F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIATORE D’IGNAZIO PULPITO GILBERTO AVVERSO L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IL 26.2.2003 CON IL TARANTO CALCIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 28/D – Riunione del 16.4.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIATORE D’IGNAZIO PULPITO GILBERTO AVVERSO L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IL 26.2.2003 CON IL TARANTO CALCIO ED IL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunione del 16.4.2003) Con atto del 7.3.2003 la soc. Taranto Calcio srl proponeva rituale e tempestivo reclamo avverso la validità del contratto economico depositato il 26.2.2003 presso la Lega Professionisti Serie C dal calciatore D’Ignazio Pulpito Gilberto, deducendo la nullità formale e sostanziale dello stesso. Sosteneva in particolare che il contratto, avente la dicitura aggiunta a penna integrazione a garanzia, era stato stipulato il 6.9.2002 e non l’1.1.2003, come risultava dalla copia depositata in Lega dal calciatore; in ogni caso, che l’atto era stato sottoscritto a titolo di garanzia per l’ipotesi di una completa guarigione del D’Ignazio da un grave infortunio al ginocchio sinistro che l’aveva colpito il 31.8.2001 e che ne aveva compromesso la regolare partecipazione all’attività agonistica. Posto a conoscenza del reclamo il D’Ignazio chiedeva la ratifica del contratto, affermando che l’accordo scritto costituiva una sorta di controdichiarazione che doveva garantirlo in relazione al contratto (simulato) del 30.8.2002, sottoscritto nell’esclusivo interesse della società in relazione al deposito delle fideiussioni per l’insieme dei contratti con i calciatori per la stagione 2002/2003. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28/D relativo alla riunione del 16.4.2003 la Commissione Tesseramenti respingeva la ricostruzione dei fatti proposta dalla società rilevando, in sintesi, che il contratto del 30.8.2002 non faceva riferimento alcuno alle condizioni fisiche del calciatore (che aveva cessato le cure mediche, peraltro, in epoca anteriore ed era stato impiegato in diverse gare di campionato e di Coppa Italia) e che il contratto con la dicitura a garanzia non traeva origine, perciò, dallo stato di salute del calciatore, ma dall’esigenza di integrare il contratto del 30 agosto; esigenza derivante dalla previsione di un importo irrisorio rispetto all’importo originario e dalla conseguente necessità di garantire il D’Ignazio, per l’appunto, rispetto al contratto del 30.8.2002, simulato tra le parti nell’interesse della società e per via delle fideiussioni che questa avrebbe dovuto prestare. La Commissione accoglieva in toto, dunque, la versione del calciatore, ma nell’esaminare la regolarità formale del contratto e la tempestività del deposito, osservava, quanto alla prima, che la mancanza della data non era motivo di nullità (tra i requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo Collettivo non è prevista a pena di nullità, scriveva, la data di stipulazione); rilevava invece, a proposito della seconda, che per ragioni logiche derivanti dalla natura dell’accordo questo doveva supporsi raggiunto in epoca immediatamente successiva al contratto del 30 agosto. Poiché il deposito era avvenuto il 26.2.2003, e cioè ben oltre il termine di giorni 60 previsto dall’art. 3, comma primo, dell’Accordo, il contratto doveva considerarsi non produttivo di effetto alcuno. Avverso tale decisione proponeva appello il D’Ignazio che insisteva sulla sua versione dei fatti ribadendo, in particolare, che il contratto a garanzia era stato concluso qualche mese dopo rispetto al 30.8.2002, e cioè quel giorno 1.1.2003 che figurava sul contratto stesso. Dovendosi considerare tempestivo, di conseguenza, il deposito presso la Lega, chiedeva che fosse dichiarato pienamente valido ed efficace. L’unica questione sulla quale questa Commissione è chiamata a pronunziarsi riguardo la tempestività o meno del deposito del contratto a garanzia, da parte del D’Ignazio, presso la Lega Professionisti Serie C; deposito avvenuto, come rilevato più volte in precedenza, il 26.2.2003. Quanto alle altre questioni, rilevato che sono state decise dalla Commissione Tesseramenti in modo che questa Commissione condivide in pieno, è appena il caso di osservare che non costituiscono oggetto del presente giudizio d’appello, visto che la società Taranto che a suo tempo ha dato luogo al procedimento ha ritenuto di non proporre impugnazione nonostante una ricostruzione dei fatti da parte della Commissione di prima istanza che recepisce in pieno non la sua, ma la tesi dell’odierno appellante. Così stando le cose occorre dar per certo che il contratto a garanzia è intervenuto non con riferimento alle condizioni di salute del calciatore (peraltro ripresosi dall’infortunio dell’agosto del 2001 in epoca ampiamente antecedente), ma al compenso fatto figurare nel contratto del 30.8.2002, di gran lunga inferiore (per ragioni connesse ad esigenze della società) all’originario compenso del contratto del 2001. Bisogna individuarne soltanto l’epoca, indicata dalla società Taranto nel settembre 2002 e fissata dalla Commissione Tesseramenti in quella immediatamente successiva al contratto dell’agosto del 2003, cui il contratto a garanzia era funzionalmente collegato. Quanto alla tesi della società non può sfuggire come a fronte della data 1.1.2003 del contratto depositato dal D’Ignazio la stessa altro non abbia fatto che indicarne una diversa, senza offrire in proposito prova di alcun genere. Si è trattato da parte della società di una mera indicazione che, priva com’è di riscontri, non può costituire prova della falsità della data del documento del D’Ignazio. Non lo costituisce anche perché resa nel contesto di una versione dei fatti che si è dimostrata del tutto inattendibile. La Commissione Tesseramenti è giunta ad individuare la data del contratto sulla base di sole considerazioni logiche. Da ritenersi, per la verità, largamente condivisibili, ma che non consentono di fissare l’epoca del contratto in modo assolutamente certo: settembre 2002 e non, ad esempio, alcune settimane dopo. È vero, infatti, che il contratto depositato dal D’Ignazio va concettualmente collegato al contratto del 30.8.2002, costituendo la garanzia del calciatore a fronte dei minori importi del contratto stesso, ma non si vede per quale ragione detta garanzia non possa essere stata formalizzata (per un qualsivoglia motivo) settimane dopo rispetto al contratto dell’agosto, invece che immediatamente, come supposto dalla Commissione Disciplinare. Se si considera che al momento i rapporti tra società e calciatore erano improntati a normale correntezza e che nessuna particolare ragione suggeriva una qualche urgenza, ben può ritenersi che il contratto a garanzia risaliva a quel 1° gennaio 2003 che è la data che figura nel contratto; data che può essere ritenuta falsa solo sulla base di dati di fatto certi e non sulla base di semplici supposizioni. In assenza di prove certe della falsità della data, insomma, deve ritenersi che il contratto depositato dal D’Ignazio presso la Lega Professionisti è stato sottoscritto il 1° gennaio 2003 e, di conseguenza, che il deposito (avvenuto il 26 febbraio dello stesso anno) è stato tempestivo. In accoglimento dell’appello del calciatore, il contratto stesso va dichiarato pienamente valido ed efficace tra le parti. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal calciatore D’Ignazio Pulpito Gilberto, annullando l’impugnata delibera e dichiara la validità del contratto economico depositato in data 26.2.2003 stipulato dal reclamante con il Taranto Calcio. Ordina restituirsi la tassa versata.
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