F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DEL F.C. BOLZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI JESOLO/BOLZANO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 93 del 30.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DEL F.C. BOLZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI JESOLO/BOLZANO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 93 del 30.1.2004) Con ricorso al Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale il Football Club Bolzano Bozen 1996 deduceva l’irregolarità, ai sensi dell’art. 40 delle N.O.I.F., della contemporanea partecipazione dei calciatori Ekwalla Thierry e Pape Ibrahim Ndoye, tesserati per la Società Città di Jesolo, alla gara del 19.10.2003 Città di Jesolo S.r.l./Bolzano Bozen 1996; chiedeva, di conseguenza, che fosse irrogata a carico della Società Città di Jesolo la punizione sportiva di perdita della gara. Il Giudice Sportivo rilevava che il limite di tesseramento ed utilizzazione di un solo calciatore straniero previsto dall’art. 40 comma 11 delle N.O.I.F. si riferisce esclusivamente allo straniero proveniente o provenuto da Federazione estera, mentre i due calciatori stranieri schierati dalla Città di Jesolo S.r.l. nella gara in questione avevano ottenuto, come si poteva evincere dalla certificazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in atti, il riconoscimento dello “status 70”, relativo ai dilettanti stranieri mai tesserati all’estero, equiparati ad ogni effetto ai calciatori italiani. Peraltro, il Giudice Sportivo rilevava che, dalla medesima certificazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento risultava che il calciatore Pape Ibrahim Ndoye era stato tesserato dalla U.S. Città di Jesolo solo in data 22.10.2003 e non aveva, pertanto, titolo per partecipare alla gara del 19.10.2003. Considerato che tale irregolarità configura una questione rilevabile d’ufficio, deliberava di accogliere il reclamo e di comminare alla U.S. Città di Jesolo la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3. La U.S. Città di Jesolo S.r.l. proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare osservando che il Giudice Sportivo l’aveva sanzionata per un motivo diverso da quello denunciato dalla Società reclamante, pronunciandosi quindi oltre i limiti della domanda proposta. Sosteneva inoltre che il plico contenente la richiesta di tesseramento del calciatore Ndoye era stato trasmesso al competente ufficio in data 30.9.2003 e che soltanto a causa della erronea valutazione dei documenti allegati alla richiesta (peraltro telefonicamente ammessa dall’Ufficio Tesseramento in data 17.10.2003) la pratica di tesseramento si era perfezionata soltanto il 22.10., data successiva alla disputa della gara in questione. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 93 del 30.1.2004, in accoglimento del ricorso, annullava la decisione impugnata, ripristinando il risultato della gara U.S. Città di Jesolo/F.C. Bolzano 2-1 conseguito sul campo. Nella motivazione, la Commissione Disciplinare rilevava in primo luogo la sussistenza di “serie perplessità” in ordine alla facoltà del Giudice Sportivo di procedere nel caso di specie “d’ufficio”, poiché l’art. 24 comma 9 A C.G.S. dispone che tale facoltà possa esercitarsi soltanto sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, mentre risultava che nel caso specifico il Giudice Sportivo avesse utilizzato per il giudizio la “certificazione rilasciata dall’Ufficio Tesseramento” nonché la “documentazione inviata”. La Commissione Disciplinare, inoltre, considerava che la decisione impugnata appariva formalmente viziata, in quanto la punizione sportiva era stata irrogata a seguito dell’accoglimento del reclamo, mentre dalla motivazione emergeva che il reclamo della F.C. Bolzano era “con chiarezza” respinto e dunque inidoneo a produrre la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare la F.C. Bolzano Bozen 1996 ha proposto appello a questa Commissione, chiedendo l’annullamento della delibera impugnata e l’adozione della sanzione della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della U.S. Città di Jesolo, per i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 8 comma 5 C.G.S. che prevede sanzioni a carico dei dirigenti di società che violino le disposizioni in materia di tesseramento di calciatore proveniente da Federazione estera, in quanto né il Giudice Sportivo né la Commissione Disciplinare hanno conferito all’Ufficio Indagini l’incarico di svolgere accertamenti in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti necessari per riconoscere ai due calciatori stranieri della Città di Jesolo lo “status 70” di stranieri mai tesserati in precedenza per Federazione estera; b) violazione dell’art. 24 comma 9 lettera a) C.G.S. con riferimento alla dispozizione di cui all’art. 31 lettera c) comma c1) C.G.S., che - in materia di procedimenti in ordine, tra l’altro, alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara - dispone che detti procedimenti “si svolgano sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., delle Leghe, Divisioni e Comitati”. La C.A.F. osserva che il primo motivo di ricorso è infondato, essendo inconferente il richiamo dell’art. 8 comma 5 C.G.S. Tale norma prevede infatti le sanzioni applicabili a Società dirigenti soci di associazione e calciatori in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di tesseramento e cessione di contratto di calciatori stranieri. Nel procedimento in questione è emerso che il tesseramento dei calciatori Ekwalla e Ndoye è avvenuto in conformità di quanto previsto dall’art. 40 delle N.O.I.F. essendo stato agli stessi riconosciuto, sulla scorta della documentazione prodotta dalla U.S. Città di Je- solo, lo status di calciatori stranieri mai tesserati all’estero; pertanto il Giudice Sportivo non aveva alcun potere-dovere di promuovere accertamenti dell’Ufficio Indagini in proposito. Appare invece meritevole di accoglimento il secondo motivo di impugnazione. Ritiene infatti la C.A.F. che il Giudice Sportivo, utilizzando ai fini della propria decisione una certificazione proveniente dall’Ufficio Tesseamento della F.I.G.C., abbia correttamente applicato l’art. 31 lett. C comma C1) C.G.S., in base al quale i procedimenti relativi alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara si svolgono “sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., delle Leghe, Divisioni e Comitati”. In una interpretazione sistematica del C.G.S. risulta evidente che la norma citata integra quanto disposto in linea generale dall’art. 24 n. 5, precisando i mezzi di prova e le formalità procedurali relative a ciascun tipo di procedimento. Pertanto, si rivelano infondate le perplessità manifestate dalla Commissione Disciplinare in ordine alla facoltà del Giudice Sportivo di procedere “d’ufficio”. Dall’atto ufficiale proveniente dall’Ufficio Tesseramento il Giudice Sportivo ha potuto evincere che il calciatore Pape Ibrahim Ndoye aveva ottenuto il tesseramento in data successiva alla disputa della gara Città di Jesolo/Bolzano Bozen del 19.10.2003 ed aveva quindi parteicpato alla stessa in posizione irregolare. Trattasi senza alcun dubbio di infrazione rilevabile d’ufficio anche nel corso di un procedimento di parte promosso per far valere un diverso motivo di irregolarità. Sono quindi insussistenti i vizi formali della decisione impugnata rilevati dalla Commissione Disciplinare, apparendo corretta la decisione del Giudice Sportivo di accogliere il reclamo della F.C. Bolzano per un motivo diverso da quello eccepito dalla parte, ma rilevabile anche d’ufficio. L’eventuale reiezione del reclamo con apertura di un altro procedimento d’ufficio avrebbe rappresentato un mero formalismo contrastante con i principi di economia e speditezza dei giudizi. In conclusione, la delibera impugnata deve essere annullata, con ripristino delle decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara Città di Jesolo/Bolzano Bozen del 19.10.2003. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal F.C. Bolzano - Bozen di Bolzano, annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Città di Jesolo la punizione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.
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