F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL CALCIATORE OKOLIE CHRISTIAN CHARLIBE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LA MANCATA CONCESSIONE, DA PARTE DELL’UFFICIO TESSERAMENTO L.N.P., DEL VISTO DI ESECUTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO DAL RECLAMANTE CON L’ASCOLI CALCIO 1898 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04
APPELLO DEL CALCIATORE OKOLIE CHRISTIAN CHARLIBE AVVERSO LA DECISIONE
DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE LA MANCATA CONCESSIONE,
DA PARTE DELL’UFFICIO TESSERAMENTO L.N.P., DEL VISTO DI
ESECUTIVITÀ RELATIVO AL CONTRATTO STIPULATO DAL RECLAMANTE CON
L’ASCOLI CALCIO 1898 (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n.
16/D del 16.1.2004)
Con reclamo del 3.11.2003 alla Commissione Tesseramenti, il calciatore Okolie Christian
Charlibe impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale
Professionisti aveva negato il visto di esecutorietà al contratto dallo stesso stipulato
con la Società Ascoli Calcio per la stagione sportiva 2003/2004, in applicazione del divieto
di tesseramento di calciatori extracomunitari nella corrente stagione a favore delle
Società di Serie B, introdotto con delibera del Consiglio Federale del 4.3.2003.
A sostegno del reclamo il calciatore rilevava che il contratto stipulato con l’Ascoli Calcio
era stato tacitamente approvato a norma dell’art. 3 comma 3, dell’accordo collettivo
tra calciatori professionisti e società sportive, non essendo intervenuta pronuncia dell’ente
federale entro il trentesimo giorno dal deposito del contratto; che il suo tesseramento a
favore dell’Ascoli Calcio non contrastava con il divieto sancito dal Consiglio Federale, poiché
egli, essendo stato tesserato nella stagione sportiva 2002/2003 per la Società A.S.
Trapani del settore dilettantistico, non doveva essere considerato calciatore proveniente
da federazione estera; che la delibera 4.3.2003 del Consiglio Federale era illegittima,
avendo la Federazione esercitato un potere di contingentamento dei calciatori stranieri
spettante in via esclusiva al C.O.N.I. e fissato una limitazione numerica inferiore a quella
stabilita da quest’ultima.
La Commissione Tesseramenti, con delibera del 16 gennaio 2004, respingeva il reclamo.
Ricorre in appello il calciatore riproponendo sostanzialmente i motivi già formulati in
primo grado e deducendo i seguenti vizi della decisione impugnata: a) violazione e falsa
applicazione dell’art. 3, III comma dell’accordo collettivo tra calciatori professionisti e Società
sportive. Secondo l’appellante il contratto da lui stipulato con la Società Ascoli dovrebbe
intendersi tacitamente approvato, non essendo intervenuta pronuncia dell’ente federale
entro il trentesimo giorno dal deposito; tale approvazione presupporrebbe un controllo
di merito e di legittimità, rendendo palese la volontà della L.N.P. di ratificare e rendere
esecutivo il contratto; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 commi I e III del
D.P.R. n. 394/1999.
L’appellante rileva di essere stato tesserato nella stagione sportiva 2002/2003 quale
calciatore dilettante extracomunitario dalla Soc. Trapani, in forza dell’art. 40, XI comma
delle N.O.I.F.. Sarebbe quindi evidentemente illegittimo il provvedimento della L.N.P. nella
parte in cui subordina la concessione del viso di esecutività del contratto al possesso del
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato/sport; c) violazione e falsa applicazione
della delibera del Consiglio Federale emessa il 4.3.2003. Il primo giudice avrebbe
errato nell’affermare che la suddetta delibera, pur facendo letteralmente riferimento solo
ai calciatori provenienti e non anche a quelli provenuti da federazione estera, abbia voluto
escludere la possibilità di tesseramento di calciatori extracomunitari tesserati nel corso
del 2002/2003 per società dilettantistiche.
L’esame sistematico della normativa in materia condurrebbe infatti alla conclusione
che il legislatore federale, avendo inteso stabilire i criteri per il tesseramento dei calciatori
extracomunitari provenienti dall’estero, avrebbe previsto due eccezioni all’applicabilità del
“blocco” degli extracomunitari: la prima relativa ai calciatori extracomunitari già tesserati in
Italia per società professionistiche alla data del 4.3.2003, la seconda relativa ai calciatori
extracomunitari dilettanti tesserati in Italia nella stagione sportiva 2002/2003, per i quali la
normativa del Consiglio Federale nulla prevede, con la conseguenza che sarebbe applicabile
il principio generale secondo cui è lecito tutto ciò che non è normativamente vietato;
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 27 comma 5 bis del D. Lgs. N. 286/1998 da
parte della delibera del Consiglio Federale emessa il 4/3/2003, che avrebbe arbitrariamente
stabilito, attraverso il “blocco degli extracomunitari” un contingentamento di tesseramenti
relativi a sportivi stranieri, arrogandosi l’esercizio di un potere espressamente attribuito
dalla legge al CONI.
In conclusione l’appellante chiede che venga dichiarata la tardività del provvedimento
emesso dall’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti e, per l’effetto,
venga dichiarato valido ed efficace il contratto professionistico stipulato tra il calciatore
Okolie Christian Charlibe e la Società Ascoli Calcio 1898.
La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. I quattro motivi
dedotti da Okolie e sopra sintetizzati sono stati specificamente esaminati dalla Commissione
Tesseramenti, che li ha respinti con motivazione puntuale ed immune da censura,
che la C.A.F. considera condivisibile in toto.
Sulle singole doglianze va ancora osservato quanto segue:
a) nel sistema normativa che disciplina i tesseramenti il visto di esecutività è l’unico atto
dal quale possono conseguire il recepimento del contratto e l’esecuzione dello stesso nell’ambito
della Federazione Calcio. L’approvazione del contratto, prevista dall’accordo collettivo
tra calciatori professionisti e società sportiva, attiene invece, come rilevato dalla Commissione
Tesseramenti, al controllo da parte dell’Ente Federale del contenuto normativo ed
economico del contratto stipulato tra calciatore e Società e non ne comporta l’esecuzione
in ambito federale, che resta comunque subordinata al rilascio del visto di esecutività, nel
caso specifico negato dall’Ufficio Tesseramento della L.N.P. per motivi di legittimità;
b) contrariamente all’assunto della difesa del calciatore, il permesso di soggiorno per lavoro
subordinato di cui l’appellante era in possesso non gli avrebbe in alcun caso consentito
di tesserarsi per una Società professionistica, essendo stato imposto per legge allo
straniero, ai fini di un simile tesseramento, il conseguimento di un particolare permesso di
soggiorno “per lavoro subordinato”.
La questione è tuttavia superata dal rilievo che Okolie, in seguito alla delibera del Consiglio
Federale del 4.3.2003, non era tesserabile, per la stagione 2003/2004, da una Società
di Serie B (nella specie l’Ascoli Calcio) indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno
di cui era in possesso;
c) quanto alla interpretazione della delibera del Consiglio Federale non si può fare a meno
di rilevare che la stessa (C.U. n. 133/A del 4.3.2003), nella sua chiara formulazione letterale,
esclude tassativamente la possibilità per le Società di Serie B (nonché di C1 e C2)
di tesserare calciatori extracomunitari per la stagione sportiva 2003/2004 con la sola eccezione
per i calciatori già tesserati in Italia per società professionistiche alla data del
provvedimento.
La tassatività dell’eccezione prevista dalla norma non consente di estendere il beneficio a
quei calciatori, come Okolie, che risultavano tesserati nella stagione 2002/2003 per Società
del settore dilettantistico. Infatti, se il legislatore federale avesse voluto consentire
tale estensione lo avrebbe detto espressamente. Alla luce di tale interpretazione diviene
irrilevante la distinzione tra calciatori provenienti e quelli provenuti da federazione estera,
intendendosi per tali quelli che, come Okolie, risultavano tesserati in Italia nella stagione
2002/2003;
d) quanto all’ultimo motivo, appare del tutto infondata l’affermazione del ricorrente che la
F.I.G.C. abbia esercitato un potere di contingentamento attribuito dalla legge al C.O.N.I..
Come rileva la Commissione Tesseramenti nella delibera impugnata, la legge rimette al
CONI la fissazione di un limite massimo di ingresso degli stranieri. Per la stagione in corso
il CONI ha stabilito che gli stranieri tesserabili per la F.I.G.C. siano 60 al massimo. Non
sussistendo quindi per la F.I.G.C. l’obbligo di consentire il tesseramento di un numero minimo
di stranieri, ne consegue la legittimità del divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari
stabilito con la richiamata delibera del Consiglio Federale.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Okolie
Christian Charibe. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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