F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE SEGUITO GARA FIRENZE RONDINELLA/FO.CE.VARA. DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 10.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03
RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI
TRE GIORNATE SEGUITO GARA FIRENZE RONDINELLA/FO.CE.VARA. DEL
28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale
- Com. Uff. n. 33 del 10.10.2003)
L’odierno reclamante veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate effettive
di gara, avendo egli rivolto all’arbitro durante l’incontro di cui in intestazione, a seguito
di una decisione tecnica presa dal direttore di gara, frasi gravemente offensive e blasfeme,
ed avendo indirizzato al medesimo evidenti gesti di protesta all’atto della notifica del
conseguente provvedimento disciplinare espulsivo, e quindi nel mentre abbandonava il
terreno di gioco.
Avverso detto provvedimento giustiziale il Pelanti proponeva ricorso dinanzi alla competente
Commissione Disciplinare, chiedendo la riduzione della squalifica, sul presupposto
che la stessa sarebbe stata eccessiva rispetto all’addebito.
Con la decisione impugnata, l’Organo di giustizia di secondo grado ha respinto il reclamo,
giudicando la misura della sanzione congrua rispetto all’addebito, tenuto presente
anche che il comportamento reiteratamente offensivo del calciatore doveva giudicarsi tanto
più grave alla luce del pronunciamento di espressioni blasfeme.
Con il reclamo in trattazione, il Pelanti, ritenendo ancora una volta la sanzione inflitta
sproporzionata rispetto all’accaduto e carenti gli elementi di gravità che necessariamente
avrebbero dovuto caratterizzare una pena così severa, ha concluso chiedendo la riduzione
della squalifica inflitta a due giornate.
Tanto premesso, la Commissione d’Appello Federale, nei limiti della delibazione consentitale
dal C.G.S. in qualità di Giudice di terzo grado, e quindi relativamente a profili di
pura legittimità e di violazione di legge inerenti in particolar modo all’applicazione delle
sanzioni, ritiene che non sussistono i presupposti per sovvertire il giudizio di congruità formulato
dalla Commissione Disciplinare.
Del resto lo stesso ricorrente non contesta né lo svolgimento dei fatti, per come riportati
nel referto arbitrale (in ordine ai quali peraltro la presente Commissione non avrebbe
potuto far altro che declinare la propria competenza a conoscere), né la legittimità del
provvedimento espulsivo.
Orbene, quanto all’indiscutibile gravità dei fatti, i precedenti Organi giudicanti hanno
dato adeguata contezza, in esito a giudizio di congruità, degli elementi che hanno giustificato
l’inflizione di una sanzione di congruità, degli elementi che hanno giustificato l’inflizione
di una sanzione più grave di quella minima (squalifica per una gara) automaticamente
applicabile in caso di espulsione del calciatore dal campo.
Nei limiti della sindacabilità della vertenza, dunque, le norme del Codice risultano essere
state applicate in maniera corretta e legittima.
Dati i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo del calciatore Pelanti Simone
come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 23/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE PELANTI SIMONE AVVERSO LA SQUALIFICA DI TRE GIORNATE SEGUITO GARA FIRENZE RONDINELLA/FO.CE.VARA. DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 10.10.2003)"