F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELL’A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LE SANZIONI DI INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. DE VITA COSIMO E DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. PRO EBOLITANA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003) RECLAMO DEL SIG. DE VITA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE PER L’INIBIZIONE DI ANNI 1 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DELL’A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LE SANZIONI DI INIBIZIONE
DI ANNI 1 E MESI 6 AL SIG. DE VITA COSIMO E DI e 10.000,00 ALLA SOCIETÀ
A.C. PRO EBOLITANA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale
- Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)
RECLAMO DEL SIG. DE VITA COSIMO AVVERSO LA SANZIONE PER L’INIBIZIONE
DI ANNI 1 E MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale
- Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)
La A.C. Pro Ebolitana e il Sig. Cosimo De Vita, Presidente della suddetta Società,
hanno proposto separati appelli contro la decisione della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Interregionale pronunciata in data 24 luglio 2003 e pubblicata sul Com. Uff. n. 5
in pari data, con la quale, a seguito del deferimento della Procura Federale venivano comminate:
al De Vita la sanzione dell’inibizione per anni uno e mesi sei per violazione dell’art.
27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e art. 1 comma 1 C.G.S.; alla A.C. Pro Ebolitana la
sanzione dell’ammenda di euro 10.000,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S..
I due ricorsi vanno riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva.
Il deferimento del Procuratore Federale trova fondamento sul fatto che il legale rappresentante
della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, ha proposto ricorso innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento emesso
dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4.6.2003, senza aver richiesto
l’autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta concretizza la violazione dell’art. 27
dello Statuto Federale in base alla quale le società e le persone che svolgono attività di
qualsiasi carattere in seno alla F.I.G.C. e alle Leghe, hanno l’obbligo di osservare le norme
federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni
adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività
sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. “clausola compromissoria” vincola al rispetto
della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli
organismi della giustizia sportiva della F.I.G.C..
Il De Vita nel suo ricorso alla C.A.F. non contesta la violazione della richiamata normativa
sul piano oggettivo ma si limita a chiedere che il suo comportamento sia più favorevolmente
valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiede una congrua riduzione
della sanzione anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria è stata
posta in essere da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non alla Lega
Nazionale Professionisti come di recente è avvenuto in altri analoghi casi.
Ritiene la C.A.F. che il ricorso possa essere accolto in ragione delle motivazioni addotte
e che quindi le sanzioni inflitte possono essere congruamente ridotte.
Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dell’A.C. Pro Ebolitana
di Eboli (Salerno) e del Sig. De Vita Cosimo, li accoglie parzialmente, riducendo la
sanzione dell’inibizione a mesi 10 al Sig. De Vita Cosimo e a e 8.000,00 quella pecuniaria
alla società A.C. Pro Ebolitana. Dispone restituirsi le tasse versate.
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