F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04 APPELLO DELLA POL. FINCANTIERI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARIANO IRPINO/FINCANTIERI CALCIO PALERMO DEL 10.3.2004 (Delibe- ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 148 del 23.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 10/5/04
APPELLO DELLA POL. FINCANTIERI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA ARIANO IRPINO/FINCANTIERI CALCIO PALERMO DEL 10.3.2004 (Delibe-
ra della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale -
Com. Uff. n. 148 del 23.4.2004)
Con reclamo datato 26.4.2004, la Polisportiva Fincantieri Calcio impugnava la decisione
della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale con
cui era stato respinto il gravame proposto avverso la decisione con cui era stata confermata
la regolarità della partecipazione dei calciatori La Cava e Fleres, espulsi nella precedente
gara del 7.3.2004 Siracusa/Ariano Irpino, al successivo incontro di recupero tra
quest’ultima Società e la reclamante, disputatosi il 10.3 dello stesso anno, atteso che il
provvedimento di squalifica era riportato nel C.U. del 10.3.2004 e che le sanzioni di squalifica
devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
Il graame non merita accoglimento.
Il riferimento all’art. 14 n. 9 C.G.S. non è infatti conferente, atteso che la norma relativa
si applica soltanto ai campionati professionistici, mentre per quelli dilettantistici, opera
l’art. 17, comma secondo C.G.S., esattamente applicato sia dal Giudice Sportivo che dalla
Commissione Disciplinare.
Consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Fincantieri
Calcio di Palermo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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