F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON IL F.C. JUVENTUS IN ORDINE ALL’UTILIZZO DELLO STADIO DELLE ALPI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 22/D del 22.3.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON IL F.C. JUVENTUS IN ORDINE ALL’UTILIZZO DELLO STADIO DELLE ALPI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/D del 22.3.2004) 1. Con reclamo del 6 febbraio 2004, la società Juventus F.C. adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere il pagamento dalla consorella Torino Calcio del complessivo importo di e 695.853,26, oltre agli accessori di legge. Esponeva, l’originaria reclamante, di essere divenuta titolare, a far data dal 15 luglio 2003 e per la durata di 99 anni, del diritto di superficie dell’intera struttura sportiva denominata Stadio delle Alpi, e questo in forza di contratto stipulato in pari data con l’Ente proprietario (Città di Torino). Tale contratto aveva, tra l’altro, comportato la successione di essa Juventus F.C. alla Città di Torino nel contratto di locazione da questa stipulato il precedente 11 luglio 2003 con la società Torino Calcio, odierna reclamante, relativamente ad alcune aree ed a locali dettagliatamente individuato nelle planimetrie allegate al contratto medesimo. Esponeva, altresì, l’attuale appellata che il Torino Calcio, a fronte della locazione, si era impegnato a corrispondere all’Ente comunale un canone di e 1.032.914,00, oltre IVA, per ogni stagione sportiva (suddiviso in dieci rate mensili, la prima delle quali con scadenza 1° ottobre), nonché l’ulteriore importo annuo di e 516.457,00, oltre IVA, a titolo di rimborso forfettario per la quota parte delle utenze e della normale custodia e gestione dello stadio, da corrispondersi con le stesse modalità ed alle medesime scadenze previste per il canone di locazione. Entrambi i suddetti corrispettivi erano assoggettati alla clausola di rivalutazione automatica al tasso di inflazione programmata in essere al 1° luglio di ogni stagione. Per converso, essendosi la Città di Torino riservata la gestione diretta o indiretta delle attività di ristorazione e dei parcheggi di superficie dello stadio, al Torino Calcio veniva riconosciuto un compenso forfettario a tale titolo, per ogni stagione sportiva, pari a e 206.583,00 oltre IVA; la Juventus si era peraltro impegnata a corrispondere tale compenso sin dalla precedente stagione 2002/03, in quanto affidataria (dalla Città di Torino e con la piena consapevolezza del Torino Calcio) della fornitura dei detti servizi. Esponeva, infine, l’originaria reclamante (Juventus F.C.) di aver puntualmente adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e di avere quindi emesso, con decorrenza 1° ottobre 2003, le fatture di competenza con importo adeguato al tasso di inflazione programmata. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della consorella Torino Calcio al pagamento in suo favore della complessiva somma di e 695.853,26 (IVA compresa), quale ri- sultante dalla compensazione con il suindicato debito di e 247.899,60 (gestione ristorazione e parcheggi per la stagione 2002/03), evidenziando che il Torino Calcio si era sottratto a tale pagamento avendo infondatamente contestato ad essa Juventus l’indisponibilità di ulteriori spazi e locali all’interno dello stadio torinese. Resisteva il Torino Calcio, odierno appellante, con articolate controdeduzioni formulate in data 17 febbraio 2004, con le quali tra l’altro, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di giurisdizione e/o di competenza a conoscere della controversia della C.V.E., alla stregua sia di quanto previsto nel contratto di locazione (in particolare art. 11) che del relativo oggetto, esulante naturalmente dall’ambito della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto federale. 2. Con la decisione impugnata, l’Organo di giustizia specializzato, una volta disconosciuto pregio all’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza, siccome tra l’altro fondata su un’interpretazione palesemente errata dell’art. 11 del contratto di locazione, con cui le parti contrattuali avevano convenuto di demandare la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto alla giurisdizione del Tribunale ordinario di Torino, trattandosi di norma volontaria individuativa della competenza territoriale, e non affermativa della piena ed esclusiva giurisdizione del Giudice ordinario, nel merito ha affermato il buon diritto della reclamante Juventus a percepire i canoni e i corrispettivi pretesi, salva la doverosa (lieve) rideterminazione degli importi dovuti, a correzione di alcuni errori (ed il mancato riconoscimento degli accessori di legge parimenti richiesti). 3. Con il reclamo in trattazione, il Torino Calcio ha proposto gravame avverso la prefatta decisione, tornando peraltro ad insistere, in particolar modo, sul difetto di giurisdizione e/o competenza dell’adita Commissione Vertenze Economiche, trattandosi di controversia riguardante esclusivamente un rapporto patrimoniale tra società, rapporto che nulla ha a che vedere con l’ordinamento sportivo e con le materie sulle quali gli organi federali di giustizia allo stesso preposti sono chiamati a giudicare. Nel merito, la società torinese ha sinteticamente riproposto le proprie argomentazioni. 4. L’appello, relativamente al quale - per principi consolidati - non può darsi rilievo al mancato esperimento del preannunzio di reclamo nei termini indicati, non può comunque essere accolto, a partire da quello che appare il tema centrale (e preliminarmente assorbente) del decidere, ovvero la competenza a conoscere della vertenza da parte della C.V.E.; competenza che in verità non può essere disconosciuta, nonostante le articolate e approfondite doglianze proposte dalla parte appellante. La riproposta eccezione del Torino Calcio non può, infatti, essere accolta, trovando applicazione, nella fattispecie, il mandato normativo di cui all’art. 45, comma 3, lett. a), C.G.S., che demanda, in via generale, alla detta C.V.E. la cognizione delle “controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 11”. La portata generale di un così ampio dettato normativo non viene scalfita dalle pur pregevoli argomentazioni di parte reclamante, e questo ancor più una volta sgombrato il campo da un elemento preliminare: ovvero che occorre convenire con quanto affermato nella decisione impugnata circa la portata circoscritta dell’art. 11 del contratto di locazione dello Stadio delle Alpi, il quale nel definire il foro competente (Torino) non va oltre la definizione volontaria e consensuale della competenza territoriale, non essendo tra l’altro rimessa alla disponibilità delle parti l’attribuzione in via piena ed esclusiva della giurisdizione al Giudice ordinario. Ciò posto, va anche in questa sede riaffermata la piena operatività, nella fattispecie, della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto federale. È agevole, in effetti, rilevare che la controversia di cui si discute presenta come oggetto il pagamento di corrispettivi relativi ad un rapporto contrattuale che riguarda solo le due società calcistiche torinesi, trattandosi di una vertenza, quindi, che coinvolge diretta- mente ed immediatamente le dette società e vede estranei sia il Comune di Torino (alla stregua del trasferimento della proprietà superficiaria dello stadio e della successione della Juventus F.C. nella posizione di locatore) che la Semana s.r.l. (eventualmente interessata da altro separato rapporto). Orbene, non si può, a questo punto, affermare che la controversia in discussione, seppur limitata ad aspetti meramente economici connessi all’utilizzo dell’impianto dove trova luogo normalmente l’attività agonistica casalinga di entrambe le società in lite, esuli da profili aventi ricadute sullo svolgimento dell’attività sportiva. Il quadro non trova motivo di smentita, altresì, nel testo di legge sopravvenuto (l. 280/03) più volte invocato dal Torino Calcio, trattandosi di questione, per i motivi appena accennati, comunque involgente lo svolgimento di attività sportiva, con conseguente salvezza anche per l’ordinamento generale della clausola compromissoria statutaria. Anche la richiamata pronunzia della Suprema Corte, a Sezioni Unite, non apporta sconvolgimenti al quadro delineato. Il Supremo Giudice della giurisdizione, infatti, non manca di fare salvo, in ordine alle questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, “l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie”, solo con salvezza delle quali, dunque, le relative controversie vengono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. 5. Nel merito, muovendo dalla doverosa considerazione che la società Juventus si è limitata a considerazioni controdeduttive, ma di suo conto non ha impugnato la decisione della C.V.E. nella parte in cui ha (lievemente) rideterminato le somme pretese e comunque nella parte in cui ha denegato, per motivi vari, gli accessori secondo legge, le argomentazioni sinteticamente esposte dalla società reclamante non si appalesano in ogni caso convincenti, a fronte del lineare iter decisionale seguito dall’Organo specializzato nel riconoscere il buon diritto della Juventus a percepire dalla consorella Torino i ratei dei canoni di locazione nella misura e secondo le modalità convenute, a nulla rilevando direttamente le presunte illegittime pretese di un soggetto terzo (Semana), per una somma pari a e 15.000,00, né residuando dubbi sulla circostanza che le somme richieste dalla Juventus concernono esclusivamente gli spazi individuati nelle planimetrie allegate al contratto. 6. Per i sopraindicati motivi, in definitiva, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Torino Calcio di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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