F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’A.C. CORDIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORDIGNANO/ PORTOGRUARO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03
RECLAMO DELL’A.C. CORDIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CORDIGNANO/
PORTOGRUARO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 31 dell’8 ottobre 2003 il Giudice Sportivo
presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Cordignano/Portogruaro-Summaga
disputata in data 5.10.2003 - rilevato che nel corso della gara, e precisamente
dal minuto 13° al minuto 16°, il Portogruaro-Summaga ha avuto in campo un solo calciatore
juniores nato dopo l’1.1.1984, invece dei due prescritti, per l’intera durata della
gara, dal C.U. n. 1 dell’1.7.2003, in combinato disposto con gli artt. 34 e 34 bis N.O.I.F. -
ha irrogato alla medesima società la sanzione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 a 3.
Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato per l’Attività Interregionale il Portogruaro-Summaga, non negando la
circostanza addebitatagli, ma deducendo che l’avvicendamento, avvenuto al 13° del secondo
tempo, fra il calciatore Martinazzi (nato nel 1984) ed il giocatore Ghirlanda (nato
nel 1979) fosse stata conseguenza di un errore scusabile, e che la buona fede della società
sarebbe testimoniata dall’avere la stessa posto immediatamente rimedio alla contingenza
creatasi e ripristinato la situazione voluta dalle norme citate, mediante un’ulteriore
sostituzione, avvenuta non appena possibile - e cioè al 16° del secondo tempo - con l’inserimento
sul terreno di giuoco di un ulteriore calciatore juniores nato dopo l’1.1.1984. Ha
rilevato, infine, la società reclamante, che nei tre minuti nei quali è incorsa nell’irregolarità
descritta non si sono verificati episodi che abbiano condizionato l’andamento della gara o
che abbiano influito sul risultato finale della stessa, chiedendo pertanto il ripristino del risultato
conseguito sul campo (4 a 0 in suo favore).
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 31 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare
ha accolto il suddetto reclamo, disponendo l’omologazione del risultato conseguito
sul campo.
Secondo la prospettazione fornita dal suddetto organo di Giustizia Sportiva, il Portogruaro-
Summaga avrebbe commesso un errore in buona fede, al quale ha cercato di porre
rimedio immediatamente e volontariamente, cosicché il fatto di non aver schierato un
giocatore juniores per tre minuti di gioco dovrebbe essere considerata, seppur in via
straordinaria, circostanza non rilevante ai fini dello svolgimento della gara.
Con atto del 3.11.2003 l’A.S. Cordignano ha preannunziato a questa C.A.F. reclamo
avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, formulando sintetici motivi
di appello e richiedendo il rilascio di copia degli atti del procedimento. Successivamente,
in data 5.11.2003, ha fatto pervenire copioso atto di reclamo, ampiamente motivato, con
richiami alla pregressa giurisprudenza di questa Commissione. Resiste il Portogruaro-
Summaga, con parimenti copiosa memoria difensiva. Alla seduta del 17.11.2003, previa
audizione dei legali delle parti, come richiesto, il reclamo è stato posto in decisione.
Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento.
L’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere
condivisa, in particolare laddove addiviene alla conclusione, rilevante ai fini della decisione
assunta, secondo la quale la violazione delle norme regolamentari posta in essere dal
Portogruaro-Sommaga, nella sua accertata ed incontroversa sussistenza, non potrebbe
considerarsi, nel caso di specie, determinante ai fini dello svolgimento della gara.
Tuttavia, come più volte questa Commissione ha avuto modo di affermare, con indirizzo
costante, in caso di violazione di carattere formale, di una norma concernente la necessità
di utilizzo per tutta la durata della gara di calciatori con particolari requisiti anagrafici
e di conseguente partecipazione ad essa, in luogo di questi, di calciatori che non ne
avrebbero titolo, appare del tutto ultronea all’attività dell’Organo di Giustizia Sportiva, e
perciò ad esso interdetta, qualsiasi indagine volta alla valutazione dell’incidenza causale
che tale partecipazione possa avere avuto sull’andamento della gara e sul risultato finale
della stessa.
Ciò, non solo perché appare sostanzialmente impossibile una teorica ricostruzione
dell’apporto del singolo calciatore rispetto all’andamento complessivo della gara ed all’evoluzione
del risultato della stessa - talché giammai sarebbe possibile affermare con sufficiente
graado di certezza che un determinato calciatore, anche in relazione (come nella
fattispecie) ad un limitato periodo di gioco, abbia o no concretamente influito sull’andamento
della stessa - ma soprattutto perché l’applicazione della sanzione prevista dall’ordinamento
discende automaticamente, de jure, dalla violazione della norma, senza alcun
margine di discrezionalità in capo al giudicante, al quale, in caso contrario, sarebbe rimessa
la funzione di sindacare lo sviluppo della gara e di giudicare ogni suo singolo episodio,
al fine di individuare l’efficacia causale che su ciascuno di essi potrebbe avere avuto
il calciatore che ha partecipato, anche solo per pochi minuti, senza titolo alla gara medesima.
Il principio più volte espresso da questa Commissione, e che oggi viene ribadito, è
dunque quello secondo il quale la violazione degli art. 34 e 34 bis delle N.O.I.F. comporta,
ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. c), C.G.S., l’automatica irrogazione della punizione
sportiva della perdita della gara, dovendosi assolutamente prescindere, nel giudizio sanzionatorio,
da qualunque valutazione in ordine alla gravità ed all’entità dell’infrazione commessa.
Risultando pacifica e non contestata la violazione commessa dal Portogruaro-Sommaga,
dalla natura assolutamente inderogabile del complesso di norme violate e dalla riaffermata
impossibilità di valutazione del concreto vantaggio agonistico che tale violazione
possa aver comportato per la società che l’ha posta in essere, quindi, non può che discendere
la necessità di irrogare a quest’ultima la sanzione legalmente prevista per tale
violazione, indipendentemente dalla pretesa lieve entità della stessa, che nel caso di specie
si concreterebbe in un limitato numero di minuti durante i quali si è protratta la situazione
di irregolarità.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
A.C. Cordignano di Cordignano (Pordenone), annulla l’impugnata delibera, ed infligge alla
società Portogruaro la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara suindicata. Ordina
restituirsi la tassa versata.
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