F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. TRIVIGNANO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MATTA ALEX IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 22/3/04 APPELLO DELL’U.S. TRIVIGNANO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MATTA ALEX IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004) Con atto d’appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Trivignano ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 16.1.2004. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha dichiarato la nullità del tesseramento del calciatore Alex Matta, già vincolato con la predetta società sportiva. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi degli artt. 29.5 e 33.2 C.G.S.. Prevedono rispettivamente, dette norme che “...Copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo o del ricorso deve essere inviata, contestualmente, all’eventuale controparte” e che nei procedimenti dinanzi la Commissione d’Appello Federale “...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte...”. Nel caso in esame non è stato adempiuto, in nessun modo, detto onere, atteso che la stessa U.S. Trivignano, come si evince agevolmente dalla nota trasmessa via fax il 19 marzo u.s., ha comunicato che “...il nostro reclamo 26/27.2.2004 non è stato inviato alla controparte in forma di raccomandata”. In conseguenza, trattandosi di adempimento previsto a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 34 C.G.S. e non essendo stata la controparte resa edotta dal reclamo con una delle equipollenti modalità di notifica degli atti di cui all’ultimo comma del citato art. 34 C.G.S., l’odierno appello deve dichiararsi inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla U.S. Trivignano di Trivignano (Venezia), ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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