F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03 RECLAMO DEI SIGG.RI MENSAH TRAORE KWABENA E MENSAH ANTWI AGNES PER IL FIGLIO MINORENNE CALCIATORE MENSAH ANDY AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D – Riunione del 26.9.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 1/12/03
RECLAMO DEI SIGG.RI MENSAH TRAORE KWABENA E MENSAH ANTWI
AGNES PER IL FIGLIO MINORENNE CALCIATORE MENSAH ANDY AVVERSO LE
DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIONE
DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO (Delibera della Commissione
Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 26.9.2003)
Con la decisione impugnata la Commissione Tesseramenti, chiamata a decidere in ordine
alla posizione di tesseramento nonché alla qualificazione dello status del giovane calciatore
Mensah Andy, di nazionalità ghanese ma nato e residente in Roma, si è espressa
nel senso della validità del tesseramento del calciatore in favore della A.S. Certosa, disponendo
contestualmente la rettifica dello status del medesimo da “dilettante di nazionalità
italiana” a “dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per federazione estera”.
In particolare, il Comitato Regionale Lazio chiedeva alla Commissione Tesseramenti,
con nota del 3 settembre 2003, di esprimersi sulla possibilità di concedere al detto calciatore
lo status di “calciatore straniero non proveniente da Federazione estera” (codice 70),
come previsto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F..
Esponeva il Comitato Regionale che la A.S. Certosa - società per la quale risultava
vincolato il giocatore - aveva rilevato, controllando il tabulato dei propri tesserati, che il ragazzo
era stato registrato come Mensan Andy anziché Mensah Andy e che, nel richiedere
la rettifica del cognome, la predetta società, acquisito e prodotto il certificato di stato di
famiglia del giovane, aveva rappresentato che l’atleta, sebbene nato a Roma ed ivi residente
sin dalla nascita, era di nazionalità straniera (Ghana).
Dalla documentazione acquisita risultava agevole alla Commissione Tesseramenti ricavare
che il Mensah aveva svolto sempre attività di settore giovanile, sottoscrivendo annualmente
cartellini rosa in favore della società Certosa, ma che, compiuti i 14 anni, con
atto del 6 febbraio 2003, aveva sottoscritto, con la firma congiunta degli esercenti la potestà
genitoriale, un vincolo pluriennale, come previsto dall’art. 32 delle N.O.I.F., acquisendo
dunque la qualifica di “giovane dilettante” (che diventerà quella di “non professionista”
al compimento del 18° anno di età).
Successivamente, però, aveva sottoscritto in data 10 luglio 2003 anche un tesseramento
annuale con la S.S. Romulea di Roma, di cui il Comitato con nota in data 15 luglio
2003 del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica dichiarava la nullità, atteso il precedente
vincolo pluriennale per altra società.
Con nota del 27 agosto 2003 l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. chiedeva al Comitato
Regionale Lazio la revoca del tesseramento definitivo con l’A.S. Certosa, in quanto il
calciatore citato non risultava avere la cittadinanza italiana.
I genitori del calciatore, da parte loro, con lettera del 9 settembre 2003 inviata anche
alla Commissione Tesseramenti, assumevano di aver firmato il modulo di tesseramento
per la società Certosa senza consapevolezza, e tanto meno intenzione, di vincolare il figlio
“a vita” (il vincolo, invero, va detto per incidens, perdurerebbe sino al termine della
stagione sportiva entro la quale il giovane calciatore abbia anagraficamente compiuto il
25° anno di età, sempre ai sensi del predetto art. 32 N.O.I.F.), e pertanto chiedevano un
riesame, anche “in via bonaria”, della posizione in argomento.
Come accennato in inizio, il Comitato Regionale Lazio rimetteva la questione al competente
Organo specializzato, il quale, con la decisione impugnata, dichiarava la validità
della posizione di tesseramento (comprensivamente del contestato atto, “richiesta di Tes-
seramento” n. 18624 del 6 febbraio 2003) del calciatore in favore della A.S. Certosa, disponendo
contestualmente la rettifica dello status del medesimo da “dilettante di nazionalità
italiana” a “dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per federazione estera”, e
questo alla stregua dei seguenti elementi motivazionali:
- l’erronea indicazione della nazionalità italiana nella documentazione di tesseramento del
giocatore doveva ritenersi frutto di mero errore materiale, a cui peraltro avevano concorso
lo stesso giovane atleta e i suoi genitori al momento della sottoscrizione dei documenti;
- la buona fede dei dirigenti dell’A.S. Certosa era corroborata dalla sostanziale irrilevanza,
ai fini del tesseramento, della qualifica in oggetto, nel senso che il Mensah, nato e da
sempre residente a Roma, avrebbe potuto essere ugualmente tesserato sin dall’inizio come
dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per Federazione estera, e questo senza
rilevanti conseguenze di ordine sostanziale o procedurale;
- le argomentazioni addotte dai genitori del giovane, relativamente alla mancata consapevolezza
della natura e della durata del vincolo sottoscritto con la predetta società non potevano
avere ingresso, siccome prive di valore giudirico e comunque di rigore logico.
Con il reclamo in trattazione il calciatore, insieme al genitore esercente la patria
potestà, deduce, sotto vari profili di matrice prettamente civilistica (vizi della volontà,
nullità strutturale del consenso, responsabilità precontrattuale, tutela della parte debole
nelle condizioni generali di contratto e contro le clausole abusive, corretta interpretazione
del consenso reso), la nullità e/o annullabilità del tesseramento con la A.S. Certosa
(che peraltro nel frattempo ha trasferito il cartellino del calciatore ad altra società calcistica
romana).
La società intimata si è costituita in giudizio per resistere all’appello, deducendo in
via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse ad appellare in capo agli odierni
reclamanti, e comunque difendendo, nel merito, la correttezza del provvedimento decisionale
impugnato, non senza evidenziare - a ragion veduta - l’esagerato e strumentale clamore
mediatico, indubbiamente deprecabile, che ha coinvolto l’intera videnda.
Ciò nondimeno, la posizione del calciatore va rivista, alla stregua delle indiscutibili
peculiarità della vicenda, in senso favorevole alla posizione dei reclamanti, i quali, seppur
concentrando gli sforzi nel tentativo di trovare appigli nella normativa di diritto comune circa
l’espressione viziata e inconsapevole dell’adesione alla proposta di tesseramento, non
hanno mancato di evidenziare come la non corretta indicazione della nazionalità (ghanese
e non italiana), oltre che del cognome, del giovane calciatore di cui si discute non potesse
andare del tutto esente da conseguenze in relazione alla validità ed efficacia del
tesseramento, come se l’acquisizione dello status di dilettante di nazionalità straniera, anche
se mai tesserato per Federazione estera, costituisse elemento del tutto irrilevante,
anche dal punto di vista amministrativo.
In realtà, le norme e le disposizioni attuative federali (si veda da ultimo, per la stagione
in corso, il Comunicato Ufficiale n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti, del 4 luglio 2003)
depongono chiaramente nel senso che nel caso di calciatori extracomunitari residenti in
Italia e mai tesserati presso Federazioni estere devono trovare spazio alcune formalità
burocratico-amministrative che, seppur non giungono a livello di un vero e proprio provvedimento
autorizzativo del Presidente Federale, necessario invece per il tesseramento di
calciatori provenienti da Federazioni estere (cfr. art. 40, comma 6, N.O.I.F.), culminano
comunque in un atto ricognitivo federale che deve indicare, tra l’altro, l’effettiva data di decorrenza
del tesseramento.
Stando così le cose, non potendosi prescindere dalle suddette formalità (né si può
dimenticare che l’Ufficio Tesseramento federale competente aveva formalmente chiesto,
in data 27 agosto 2003, la revoca del vincolo in contestazione), il tesseramento in questione
è invalido, o quanto meno (e forse più correttamente) inefficace, mancando le condizioni
di operatività del vincolo, e comunque non era tale da poter incidere in senso pre-
giudizievole sulle ulteriori iniziative adottate e manifestazioni di volontà espresse, con il
consenso dei genitori, del giovane in questione.
In ordine, infine, all’aspetto del difetto di legittimazione ad appellare, che ove fondato
avrebbe meritato una valutazione preliminare, non può revocarsi in dubbio, ad avviso del
Collegio, che, data anche l’anomalia del c.d. “giudizio di primo grado” davanti alla Commissione
Tesseramenti, non può precludersi al soggetto parte del rapporto di tesseramento
di potersi gravare avverso le decisioni che lo riguardino direttamente adottate dal
suddetto Organo specializzato, anche quando il procedimento sia stato instaurato su iniziativa
di un Comitato (in questo caso più che di una pronunzia giustiziale di soluzione di
una controversia sembra trattarsi di una decisione amministrativa vincolante espressa da
un Organo tecnico).
Né, di certo, può ritenersi, per i noti principi, che la mancata costituzione formale in
“primo grado” degli attuali reclamanti (le cui argomentazioni sono state comunque prese
in considerazione da parte della Commissione Tesseramenti) abbia fatto venir meno il loro
interesse, e quindi la loro legittimazione, a proporre appello.
Alla stregua dei sopraindicati motivi la C.A.F. accoglie il reclamo, nei sensi di cui in
motivazione.
La tassa reclamo va restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello proposto dai Sigg.ri Mensah
come sopra proposto, annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e, per l’effetto,
annulla il tesseramento con il vincolo pluriennale del calciatore Mensah Andy in favore
del G.S. Certosa. Ordina restituirsi la tassa versata.
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