F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE ELENA BADALOCCHI IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE ELENA BADALOCCHI IN PROPRIO FAVORE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 39 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003) Il Sig. Dino Badalocchi, padre della calciatrice Badalocchi Elena, nata a Padova il 27.5.1986, con reclamo diretto alla Commissione Tesseramenti e indirizzato alla U.S. Pontevigodarzere, chiedeva che venisse dichiarata la nullità del tesseramento della figlia per la predetta società. La Commissione Tesseramenti, accertato che effettivamente il modulo di tesseramento risultava sottoscritto dalla sola calciatrice minore di età e non anche dai genitori di questa nell’esercizio della loro potestà genitoriale, accoglieva il reclamo, in applicazione degli artt. 39 e 42 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., e dichiarava la nullità del tesseramento (Com. Uff. del 9.12.2003, n. 14/D). Con la stessa decisione, la Commissione Tesseramenti deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, la U.S. Pontevigodarzere, il presidente di detta società e la calciatrice Badalocchi ai sensi degli artt. 1, 8 e 9 del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato le disposizioni in materia di tesseramento formando o contribuendo a formare un atto nullo, perché privo della firma di entrambi i genitori. La U.S. Pontevigodarzere propone appello avverso tale decisione. L’appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 29, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto non risulta sottoscritto dal Presidente della Società il cui nome figura dattiloscritto in calce al reclamo. La tassa di reclamo, stante la inammissibilità dell’appello, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova) per omessa sottoscrizione dell’appello. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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