F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ELISA BLANDA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’U.S. PONTEVIGODARZERE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ELISA BLANDA IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 14/D del 9.12.2003) La società U.S. Pontevigodarzere, con raccomandata del 9 gennaio 2004, ha proposto appello alla C.A.F. avverso l’annullamento del tesseramento della calciatrice Blanda Elisa, nata il 7.3.1986, in proprio favore, disposto dalla Commissione Tesseramenti con il Com. Uff. n. 14/D del 9 dicembre 2003, chiamata a pronunciarsi in merito a seguito di reclamo proposto dalla madre della calciatrice Signora De Rosa Dora per non aver quest’ultima sottoscritto la richiesta di tesseramento della figlia. Rileva la C.A.F. che l’appellante U.S. Pontevigodarzere, nonostante le richieste della Segreteria della C.A.F., non ha dato dimostrazione della corretta integrazione del contraddittorio omettendo di inviare alla Commissione la ricevuta della raccomandata comprovante il contestuale invio del reclamo alla controparte, come viceversa prescritto dall’art. 29 comma 5 C.G.S.. Tale inadempienza comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art. 29 comma 9 C.G.S. e ne preclude conseguentemente l’esame nel merito. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte, l’appello come sopra proposto dall’U.S. Pontevigodarzere di Vigodarzere (Padova). Dispone incamerarsi la tassa versata.
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