F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 6/11/03 RECLAMO DEL CALCIATORE CONFALONE SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 76/C del 31.10.2003 e n. 81/C del 5.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 6/11/03 RECLAMO DEL CALCIATORE CONFALONE SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 76/C del 31.10.2003 e n. 81/C del 5.11.2003) Il calciatore Confalone Simone ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata su C.U. n. 81/C del 5 novembre 2003 con la quale gli è stata irrogata la sanzione di due giornate di squalifica per violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai fatti accaduti durante la gara Pisa/Cesena del 25 maggio 2003. Il ricorrente sostiene la irritualità del deferimento da parte della Procura Federale per mancato invio degli atti alla controparte; sostiene altresì la inammissibilità della prove televisiva e, nel merito l’inesistenza di atti di violenza da parte di esso ricorrente. Osserva la C.A.F. che la Procura Federale ha disposto il deferimento del calciatore Confalone sulla base di quanto accertato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e riferito con relazione del 28 maggio 2003 dalla quale risulta che al 20’ del secondo tempo della gara Pisa/Cesena del 25 maggio 2003, avendo un tifoso della Società A.C. Cesena invaso il terreno di gioco, le forze dell’ordine intervenivano immediatamente per bloccarlo e che nel corso di tale episodio era sorto un tafferuglio tra gli agenti di polizia ed alcuni calciatori della suddetta società tra i quali il Confalone che era sfociato in episodi di violenza contro agenti della polizia. Nel suddetto atto di deferimento non si fa alcun cenno alla cassetta video recante la registrazione dell’episodio, onde correttamente essa non è stata inviata al ricorrente. Va inoltre osservato, nel caso in esame la c.d. prova televisiva non può essere ammessa perché l’episodio di che trattasi è avvenuto sotto il diretto controllo dell’arbitro che, avendo avuto modo di osservare direttamente quanto è avvenuto, ha potuto valutare l’episodio e prendere i provvedimenti del caso. Come è noto, invece gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, solo limitatamente a fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara. Ciò posto si deve ritenere che la Commissione Disciplinare abbia correttamente considerato il comportamento del Confalone, connotato da caratteristiche di violenza ed esagitazione, censurabile in quanto non conforme al codice di lealtà sportiva al quale gli atleti devono uniformarsi durante le competizioni. Appare peraltro più congrua, in relazione alla gravità del fatto e tenuto anche conto della circostanza che l’intervento del Confalone stesso era diretto a proteggere lo spettatore entrato nel rettangolo di gioco, la sanzione ad una sola giornata di squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal calciatore Confalone Simone, riduce la squalifica ad una giornata e dispone restituirsi la tassa versata.
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