F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL G.S. AMATORI OSTERIA DEI MIRACOLI AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE CARLITTI NICOLETTA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DEL G.S. AMATORI OSTERIA DEI MIRACOLI AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE CARLITTI NICOLETTA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004) La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/D - Riunione del 16.1.2004, confermava la decisione del Comitato Locale di Vasto, in data 21.10.2003, che aveva revocato il tesseramento di Carlitti Nicoletta, per la soc. G.S. Amatori Osteria dei Miracoli. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l’avvocato Dante Angiolelli, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto. Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile perché proposto da persona non legittimata, ai sensi degli artt. 29 commi 1, 5 e 9 e 30 comma 8 C.G.S.. Il presente reclamo risulta essere stato, infatti, firmato, in calce, dal predetto avvocato Angiolelli e non, come previsto dalle norme in esame, dalla parte interessata. A margine del primo foglio del reclamo, il presidente e legale rappresentante della società, Roberto Di Vito e la Carlitti hanno delegato gli avvocati Luigi Moretta e Dante Angiolelli a rappresentarli e a difenderli “unitamente e disgiuntamente come da procura a margine del presente atto”, conferendo loro mandato alle liti. Queste firme apposte a margine della prima pagina del ricorso devono, secondo costante giurisprudenza di questa Commissione, essere considerate, esclusivamente, come conferimento di delega in favore dei citati avvocati, a difenderli nel presente procedimento. Per compiutezza espositiva, va osservato che nel reclamo alla Commissione Disciplinare, la Carlitti risulta avere conferito “Procura speciale”, “in qualsiasi fase e grado del giudizio”, all’avvocato Dante Angiolelli. A prescindere che, anche in questo caso, si tratta, nella sostanza, di un conferimento di mandato alle liti, va osservato che, all’odierna udienza, è comparso l’avvocato Massimo Russo e non l’avvocato Angiolelli. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal G.S. Amatori Osteria dei Miracoli di Casalbordino (Chieti), ai sensi dell’art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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