F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04 APPELLO DEL F.C. NEUGRIES-EXECUTIVE AVVERSO L’ANNULLAMENTO, CON EFFETTO EX-TUNC, DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE WOLF JULIUS PETER TILLMANN IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 30/D del 3.6.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 57/C del 14/6/04
APPELLO DEL F.C. NEUGRIES-EXECUTIVE AVVERSO L’ANNULLAMENTO, CON
EFFETTO EX-TUNC, DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE WOLF JULIUS PETER
TILLMANN IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti -
Com. Uff. n. 30/D del 3.6.2004)
Con comunicazione pervenuta a mezzo fax in data 10.6.2004 la società F.C. Neugries
ha adito la C.A.F. avverso la declaratoria di nullità ex tunc del tesseramento del calciatore
Wolf Julius Peter Tillmann in proprio favore, decisione assunta dalla Commissione
Tesseramenti a seguito di richiesta di giudizio della C.A.F..
I motivi dedotti dall’appellante sono sintetizzabili come segue:
- corretta applicazione della procedura richiesta dalla F.I.G.C. per i calciatori stranieri mai
tesserati all’estero, ivi compresa l’autocertificazione datata 27.1.2004 del calciatore attestante
tale “status”;
- autorizzazione concessa dall’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. al tesseramento del Wolf con
decorrenza 30.1.2004;
- legittimità della posizione di tesseramento del calciatore attestata dalla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano nel pronunciamento seguito
al reclamo proposto dalla società Naturno a seguito del reclamo di quest’ultima successivo
alla gara Neugries/Naturno del 13.4.2004;
- impossibilità di procedere direttamente ad accertamenti presso la Federazione Tedesca;
- comprovata buona fede dell’appellante per i motivi sopra esposti.
Il reclamo deve essere respinto.
La non veridicità dell’autocertificazione prodotta dal calciatore Wolf Julius Peter Tillman
di “non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione estera”, come successivamente
accertato da nota informativa pervenuta dalla Federazione Tedesca comporta la
violazione delle norme contenute nell’art. 40 N.O.I.F. e pertanto la conseguente declaratoria
di nullità ex tunc del tesseramento del calciatore Wolf in favore della società appellante
Neugries disposta dalla Commissione Tesseramenti è immune da censure.
Anche l’appellata buona fede della società Neugries non può trovare, nella fattispecie,
sostegno giuridico normativo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Neugries
Executive di Bolzano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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