F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON IL F.C. JUVENTUS IN ORDINE ALL’UTILIZZO DELLO STADIO DELLE ALPI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 22/D del 22.3.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA
CON IL F.C. JUVENTUS IN ORDINE ALL’UTILIZZO DELLO STADIO DELLE
ALPI (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/D del
22.3.2004)
1. Con reclamo del 6 febbraio 2004, la società Juventus F.C. adiva la Commissione
Vertenze Economiche per ottenere il pagamento dalla consorella Torino Calcio del complessivo
importo di e 695.853,26, oltre agli accessori di legge.
Esponeva, l’originaria reclamante, di essere divenuta titolare, a far data dal 15 luglio
2003 e per la durata di 99 anni, del diritto di superficie dell’intera struttura sportiva denominata
Stadio delle Alpi, e questo in forza di contratto stipulato in pari data con l’Ente proprietario
(Città di Torino). Tale contratto aveva, tra l’altro, comportato la successione di essa
Juventus F.C. alla Città di Torino nel contratto di locazione da questa stipulato il precedente
11 luglio 2003 con la società Torino Calcio, odierna reclamante, relativamente ad
alcune aree ed a locali dettagliatamente individuato nelle planimetrie allegate al contratto
medesimo.
Esponeva, altresì, l’attuale appellata che il Torino Calcio, a fronte della locazione, si
era impegnato a corrispondere all’Ente comunale un canone di e 1.032.914,00, oltre
IVA, per ogni stagione sportiva (suddiviso in dieci rate mensili, la prima delle quali con
scadenza 1° ottobre), nonché l’ulteriore importo annuo di e 516.457,00, oltre IVA, a titolo
di rimborso forfettario per la quota parte delle utenze e della normale custodia e gestione
dello stadio, da corrispondersi con le stesse modalità ed alle medesime scadenze previste
per il canone di locazione.
Entrambi i suddetti corrispettivi erano assoggettati alla clausola di rivalutazione automatica
al tasso di inflazione programmata in essere al 1° luglio di ogni stagione.
Per converso, essendosi la Città di Torino riservata la gestione diretta o indiretta delle
attività di ristorazione e dei parcheggi di superficie dello stadio, al Torino Calcio veniva riconosciuto
un compenso forfettario a tale titolo, per ogni stagione sportiva, pari a e
206.583,00 oltre IVA; la Juventus si era peraltro impegnata a corrispondere tale compenso
sin dalla precedente stagione 2002/03, in quanto affidataria (dalla Città di Torino e con
la piena consapevolezza del Torino Calcio) della fornitura dei detti servizi.
Esponeva, infine, l’originaria reclamante (Juventus F.C.) di aver puntualmente
adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e di avere quindi emesso, con decorrenza 1°
ottobre 2003, le fatture di competenza con importo adeguato al tasso di inflazione programmata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della consorella Torino Calcio al pagamento
in suo favore della complessiva somma di e 695.853,26 (IVA compresa), quale ri-
sultante dalla compensazione con il suindicato debito di e 247.899,60 (gestione ristorazione
e parcheggi per la stagione 2002/03), evidenziando che il Torino Calcio si era sottratto
a tale pagamento avendo infondatamente contestato ad essa Juventus l’indisponibilità
di ulteriori spazi e locali all’interno dello stadio torinese.
Resisteva il Torino Calcio, odierno appellante, con articolate controdeduzioni formulate
in data 17 febbraio 2004, con le quali tra l’altro, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di
giurisdizione e/o di competenza a conoscere della controversia della C.V.E., alla stregua
sia di quanto previsto nel contratto di locazione (in particolare art. 11) che del relativo oggetto,
esulante naturalmente dall’ambito della clausola compromissoria di cui all’art. 27
dello Statuto federale.
2. Con la decisione impugnata, l’Organo di giustizia specializzato, una volta disconosciuto
pregio all’eccezione di difetto di giurisdizione e/o competenza, siccome tra l’altro
fondata su un’interpretazione palesemente errata dell’art. 11 del contratto di locazione,
con cui le parti contrattuali avevano convenuto di demandare la risoluzione delle controversie
nascenti dal contratto alla giurisdizione del Tribunale ordinario di Torino, trattandosi
di norma volontaria individuativa della competenza territoriale, e non affermativa della
piena ed esclusiva giurisdizione del Giudice ordinario, nel merito ha affermato il buon diritto
della reclamante Juventus a percepire i canoni e i corrispettivi pretesi, salva la doverosa
(lieve) rideterminazione degli importi dovuti, a correzione di alcuni errori (ed il mancato
riconoscimento degli accessori di legge parimenti richiesti).
3. Con il reclamo in trattazione, il Torino Calcio ha proposto gravame avverso la prefatta
decisione, tornando peraltro ad insistere, in particolar modo, sul difetto di giurisdizione
e/o competenza dell’adita Commissione Vertenze Economiche, trattandosi di controversia
riguardante esclusivamente un rapporto patrimoniale tra società, rapporto che nulla
ha a che vedere con l’ordinamento sportivo e con le materie sulle quali gli organi federali
di giustizia allo stesso preposti sono chiamati a giudicare. Nel merito, la società torinese
ha sinteticamente riproposto le proprie argomentazioni.
4. L’appello, relativamente al quale - per principi consolidati - non può darsi rilievo al
mancato esperimento del preannunzio di reclamo nei termini indicati, non può comunque
essere accolto, a partire da quello che appare il tema centrale (e preliminarmente assorbente)
del decidere, ovvero la competenza a conoscere della vertenza da parte della
C.V.E.; competenza che in verità non può essere disconosciuta, nonostante le articolate e
approfondite doglianze proposte dalla parte appellante.
La riproposta eccezione del Torino Calcio non può, infatti, essere accolta, trovando
applicazione, nella fattispecie, il mandato normativo di cui all’art. 45, comma 3, lett. a),
C.G.S., che demanda, in via generale, alla detta C.V.E. la cognizione delle “controversie
di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i
fatti di cui all’art. 11”.
La portata generale di un così ampio dettato normativo non viene scalfita dalle pur
pregevoli argomentazioni di parte reclamante, e questo ancor più una volta sgombrato il
campo da un elemento preliminare: ovvero che occorre convenire con quanto affermato
nella decisione impugnata circa la portata circoscritta dell’art. 11 del contratto di locazione
dello Stadio delle Alpi, il quale nel definire il foro competente (Torino) non va oltre la
definizione volontaria e consensuale della competenza territoriale, non essendo tra l’altro
rimessa alla disponibilità delle parti l’attribuzione in via piena ed esclusiva della giurisdizione
al Giudice ordinario.
Ciò posto, va anche in questa sede riaffermata la piena operatività, nella fattispecie,
della clausola compromissoria di cui all’art. 27 dello Statuto federale.
È agevole, in effetti, rilevare che la controversia di cui si discute presenta come oggetto
il pagamento di corrispettivi relativi ad un rapporto contrattuale che riguarda solo le
due società calcistiche torinesi, trattandosi di una vertenza, quindi, che coinvolge diretta-
mente ed immediatamente le dette società e vede estranei sia il Comune di Torino (alla
stregua del trasferimento della proprietà superficiaria dello stadio e della successione della
Juventus F.C. nella posizione di locatore) che la Semana s.r.l. (eventualmente interessata
da altro separato rapporto).
Orbene, non si può, a questo punto, affermare che la controversia in discussione,
seppur limitata ad aspetti meramente economici connessi all’utilizzo dell’impianto dove
trova luogo normalmente l’attività agonistica casalinga di entrambe le società in lite, esuli
da profili aventi ricadute sullo svolgimento dell’attività sportiva.
Il quadro non trova motivo di smentita, altresì, nel testo di legge sopravvenuto (l.
280/03) più volte invocato dal Torino Calcio, trattandosi di questione, per i motivi appena
accennati, comunque involgente lo svolgimento di attività sportiva, con conseguente salvezza
anche per l’ordinamento generale della clausola compromissoria statutaria.
Anche la richiamata pronunzia della Suprema Corte, a Sezioni Unite, non apporta
sconvolgimenti al quadro delineato.
Il Supremo Giudice della giurisdizione, infatti, non manca di fare salvo, in ordine alle
questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, “l’obbligo del rispetto di eventuali
clausole compromissorie”, solo con salvezza delle quali, dunque, le relative controversie
vengono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
5. Nel merito, muovendo dalla doverosa considerazione che la società Juventus si è
limitata a considerazioni controdeduttive, ma di suo conto non ha impugnato la decisione
della C.V.E. nella parte in cui ha (lievemente) rideterminato le somme pretese e comunque
nella parte in cui ha denegato, per motivi vari, gli accessori secondo legge, le argomentazioni
sinteticamente esposte dalla società reclamante non si appalesano in ogni
caso convincenti, a fronte del lineare iter decisionale seguito dall’Organo specializzato
nel riconoscere il buon diritto della Juventus a percepire dalla consorella Torino i ratei dei
canoni di locazione nella misura e secondo le modalità convenute, a nulla rilevando direttamente
le presunte illegittime pretese di un soggetto terzo (Semana), per una somma
pari a e 15.000,00, né residuando dubbi sulla circostanza che le somme richieste
dalla Juventus concernono esclusivamente gli spazi individuati nelle planimetrie allegate
al contratto.
6. Per i sopraindicati motivi, in definitiva, la C.A.F. respinge il reclamo come sopra
proposto dal Torino Calcio di Torino e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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