIONE PER MESI OTTO AL SIG. ZAMPARINI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 100 del 7.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DELL’A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S.; - DELL’INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. DAL CIN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 100 del 17.10.2003) RECLAMO DELL’U.S. CITTÀ DI PALERMO E SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S.; - DELL’INIBIZIONE PER MESI OTTO AL SIG. ZAMPARINI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 100 del 7.10.2003) 1. Il Procuratore Federale, con atto del 14 maggio 2003 (che ha integralmente sostituito il precedente atto del 2 maggio 2003, avendo l’Organo federale requirente ritenuto opportuno trattare le questioni disciplinari relative al Sig. Zamparini unitamente alle violazioni contestate al Sig. Dal Cin per evidenti elementi di connessione oggettiva), ha deferito al competente Organo di giustizia il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo (e già Presidente del Venezia), la Soc. Palermo, il Sig. Franco Dal Cin, Amministratore unico della Soc. Venezia e la Soc. Venezia per rispondere: 1) il Zamparini della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 16-bis delle N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due società di capitali esercenti attività calcistica a livello professionistico (Venezia e Palermo) militanti nello stesso campionato (Serie B); 2) la società Palermo della violazione dell’art. 16-bis, comma 2, lett. a) e comma 3 N.O.I.F. (c.d. illecito amministrativo), nonché per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.; 3) il Dal Cin della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità); 4) la società Venezia per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio amministratore unico, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. 2. Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, che aveva investito la Corte Federale della questione interpretativa derivante dal mancato coordinamento tra art. 16-bis N.O.I.F. e art. 14 C.G.S., dopo lunga esposizione del procedimento e degli elementi di fatto, ricavati dalla relazione dell’Ufficio Indagini del 10 marzo 2003, nonché molto argomentato corredo motivazionale, è giunta alle conclusioni che seguono. La condotta dello Zamparini integra gli estremi dell’illecito in materia gestionale ed economica previsto dall’art. 16-bis delle N.O.I.F. protrattosi dal 29 luglio 2002 fino al giugno 2003, anche se il movente reale della condotta antiregolamentare non va tanto identificato nella volontà di detenere contestualmente ed a tempo determinato la titolarità delle quote di due società entrambe militanti nel campionato di Serie B, quanto nell’esigenza di cedere fittiziamente a terzi “compiacenti” la proprietà del Venezia, conservandone medio tempore - sia pure indirettamente - il controllo fino alla definitiva cessione a soggetto ritenuto solvibile. Quanto alla sanzione applicabile per siffatto illecito, la Commissione Disciplinare, preso atto del mancato coordinamento tra la richiamata norma organizzativa e le previsioni del vigente C.G.S., che in materia di sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati (art. 14) non contempla più la sanzione della “perdita temporanea della qualità di socio della società”, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte Federale ha ritenuto che la fattispecie ascritta ai deferiti integrasse comunque un illecito disciplinare riconducibile alla fattispecie generale di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., e quindi fosse soggetta ad una o più delle sanzioni previste dall’art. 14 C.G.S., non essendo revocabile in dubbio che la violazione del divieto di plurima partecipazione societaria configurasse una evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (contestazione opportunamente formulata dal Procuratore Federale nell’atto di deferimento). Valutate tutte le circostanze del caso concreto, tenuto conto del notevole protrarsi nel tempo della condotta antiregolamentare (circa un anno) ma, al tempo stesso, delle (sopra descritte) presumibili effettive finalità perseguite dallo Zamparini nella presente vicenda, è apparsa congrua alla Commissione Disciplinare la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per otto mesi, a cui è seguita l’irrogazione dell’ammenda di e 10.000,00 alla società Palermo per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al suo Presidente. Quanto al Dal Cin, il suo ruolo nella vicenda è risultato essere quello di favorire, una volta diventato Presidente del Venezia Calcio, l’attuazione del progetto di Zamparini di temporaneo controllo di due società militanti nello stesso campionato per le finalità sopra accennate. Anche Dal Cin dunque, ad avviso della Commissione Disciplinare, si è reso responsabile della violazione del precetto generale di comportamento previsto dall’art. 1, comma 1, C.G.S. e, anche in questo caso valutate tutte le circostanze del caso concreto, è apparsa congrua nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per quattro mesi, a cui è parimenti seguita l’irrogazione dell’ammenda di e10.000,00 alla società Venezia per responsabilità diretta, a norma dell’art. 2, comma 4, C.G.S.. 3. Con i reclami in trattazione, che possono essere riuniti per gli evidenti elementi di connessione ed in quanto comunque proposti avverso la medesima decisione di prime cure, sia i Presidenti deferiti che le Società di pertinenza hanno dettagliatamente contestato, in punto di fatto e di diritto, l’avversata pronunzia della Commissione Disciplinare. Gli appelli dello Zamparini e del Palermo non possono essere accolti, mentre possono andare incontro a parziale accoglimento gli appelli del Dal Cin e del Venezia, seppur limitatamente alla concreta quantificazione delle sanzioni applicabili. 4. Non è il caso di ripercorrere, in questa sede, i punti essenziali della vicenda, il cui dispiegarsi in punto di fatto è stato dettagliatamente esposto dall’Organo di prime cure, sulla base anche degli accertamenti espletati dall’Ufficio inquirente federale. Ciò posto, sussistono gli elementi per poter affermare che, pur essendo verosimile che lo Zamparini abbia agito non con finalità di vulnerare, mediante il controllo di due società militanti nello stesso campionato professionistico, il regolare svolgersi del campionato stesso, bensì al fine di tutelare, con una certa dose di leggerezza, le proprie ragioni di credito di fronte all’eventuale dubbia solvibilità dell’acquirente finale, le due cessioni delle quote della società veneziana dapprima alla Venice Holding del broker Castellini e poi all’International Global Trading di Dal Cin nascondono operazioni riconducibili alla simulazione relativa soggettiva e quindi all’interposizione fittizia di persone. Il tutto allo scopo di risolvere, da subito, la propria posizione di doppia partecipazione, al tempo stesso conservando il potere decisionale ai fini dell’effettiva individuazione del cessionario finale dotato delle necessarie garanzie. In tale ricostruzione l’accordo simulatorio ha per oggetto l’attribuzione della qualità di parte del contratto - il quale, di per sé, non è simulato - a persona di fiducia che continua a rispondere al cedente delle proprie azioni, in vista e nelle more della cessione delle quote sociali al vero e proprio cessionario. Una simile prospettazione trova elementi di conforto e di riscontro nella qualità e nelle modalità di agire dei soggetti coinvolti nella vicenda, a partire dallo stesso Zamparini, che ha ammesso di essere intervenuto nelle successive trattative, e che ha continuato ad atteggiarsi quale effettivo proprietario del Venezia in cerca di acquirente, nei corrispettivi di volta in volta pattuiti e negli esborsi poi effettivamente versati, e non è messa in discussione, di per sé, dall’articolato sistema di garanzie fideiussorie architettato a copertura delle relative obbligazioni giuridiche. In questo senso va, peraltro, ammesso che la decisione impugnata, pur meritando conferma nei suoi profili decisori finali, almeno con riferimento allo Zamparini e al Palermo, non appare lineare e comunque scevra di elementi di contraddittorietà quando ha affermato che la situazione di doppia partecipazione societaria mediante interposizione fittizia soggettiva era da ritenersi automaticamente cessata solo per la prova del pagamento da parte del Dal Cin del cospicuo importo finale corrispodnente alle obbligazioni contrattuali assunte. Trova, in ogni senso, conferma un comportamento non limpido dello Zamparini, sicuramente rilevante anche ai fini della violazione dei principi generalissimi di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in una tematica oggetto di particolare attenzione, da ultimo, anche da parte del legislatore statale, il quale è intervenuto a tutela dell’ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive e dei relativi concorsi pronostici (cfr. art. 2, comma 2- bis, d.l. n. 220/03 convertito in l. 280/03). L’individuazione della tipologia della sanzione applicabile, in virtù dei condivisibili principi espressi dalla Corte Federale, e la concreta fissazione della misura sanzionatoria da applicarsi congruamente nei confronti dello Zamparini e, per responsabilità diretta, della società Palermo, operate dai giudici di prime cure, risultano, in definitiva, immuni da censura. 5. Da quest’ultimo punto di vista merita, invece, rivisitazione la pronunzia appellata in ordine alla posizione del Dal Cin e, anche in questo caso per responsabilità diretta, della società Venezia, essendo il predetto incolpato entrato in causa solo nell’ambito dell’ultimo scenario, quale mero partecipe finale della filiera interpositiva. Risulta pertanto rispondente a principi di equità, proporzionalità e congruità che le sanzioni inflitte al Dal Cin ed al Venezia, che peraltro non hanno dato prova di vizi procedurali tali da inficiare la validità del procedimento in questione, siano dimezzate rispetto a quanto deciso in primo grado. 6. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., riuniti i reclami in epigrafe, respinge i reclami dello Zamparini e del Palermo, con incameramento delle relative tasse, ed accoglie parzialmente i reclami del Dal Cin, riducendo l’inibizione a 2 mesi, e del Venezia, riducendo l’ammenda a e5.000,00, con restituzione, negli ultimi due casi, delle relative tasse reclamo. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 3) e 4), accoglie parzialmente il reclamo dell’A.C. Venezia di Venezia e del Sig. Dal Cin Franco: - riducendo l’ammenda alla società a e 5.000,00; - riducendo l’inibizione al Sig. Dal Cin e mesi due. Ordina restituirsi la tassa versata. Respinge il reclamo dell’U.S. Città di Palermo di Palermo e del Sig. Zamparini Maurizio e ordina incamerarsi la tassa versata.
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