F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO F.C. POTENZA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCHIOPPA ALESSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 31/D – Riunione del 15.5.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO F.C. POTENZA AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO INTERREGIONALE IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SCHIOPPA ALESSIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 31/D - Riunione del 15.5.2003) Con atto del 16.1.2003 il Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato il calciatore Schioppa Alessio e la Società F.C. Potenza per violazione degli artt. 117 N.O.I.F. e 1 C.G.S.. Con atto del 4.4.2003 la Commissione Disciplinare richiedeva alla Commissione Tesseramenti di definire la posizione di tesseramento del calciatore suddetto. Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31/D - Riunione del 15.5.2003 la Commissione Tesseramenti ha dichiarato invalido il tesseramento del citato calciatore Schioppa Alessio in favore del F.C. Potenza per la stagione sportiva 2002/2003. Con nota del 29.5.2003 il F.C. Potenza ha preannunciato a questa C.A.F. la propria intenzione di proporre reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Tesseramenti, richiedendo di ricevere copia degli atti del procedimento. A tale preannuncio di reclamo ed alla formale trasmissione degli atti richiesti, ricevuti dalla società in data 16.6.2003, tuttavia, non ha fatto seguito la presentazione, nel termine prescritto, dei motivi di gravame, talché il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’F. C. Potenza di Potenza, ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S. per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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