F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 52 del 14.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04
RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE AVVERSO
LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 14.11.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata
sul Com. Uff. n. 52 del 14 novembre 2003, infliggeva al calciatore Michele Amiranda
la sanzione della squalifica di quattro giornate effettive di gara (oggi scontate),
per essersi tesserato, contemporaneamente, con la S.S. Paganese e con la Soc. Gaudianense.
L’Amiranda presentava, ritualmente, alla C.A.F. richiesta di revocazione della predetta
decisione, dopo avere ottenuto dalla Commissione Tesseramenti (v. Com. Uff. n. 16/D del
16.1.2004) la dichiarazione di nullità del trasferimento definitivo, in data 2.9.2003, in favore
della S.S. Paganese e il ripristino del tesseramento in favore dell’A.C. Gaudianum, con
decorrenza dal 4.9.2003 (la Commissione Tesseramenti disponeva, anche, il deferimento
della S.S. Paganese e del suo Presidente).
Il ricorso è ammissibile ex art. 35 comma c) C.G.S., in quanto l’Amiranda, per fatto
della S.S. Paganese, non ha potuto presentare la prova dell’inesistenza del suo, valido,
tesseramento con la predetta società.
Nel merito, la richiesta di revocazione va accolta, sulla base delle predette risultanze
della decisione della Commissione Tesseramenti, che ha eliminato il presupposto dell’affermazione
di responsabilità effettuato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Interregionale e di conseguenza va annullata la sanzione della squalifica di quattro giornate
di gara.
Segue la restituzione della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso per revocazione del calciatore
Amiranda Michele, annulla l’impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 52 del 14.11.2003)"