F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04 APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE CON DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 164 del 21.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 7/6/04
APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 2 GIORNATE CON DISPUTA DELLE GARE A PORTE
CHIUSE E DELL’AMMENDA DI e 1.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 164 del 21.5.2004)
L’arbitro della gara Foligno/Astrea, disputata il 9 maggio 2004 per il Campionato Interregionale,
Girone “F”, riferiva nel suo rapporto che:
- al 33’ del secondo tempo, diversi sostenitori della società Foligno, alcuni con sciarpe e
passamontagna che coprivano il volto, saltavano la recinzione all’interno del terreno di
gioco, di tal che la gara veniva sospesa temporaneamente (per circa quattro minuti) finché
il capitano e i dirigenti del Foligno Calcio, dopo vari tentatiivi, riuscivano a far risalire i
predetti sostenitori sulle tribune;
- a fine primo tempo gli stessi sostenitori, accalcandosi sulla rete adiacente lo spogliatoio,
profferivano nei confronti della squadra ospite frasi minacciose (“vi ammazziamo sporchi
romani”, vi spariamo dietro” ecc.);
- al 10’ del secondo tempo, bottiglie piene d’acqua e petardi venivano indirizzati contro
il direttore di gara, i guardalinee e i calciatori presenti sotto la tribuna, senza colpire
nessuno;
- a fine gara almeno una trentina di sostenitori invadevano il campo e alcuni di questi aggredivano
i calciatori della squadra ospite con pugni e calci, tentando anche, ma senza riuscirvi
di raggiungere gli ufficiali di gara.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, letto il referto del direttore di gara,
infliggeva alla Foligno Calcio la sanzione della disputa della gara a porte chiuse per tre
giornate e l’ammenda di 1000 Euro (Comunicato Ufficiale n. 158 del 10 maggio 2004).
La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società Foligno Calcio, riduceva
la sanzione da tre giornate di gara a porte chiuse a due giornate di gara a porte chiuse
e confermava l’ammenda nella misura stabilita dal Giudice Sportivo, sul rilievo che i sostenitori
entrati in campo erano pochi, che l’invasione non aveva comportato danni alle
persone né all’impianto sportivo (Comunicato Ufficiale n. 164 del 21 maggio 2004).
La società Foligno Calcio appella tale decisione, sostenendo, con richiamo al referto
del Commissario di campo, che vi sarebbe una contraddizione tra tale referto e quello del
direttore di gara. In particolare, vi sarebbe stato solo un lancio di rotoli di carta con i colori
sociali e di petardi unicamente per festeggiare la circostanza che la gara veniva disputata
per il primato, l’invasione di campo e gli insulti sarebbero stati opera di uno sparuto gruppo
di sostenitori senza conseguenze dannose.
L’appello è evidentemente da respingere.
È sufficiente rilevare che il referto del Commissario di campo, contrariamente a
quanto afferma la società appellante, conferma in pieno il rapporto arbitrale. I fatti descritti
dai due ufficiali di gara sono tali da non giustificare neppure la riduzione della sanzione
benevolmente operata dalla Commissione Disciplinare e, quindi, tanto meno possono valere
ad ottenere la ulteriore riduzione della sanzione richiesta dalla società appellante.
L’appello, in conclusione, va respinto.
La tassa di reclamo, di conseguenza, deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Foligno Calcio
di Foligno (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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