F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA AVEZZANO/PRO VASTO DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 44/C del 19/4/04 APPELLO DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA AVEZZANO/PRO VASTO DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004) A seguito di fatti spiacevoli accaduti, non da ultimo, ai danni di tre calciatori del F.C. Pro Vasto e dovuti al comportamento violento di alcuni sostenitori della squadra di casa (Nuova Avezzano Calcio) mentre i calciatori ospiti scendevano dal pullman, il Giudice Sportivo dapprima infliggeva la squalifica del campo di giuoco dell’Avezzano e l’ammenda di e 1.000,00 (Com. Uff. n. 66 del 10 dicembre 2003), dopo di che, sciolta l’apposita riserva sul reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dal F.C. Pro Vasto (col quale si deduceva che l’intera squadra giunta allo studio di Avezzano era stata prima offesa e minacciata e poi violentemente aggredita all’interno della struttura da un nutrito gruppo di sostenitori avversari), respingeva il reclamo medesimo, convalidava il risultato del campo, che aveva visto primeggiare la squadra di casa per 3-2, e infliggeva però alla Nuova Avezzano la penalizzazione di tre punti in classifica, pari a quelli conseguiti al termine della gara (Com. Uff. n. 82 del 14 gennaio 2004). Investita di atto di reclamo da parte di entrambe le società in contesa, la Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, ha, da una parte, accolto, il reclamo proposto dal Pro Vasto F.C., per l’effetto infliggendo alla Nuova Avezzano Calcio la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, mentre, dall’altra parte, in accoglimento parziale del reclamo della Nuova Avezzano Calcio, ha annullato la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica irrogata a carico della stessa società. Con il reclamo in trattazione, la S.S. Nuova Avezzano Calcio viene a chiedere, in definitiva, a questa Commissione d’Appello Federale che, in via preliminare, dichiari inammissibile il reclamo proposto in prima istanza dal Pro Vasto, annullando - senza rinvio - la decisione impugnata nella parte in cui commina alla Nuova Avezzano medesima la sanzione della perdita della gara per 0-3 e che, comunque, riformi la decisione di merito mediante il ripristino del risultato acquisito sul campo, inoltre accogliendo, se del caso, la disattesa eccezione della violazione del ne bis in idem. Si è costituita, controdeducendo, la controparte (Pro Vasto). Il reclamo, seppur molto articolato, non può essere accolto, e questo muovendo già dai profili di rito, ed in particolare dalla dedotta violazione del principio del ne bis in idem da parte dell’organo di prima istanza. A tal ultimo riguardo, infatti, occorre osservare che le due pronunzie del Giudice Sportivo, pur se strettamente connesse e riferite alla medesima fattispecie, affrontano gli accadimenti intervenuti sotto due diversi, e compatibili, profili: il regolare svolgimento della gara in senso obiettivo e le conseguenze dei comportamenti tenuti dalla tifoseria locale. Passando al merito (non rilevando in termini decisivi, altresì, il mancato rispetto della procedura prevista per la trasmissione del rapporto del Commissario di campo), a fronte di fatti incontestati nella loro gravità, va condivisa l’interpretazione resa con la pronunzia avversata dalla Commissione Disciplinare, che ha ritenuto di non doversi fermare ad un approccio formalistico circa i connotati dalla vicenda e la normativa applicabile, e quindi alla fredda applicazione del dettato letterale dell’art. 12, comma 1, C.G.S.. Sono ben noti al Collegio contenuto e finalità della predetta norma, che nell’ipotesi di mera alterazione recata al potenziale atletico della società danneggiata stabilisce l’inaplicabilità della punizione sportiva della perdita della gara. Non si può, tuttavia, che concordare, nel caso di specie, con l’avviso espresso dall’Organo di seconde cure, che ha ben rilevato come i fatti accaduti nel loro complesso (con giocatori aggrediti violentemente e quindi accompagnati al locale nosocomio, seppur non in gravi condizioni, e clima decisamente ostile nei confronti della squadra ospite) abbiano compromesso il regolare svolgimento della gara tra due compagini in pari condizio- ni di competere, creando in particolare, a danno della Pro Vasto, un assetto gravemente intimidatorio. Ne consegue che il gravame della Nuova Avezzano non può sfuggire ad una pronunzia reiettiva. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Nuova Avezzano Calcio di Avezzano (L’Aquila). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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