F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DEL VARESE FOOTBALL CLUB AVVERSO L’INIBIZIONE DI MESI QUATTRO AI SIGNORI CLAUDIO TURRI E CORRADO SANTORO E L’AMMENDA DI E 2.000,00 ALLA SOCIETÀ VARESE F.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMI 2, 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 38/C del 24.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03 RECLAMO DEL VARESE FOOTBALL CLUB AVVERSO L’INIBIZIONE DI MESI QUATTRO AI SIGNORI CLAUDIO TURRI E CORRADO SANTORO E L’AMMENDA DI E 2.000,00 ALLA SOCIETÀ VARESE F.C. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 COMMI 2, 3 E 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 38/C del 24.9.2003) Con atto del 10 luglio 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, i Signori Claudio Turri e Corrado Santoro, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato della Società Varese F.C. S.r.l., nonché la Società medesima, per rispondere i primi due della violazione dell’art. 8 commi 2 e 4 C.G.S per avere arbitrariamente disatteso gli accordi economici e sportivi aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori Berardo e Pascali dell’U.S. Alessandria Calcio al Varese F.C. Srl e per aver omesso la formalizzazione dei detti trasferimenti e la soc. Varese della violazione di cui all’art. 8 comma 3 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente ed al proprio amministratore. All’esito del procedimento la Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 38/C del 24 settembre 2003, accertava la responsabilità degli incolpati ed irrogava al presidente Claudio Torri e all’amministratore Corrado Santoro l’inibizione a svolgere ogni attività nell’ambito federale per il periodo di mesi quattro ed alla Società Varese F.C. Srl l’ammenda di 2.000,00 euro. Avverso la suddetta decisione hanno interposto ricorso a questa Commissione il Turri ed il Santoro, nonché la soc. Varese in persona del Consigliere di Amministrazione e delegato ai rapporti con gli Enti Federali. Nel gravame vengono riproposte ed ampliate le difese già svolte in primo grado. Con il primo motivo viene reiterata l’eccezione preliminare di improcedibilità e conseguente inammissibilità dell’azione disciplinare, poiché l’oggetto della contestazione non rientrerebbe nella previsione dell’art. 8 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva correlato con l’art. 95 comma 7 delle N.O.I.F.. Inoltre, l’atto di deferimento non conteneva alcun riferimento alla violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per cui la Commissione Disciplinare, motivando la propria decisione con il richiamo di tale norma, sarebbe andata oltre i limiti insuperabili dell’atto di deferimento. Con il motivo di merito gli appellanti deducono che il direttore sportivo Londrosi, privo di poteri di rappresentanza della società, aveva concluso le trattative riguardanti il contratto di trasferimento dei calciatori Berardo e Pascali travalicando il mandato conferitogli dalla soc. Varese, limitato, secondo i ricorrenti, a mere operazioni di cessione di calciatori. Nessuna inadempienza andrebbe quindi addebitata a Turri e Santoro ed alla Società Varese, potendosi al massimo ipotizzare a loro carico una sorta di colpa in vigilando sull’operato del Londrosi. In conclusione chiedono il proscioglimento da ogni addebito e, in via subordinata, la riduzione della sanzione loro inflitta dai primi giudici con l’irrogazione di una semplice ammonizione. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia privo di fondamento. L’eccezione preliminare è stata respinta dalla Commissione Disciplinare con motivazione del tutto condivisibile, attraverso il richiamo all’art. 1 comma 1 C.G.S., che impone l’osservanza dei principi di lealtà, corretta e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Esattamente i primi giudici hanno argomentato che la condotta oggetto del deferimento (aver omesso la formalizzazione del trasferimento dei calciatori B erardo e Pascali, disattendendo gli accordi economici e sportivi già conclusi dal Londrosi) non è estranea alla previsione normativa dell’art. 8 comma 2 C.G.S., il quale impone che le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe, compreso ovviamente l’art. 1 comma 1 C.G.S.. Ritiene quindi questa Commissione che la Commissione Disciplinare non abbia affatto esorbitato dai limiti dell’atto di deferimento, essendo rimasti inalterati nella motivazione della delibera impugnata sia il fatto contestato, esaurientemente descritto nel deferimento, sia la qualificazione giuridica dello stesso. Quando ai motivi di merito, va rilevato che la tesi dei ricorrenti, secondo cui il Londrosi avrebbe trattato il trasferimento al Varese dei calciatori Pascali e Berardo senza averne i poteri, è smentita dalle circostanze, accertate dall’Ufficio Indagini e richiamate dalla Commissione Disciplinare, relative da un lato al perfezionamento della trattativa nei minimi dettagli da parte del Londrosi e, dall’altro lato, alla “aggregazione” alla nuova Società dei due calciatori, uno dei quali era stato alloggiato presso l’albergo di proprietà del presidente onorario della società varesina. Se ne deve concludere, come hanno fatto i primi giudici, che Turri e Santoro disattesero, violando i principi di lealtà, correttezza e probità, gli accordi dettagliatamente conclusi dal direttore sportivo Londrosi, scaricando su quest’ultimo ogni responsabilità al riguardo. La decisione impugnata merita pertanto integrale conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Varese Football Club di Varese e dispone incamerarsi la tassa versata.
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