F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 20 febbraio 2004, respingeva il reclamo, proposto dalla S.S. Savoia, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato, con la quale era stata inflitta la sanzione della squalifica del campo di giuoco, per tre gare, in relazione al comportamento scorretto e violento dei suoi sostenitori, in occasione della gara Marcianise/Savoia del 15.2.2004. Contro la decisione della Commissione Disciplinare proponeva appello alla C.A.F. la S.S. Savoia, chiedendo la riduzione della sanzione della predetta squalifica ad una gara ed in subordine a due gare. L’appello è fondato e può essere accolto nei limiti che seguono. La Commissioine Disciplinare ha correttamente dato atto dei comportamenti violenti (reiterati sputi, lanci di bottiglie di plastica e di un’asta di bandiera contro un assistente arbitrale e lancio di razzi, fumogeni e sassi contro i sostenitori avversari) posti in essere dai tifosi della società ricorrente. Ma per quanto concerne la quantificazione della sanzione, devono essere presi in considerazione, anche, il fatto che la S.S. Savoia ha disputato la gara in esame in campo avverso (dove la prevenzione e l’organizzazione incombono principalmente sulla squadra ospitante) e i positivi e collaborativi comportamenti, tenuti nell’occasione, dai dirigenti del- la società ricorrente, come si evince dal referto arbitrale (nel quale il direttore di gara afferma, tra l’altro, di non essersi reso conto di quanto avveniva sugli spalti, a conferma che si è trattato di episodi, certamente, gravi, ma non tali da giustificare la squalifica del campo per tre giornate di gara). La riduzione della sanzione della squalifica di una sola giornata di gara trova giustificazione, oltre che nella gravità dei fatti, anche nell’esistenza della diffida a carico della S.S. Savoia (v. Com. Uff. n. 82 del 14 gennaio 2004) ostativa all’accoglimento della principale richiesta difensiva. Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (Napoli), riduce a n. 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it