F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL CALCIATORE APUZZO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 3.7.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 28/7/03 RECLAMO DEL CALCIATORE APUZZO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 3.7.2003) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 188 del 16 giugno 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Potenza/Ariano Irpino disputata in data 14.6.2003, ha inflitto al calciatore dell’U.S. Ariano Irpino, Matteo Apuzzo, la sanzione della squalifica per n. 4 giornate effettive di gara, per la condotta da questi posta in essere a fine gara, concretatasi in gravi atti di violenza e di intemperanza nei confronti dei calciatori avversari e degli Ufficiali di gara, fatti anche oggetto di frasi gravemente offensive. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale l’U.S. Ariano Irpino, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a proferire frasi ingiuriose all’indirizzo degli avversari e degli Ufficiali di gara, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili all’Apuzzo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 2 del 3 luglio 2003 l’adita Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto a tre giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Apuzzo, rilevando che la condotta tenuta dallo stesso, pur violenza, non ha in realtà coinvolto le Forze dell’Ordine, come risulta dal rapporto del Commissario di campo. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione il calciatore Matteo Apuzzo personalmente, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni contenute nel reclamo presentato dalla società avanti alla Commissione Disciplinare e chiedendo un’ulteriore diminuzione dell’entità della sanzioni inflittagli. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile. Il reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è presclusa dall’art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal calciatore Apuzzo Matteo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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