F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DELLA S.C. MEDITERRANEA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO DA PARTE DELLA U.S. BATTIPAGLIESE DEL CALCIATORE DE GIORGIO PIETRO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D dell’8.5.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DELLA S.C. MEDITERRANEA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA
DI PAGAMENTO DI CORRISPETTIVO CONSEGUENTE AL TESSERAMENTO
DA PARTE DELLA U.S. BATTIPAGLIESE DEL CALCIATORE DE GIORGIO
PIETRO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 29/D
dell’8.5.2003)
Con reclamo del 18.2.2003 la S.C. Mediterranea adiva la Commissione Vertenze
Economiche facendo presente che in occasione della cessione alla U.S. Battipagliese dei
calciatori De Giorgio Pietro e Magnabosco Antonio questa società si era obbligata a corrispondere
la somma di L. 10.000.000 alla stipula del primo contratto da professionista da
parte dei calciatori sopra citati e poiché il primo dei due era stato trasferito alla S.S.C. Napoli
con contratto del 6.9.2002 chiedeva la condanna della U.S. Battipagliese alla corresponsione
della somma pattuita.
La Commissione, con sentenza resa pubblica con il Com. Uff. n. 29/D del giorno
8.5.2003, rigettava la richiesta osservando che nel caso di specie non ricorreva cessione
alcuna trattandosi di giovane calciatore titolare di tesseramento giovanile annuale; in ogni
caso che a norma dell’art. 95, comma 5, delle N.O.I.F. la scrittura andava considerata nulla
ed inefficace; da ultimo, che nel caso in esame avrebbe potuto pattuirsi il premio di preparazione
di cui all’art. 96 delle N.O.I.F., ma che a questo fine il documento sottoscritto
dalla U.S. Battipagliese era privo dei requisiti minimi di validità di cui al comma 3 dell’articolo
appena citato. Rigettava la richiesta della società reclamante, dunque, ed anzi deferiva
alla Commissione Disciplinare i rappresentanti legali delle due società per avere posto
in essere pratiche non consentite.
Avverso tale decisione proponeva appello la S.C. Mediterranea che riconosceva come
nel caso dei calciatori De Giorgio e Magnabosco non si trattasse di trasferimento e/o cessione,
ma osservando che la scrittura doveva essere intesa come un riconoscimento di debito
in seguito al regolamento tra le parti in ordine alla corresponsione del premio di preparazione;
scrittura che andava valutata, dunque, non alla luce dell’art. 95 delle N.O.I.F. (che
si riferiva alle ipotesi di trasferimento e/o cessione), ma dell’art. 96. Quanto alla ritenuta
nullità, rilevava poi che l’art. 96 nel testo in vigore all’epoca della scrittura non prevedeva
alcun requisito di validità in ordine a transazioni e convenzioni intercorse tra le parti.
L’appello della S.C. Mediterranea, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali,
è ammissibile ma non può essere accolto.
La stessa società appellante riconosce come nel caso in esame non si sia in presenza
di cessione di contratto e/o di trasferimento visto che la qualifica di giovane calciatore
del De Giorgio rendeva giuridicamente impossibile (l’espressione è contenuta nell’atto di
appello) fattispecie come questa. Conformemente a quanto stabilito dalla Commissione
Vertenze Economiche, con la scrittura a firma della U.S. Battipagliese non si verte, dunque,
nell’ipotesi di cui all’art. 95 delle N.O.I.F., ma in tema di premi di preparazione; tema
disciplinato dal più volte ricordato art. 96 delle stesse N.O.I.F..
Così stando le cose non vi è dubbio che a norma del comma 2 dell’art. 96 delle
N.O.I.F. l’odierna appellante avrebbe dovuto far valere il diritto alla corresponsione del premio
innanzi alla Commissione Premi Preparazione; seguire l’iter procedurale minuziosamente
indicato dal comma 3 dell’articolo in esame e ricorrere alla Commissione Vertenze
Economiche soltanto in caso di impugnazione. Come invece non è avvenuto, dal momento
che la S.C. Mediterranea ha adito da subito la Commissione Vertenze Economiche, senza
attenersi ad alcuno dei passaggi procedurali, peraltro, di cui al ricordato comma 3.
La completa irritualità della procedura seguita dalla società impedisce, di conseguenza,
l’accoglimento dell’appello. Come correttamente già ritenuto in sede di giudizio di primo
grado.
A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.C. Mediterrranea di Scalea (Cosenza)
come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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