F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE E L’AMMENDA DI e 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DEL VIGOR LAMEZIA TERME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE E L’AMMENDA DI e 2.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004) La Società Vigor Lamezia s.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al C.U. n. 104 del 20 febbraio 2004 con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato tre giornate di squalifica del campo di giuoco della Vigor Lamezia e l’ammenda di Euro 2.000,00 per i fatti avvenuti al termine dell’incontro Vibonese/Vigor Lamezia dell’1.2.2004. Sostiene la reclamante che la decisione appellata risulta contraddittoria ed insufficiente motivata avendo la Commissione Disciplinare completamente omesso di esaminare e di considerare che i fatti addebitati alla Vigor Lamezia si erano verificati solo a seguito dell’ingiustificato lancio di oggetti da parte di tifosi della squadra avversaria. Ritenuta l’ammissibilità del ricorso va rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in contrasto con le risultanze dei rapporti dell’assistente arbitrale e dei commissari di campo in particolare per quel che riguarda il comportamento dei sostenitori del Vigor Lamezia sia durante lo svolgimento della gara che al termine della stessa. Deve infatti ritenersi provato, sulla base degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede probatoria privilegiata, che i fatti violenti in oggetto si sono verificati a causa della condotta irregolare dei tifosi dell’attuale reclamante. Questa Commissione ritiene peraltro che la sanzione inflitta (squalifica del campo di giuoco per tre gare ed ammenda di Euro 2.000,00, possa essere attenuata e meglio commisurata alla obiettiva gravità dei fatti con conseguente riduzione della squalifica del campo a due giornate di gara. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it