F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELL’U.S. COMELICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ZANDONELLA DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 15/4/04 APPELLO DELL’U.S. COMELICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ZANDONELLA DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2004) La Commissione Tesseramenti, con delibera del 13.2.2004, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19/D, accoglieva il reclamo proposto da Zandonella Raffaele e dalla moglie, Alfarè Lovo Marina e di conseguenza, annullava il tesseramento, a tempo indeterminato, del figlio Zandonella Daniele, all’epoca dei fatti, minore, in favore dell’U.S. Comelico, in quanto effettuato senza il consenso del ricorrente e con apposizione, sul relativo modulo, della sua firma apocrifa. La predetta Commissione Tesseramenti rilevava che il Presidente dell’U.S. Comelico ha riconosciuto di non essere stato presente al momento delle firme da parte del Zandonella Daniele e dei suoi genitori. Oltre a ciò, sempre, la Commissione Tesseramenti ha precisato che la firma del Zandonella Raffaele, sul modulo di tesseramento, è “identica” a quella del figlio e “diversa dalla sottoscrizione che figura sulla carta d’identità, in calce al reclamo”. La conclusione è che “è evidente che la sottoscrizione di Zandonella Raffaele, sul modulo di tesseramento, è apocrifa e presumibilmente, riconducibile alla mano dello stesso figlio Daniele”. Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l’U.S. Comelico. L’appello è infondato e non può essere accolto. La motivazione del primo giudice, della quale si è detto, è, infatti, condivisibile. Il riferimento della Commissione Tesseramenti all’art. 8 C.G.S. è prodromico al deferimento dei tesserati, coinvolti nella vicenda, alla competente Commissione Disciplinare, per lo svolgimento di un giudizio a loro carico. La problematica della falsità della firma del Zandonella Raffaele, esercente la potestà genitoriale sul tesserato, non viene, invece, neppure affrontata nell’appello, in quanto la circostanza che nessun componente della società Comelico “sia entrato nella privacy del tesserato” per firmare e assistere alle firme per il tesseramento, non può che essere considerata circostanza neutra e ininfluente ai fini della decisione. Segue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’U.S. Comelico di Santo Stefano di Cadore (Belluno) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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