F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 24/6/04 APPELLO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE BRESCIA CARMINE DALL’U. S. AVELLINO ALLA A.C. MARTINA (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 59/C del 24/6/04
APPELLO DELL’U.S. AVELLINO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TRASFERIMENTO
A TITOLO TEMPORANEO DEL CALCIATORE BRESCIA CARMINE DALL’U.
S. AVELLINO ALLA A.C. MARTINA (Delibera della Commissione Tesseramenti -
Com. Uff. n. 20/D del 26.2.2004)
La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
20/D del 26.2.2004, accogliendo il reclamo del calciatore Brescia Carmine, dichiarava la
nullità del suo trasferimento dalla U.S. Avellino alla A.C. Martina, per la falsità della sua
firma e la conseguente inefficacia dell’atto.
Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione l’Amministratore
Unico dell’Avellino dr. Aniello Carrino articolando una serie di motivi in fatto e in
diritto, tendenti ad ottenere l’annullamento della delibera impugnata ed il relativo ripristino
del vincolo a favore della società Martina.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
Per quanto riguarda l’aspetto procedurale dell’appello, è sufficiente ricordare che il ricorso
proposto dal calciatore Brescia non può essere considerato tardivo, ex art. 95 comma 12
N.O.I.F., in quanto la predetta norma trova applicazione esclusivamente nel caso in cui vi sia
stato, in precedenza, un provvedimento emesso da una Lega o da un Comitato, evenienza
non verificatasi nel caso in esame e che nessuna conseguenza può derivare dall’avere la
Commissione Tesseramenti autorizzano l’audizione del Brescia e del suo assistente (avv. Fabio
Cazzola, arbitro presso il Collegio Arbitrale di Serie C, qualifica che non comporta l’incompatibilità
denunciata dall’appellante), “senza loro specifica richiesta”, trattandosi di una lecita
facoltà esercitata ai fini della decisione del reclamo e che non viola norme regolamentari.
Nel merito va osservato che quanto sostenuto nell’appello, circa il rapporto economico
esistente tra il Bresciia e la A.C. Martina, non influisce sulla correttezza della dichiarazione
di nullità della predetta lista di trasferimento del Brescia.
Infatti, la sottoscrizione apposta dal Brescia sull’atto è risultata apocrifa dalla comparazione
con le firme apposte da quest’ultimo davanti alla Commissione Tesseramenti nella riunione
del 13.2.2004 e dagli atti contenuti nella memoria difensiva presentata in quella sede.
L’U.S. Avellino ha sottoscritto per prima il modello e lo ha consegnato all’agente del
Brescia per la sottoscrizione del calciatore.
Il modello con queste due firme è stato, in un secondo momento, sottoposto alla A.C.
Martina, per la sua sottoscrizione e quindi è stato depositato in Lega.
La mancata sottoscrizione contestuale del modulo federale, secondo le norme vigenti
in materia di trasferimenti e di cessioni di contratto, come puntualmente rilevato dalla
Commissione Tesseramenti, ha causato, unitamente alla ricordata falsità della firma del
Brescia, la compilazione di un atto falso e del tutto inefficace.
Consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Avellino
di Avellino e dispone incamerarsi la tassa versata.
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