F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03 RECLAMO DEL CALCIATORE SQUILLACE GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 195 del 26.6.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 8/9/03
RECLAMO DEL CALCIATORE SQUILLACE GREGORIO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 195 del
26.6.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale riduceva al 30.11.2003
la squalifica (originariamente fino al 31.12.2003) comminata al calciatore Squillace Gregorio
dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, per comportamento gravemente
minaccioso ed intimidatorio tenuto effettuato a più riprese ed in momenti diversi nei confronti
dell’arbitro che, nel corso della gara Castrovillari/Delianuova dell’1.6.2003, lo aveva
espulso dal terreno di gioco (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Interregionale n. 195 del 26 giugno 2003).
Ricorreva lo Squillace a questa Commissione d’Appello Federale sostenendo come
la propria azione (aver puntato alla tempia dell’arbitro le mani a mo’ di pistola; averlo apostrofato
con le parole “io ti ammazzo...; io ti sparo...”) fosse assolutamente inidonea a turbare
la tranquillità dello Ufficiale di gara che, infatti... continuava ad arbitrare; e comunque
dettata del particolare stato d’animo che pervade ogni sportivo in momenti altamente
drammatici dell’agone sportivo.
Chiedeva pertanto una notevole riduzione della squalifica inflittagli, sanzione ritenuta
abnorme e sproporzionata.
Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.
Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione
degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S.
che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia
“solo” come giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello del Sig. Squillace Gregorio,
ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.
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