F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’A.C. CORDIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORDIGNANO/ PORTOGRUARO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’A.C. CORDIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORDIGNANO/ PORTOGRUARO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 dell’8 ottobre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Cordignano/Portogruaro-Summaga disputata in data 5.10.2003 - rilevato che nel corso della gara, e precisamente dal minuto 13° al minuto 16°, il Portogruaro-Summaga ha avuto in campo un solo calciatore juniores nato dopo l’1.1.1984, invece dei due prescritti, per l’intera durata della gara, dal C.U. n. 1 dell’1.7.2003, in combinato disposto con gli artt. 34 e 34 bis N.O.I.F. - ha irrogato alla medesima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale il Portogruaro-Summaga, non negando la circostanza addebitatagli, ma deducendo che l’avvicendamento, avvenuto al 13° del secondo tempo, fra il calciatore Martinazzi (nato nel 1984) ed il giocatore Ghirlanda (nato nel 1979) fosse stata conseguenza di un errore scusabile, e che la buona fede della società sarebbe testimoniata dall’avere la stessa posto immediatamente rimedio alla contingenza creatasi e ripristinato la situazione voluta dalle norme citate, mediante un’ulteriore sostituzione, avvenuta non appena possibile - e cioè al 16° del secondo tempo - con l’inserimento sul terreno di giuoco di un ulteriore calciatore juniores nato dopo l’1.1.1984. Ha rilevato, infine, la società reclamante, che nei tre minuti nei quali è incorsa nell’irregolarità descritta non si sono verificati episodi che abbiano condizionato l’andamento della gara o che abbiano influito sul risultato finale della stessa, chiedendo pertanto il ripristino del risultato conseguito sul campo (4 a 0 in suo favore). Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 31 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare ha accolto il suddetto reclamo, disponendo l’omologazione del risultato conseguito sul campo. Secondo la prospettazione fornita dal suddetto organo di Giustizia Sportiva, il Portogruaro- Summaga avrebbe commesso un errore in buona fede, al quale ha cercato di porre rimedio immediatamente e volontariamente, cosicché il fatto di non aver schierato un giocatore juniores per tre minuti di gioco dovrebbe essere considerata, seppur in via straordinaria, circostanza non rilevante ai fini dello svolgimento della gara. Con atto del 3.11.2003 l’A.S. Cordignano ha preannunziato a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, formulando sintetici motivi di appello e richiedendo il rilascio di copia degli atti del procedimento. Successivamente, in data 5.11.2003, ha fatto pervenire copioso atto di reclamo, ampiamente motivato, con richiami alla pregressa giurisprudenza di questa Commissione. Resiste il Portogruaro- Summaga, con parimenti copiosa memoria difensiva. Alla seduta del 17.11.2003, previa audizione dei legali delle parti, come richiesto, il reclamo è stato posto in decisione. Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. L’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolare laddove addiviene alla conclusione, rilevante ai fini della decisione assunta, secondo la quale la violazione delle norme regolamentari posta in essere dal Portogruaro-Sommaga, nella sua accertata ed incontroversa sussistenza, non potrebbe considerarsi, nel caso di specie, determinante ai fini dello svolgimento della gara. Tuttavia, come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all’attività dell’Organo di Giustizia Sportiva, e perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell’incidenza causale che tale partecipazione possa avere avuto sull’andamento della gara e sul risultato finale della stessa. Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione dell’apporto del singolo calciatore rispetto all’andamento complessivo della gara ed all’evoluzione del risultato della stessa - talché giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente graado di certezza che un determinato calciatore, anche in relazione (come nella fattispecie) ad un limitato periodo di gioco, abbia o no concretamente influito sull’andamento della stessa - ma soprattutto perché l’applicazione della sanzione prevista dall’ordinamento discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio, al fine di individuare l’efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto il calciatore che ha partecipato, anche solo per pochi minuti, senza titolo alla gara medesima. Il principio più volte espresso da questa Commissione, e che oggi viene ribadito, è dunque quello secondo il quale la violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. c), C.G.S., l’automatica irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio, da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all’entità dell’infrazione commessa. Risultando pacifica e non contestata la violazione commessa dal Portogruaro-Sommaga, dalla natura assolutamente inderogabile del complesso di norme violate e dalla riaffermata impossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione possa aver comportato per la società che l’ha posta in essere, quindi, non può che discendere la necessità di irrogare a quest’ultima la sanzione legalmente prevista per tale violazione, indipendentemente dalla pretesa lieve entità della stessa, che nel caso di specie si concreterebbe in un limitato numero di minuti durante i quali si è protratta la situazione di irregolarità. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla A.C. Cordignano di Cordignano (Pordenone), annulla l’impugnata delibera, ed infligge alla società Portogruaro la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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