F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’A.C. PISTOIESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OSTOPANJ IGOR (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04
APPELLO DELL’A.C. PISTOIESE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ
DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OSTOPANJ IGOR (Delibera della Commissione
Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)
Con atto del 20 novembre 2003, la A.C. Pistoiese s.p.a. proponeva reclamo avverso
la validità del tesseramento del calciatore di nazionalità croata Igor Ostopanj, richiesto
dalla stessa società con modulo di variazione n. 1214 del 17 luglio 2001.
Esponeva la reclamante di aver tesserato il calciatore, proveniente da federazione
estera, sulla base di un contratto professionistico triennale, avendo trasmesso alla L.N.P.
la documentazione necessaria ed ottenuto relative autorizzazioni.
Il calciatore, munito di permesso di soggiorno valido dal 14.7.2001 al 14.7.2002, ha
regolarmente effettuato le prestazioni sportive pattuite per la stagione 2001/2002, ricevendo
il corrispettivo concordato.
Nell’imminenza della scadenza del permesso, il calciatore, a detta della Società, veniva
invitato al rinnovo, che però risultava impossibile per l’originaria mancanza del “visto
d’ingresso” sul passaporto.
Tale circostanza, secondo la A.C. Pistoiese, costituiva motivo di invalidità sopravvenuta
del tesseramento, e di invalidazione anche del contratto, con effetti del 14.7.2002.
Il calciatore Ostopanj si opponeva all’accoglimento del reclamo, preliminarmente eccependo
che la Pistoiese si era avvalsa del Collegio Arbitrale presso la L.P.S.C., che con lodo
del 20 agosto 2003 aveva affermato la validità ed operatività del contratto “inter partes”.
Anche il calciatore, peraltro, vista la volontà della Società di non rispettare il contratto,
aveva poi adito il Collegio Arbitrale per ottenere la risoluzione dell’accordo con addebito
di responsabilità alla stessa Pistoiese, ma la decisione al momento non era ancora nota.
Faceva comunque presente che la Società aveva provveduto a ridepositare in Lega
Professionisti Serie C il contratto in data 17.7.2002 e che nella stessa stagione sportiva
era stato trasferito in prestito alla Società Pro Vercelli, dimostrando così la Pistoiese di voler
dare esecuzione all’accordo.
Chiariti, nei modi sopradescritti, i termini della vertenza, la Commissione Tesseramenti,
con la decisione impugnata, premesso che le ragioni del mancato rinnovo del permesso
di soggiorno non risultavano reperibili in atti o documenti ufficiali provenienti dalla
locale Questura, e che, in ogni caso, le questioni attinenti alla validità del tesseramento
da un lato, e quelle concernenti l’operatività del rapporto contrattuale, dall’altro, dovevano
essere tenute distinte e valutate su piani diversi, pur sussistendo in alcuni casi una interdipendenza
tra esse (nel senso che un’eventuale invalidità del tesseramento non determina
automaticamente un’analoga invalidità del rapporto contrattuale, ma tutt’al più costituisce
una causa sopravvenuta di risoluzione del contratto, mentre, per espressa previsione
dell’art. 117, comma 1, N.O.I.F., la risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti,
consensuale o per diversa ragione, determina la “decadenza del tesseramento
dal giorno in cui i competenti Organi federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto”),
applicando i concetti sopra esposti al caso in esame, così concludeva:
1) la validità del tesseramento del calciatore Ostopanj non poteva essere messa in
discussione per alcun ragionevole motivo (come non era stata discussa, del resto, da parte
della Pistoiese per ben due anni);
2) il tesseramento può decadere, ai sensi del citato art. 117 NOIF, in presenza di una
risoluzione (per qualsiasi ragione) del rapporto contrattuale di prestazione sportiva;
3) la richiesta di risoluzione contrattuale è stata respinta dal Collegio Arbitrale, con
decisione inappellabile, e la questione non è dunque riproponibile dinanzi alla Commissione
Tesseramenti, che peraltro ha competenza in materia di tesseramenti, trasferimenti
e svincoli di calciatori e può pronunciarsi sulle controversie relative alle cause di risoluzione
del contratto solo incidentalmente, ai fini cioè di verificare la conseguente decadenza
del tesseramento.
Per le anzidette ragioni la Commissione Tesseramenti respingeva il reclamo proposto
dalla A.C. Pistoiese, confermando la validità del tesseramento in atto del calciatore Ostopanj,
avvenuto nel rispetto delle norme federali e non decaduto per risoluzione contrattuale,
e rigettando altresì ogni pretesa di annullamento o risoluzione del contratto in discussione
perché giudicato valido in sede di lodo arbitrale, con decisione inappellabile.
Con l’appello in trattazione, la Pistoiese propone reclamo avverso la decisione dell’Organo
specializzato in giustizia, chiamando in causa, soprattutto, le norme giuridiche,
anche di carattere penale, vigenti per l’ordinamento statale in tema di ingresso e soggiorno
dei lavoratori extra-comunitari.
Ciò nonostante, anche in questa sede, il reclamo della Società non può andare incontro
a favorevole definizione.
La richiesta di declaratoria di nullità del contratto stipulato nel 2001, pur chiamando
in causa le norme sull’invalidità contrattuale strutturale di cui all’art. 1418 c.c., non può,
infatti, essere assentita, atteso che il contratto stesso, presupposto del tesseramento a
sua volta impugnato, è stato perfezionato sulla base di un presupposto valido ed insindacabile
da parte degli Organi federali, ovvero un permesso di soggiorno formalmente valido
ed efficace (e rilasciato dagli Organi competenti).
Le vicende successive circa il presunto difetto del visto di ingresso sul passaporto
non possono rivestire efficacia diretta ed automatica nell’ambito dell’organizzazione federale
nel senso preteso dalla società reclamante, la quale, peraltro, ha continuato ad avvalersi
dei contenuti dell’accordo stipulato con il calciatore e solo assai più tardi ha deciso di
agire per la revoca del tesseramento (con atteggiamento che potrebbe, peraltro, meritare
eventuale specifica reprimenda).
Va poi considerato che la società ha ritenuto di agire per la risoluzione del contratto,
la quale sì determina la decadenza del tesseramento, dinanzi all’apposito Collegio arbitrale,
il cui lodo è inoppugnabile, con la conseguenza che la questione non poteva essere
effettivamente riproposta né dinanzi alla Commissione Tesseramenti né dinanzi a questo
Collegio di appello, salva l’impugnabilità del lodo come accordo contrattuale dinanzi alla
giustizia ordinaria, una volta ottenuta la necessaria liberatoria.
La decisione della Commissione Tesseramenti merita dunque, in definitiva, conferma
sotto tutti i profili evidenziati.
Per i soprandicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C.
Pistoiese di Pistoia. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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