• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO:
– LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MORELLI DONATO PER MESI
DUE;
– LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DI BARI RICCARDO PER
MESI DUE E GG. 15, NONCHÉ LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE ALL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI A NORMA DEGLI ARTT. 1 E
4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI;
– LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 1.500,00 AD ESSA SOCIETÀ;
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 252/C
del 23.4.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04
APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO:
- LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MORELLI DONATO PER MESI
DUE;
- LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DI BARI RICCARDO PER
MESI DUE E GG. 15, NONCHÉ LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE ALL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI A NORMA DEGLI ARTT. 1 E
4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI;
- LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 1.500,00 AD ESSA SOCIETÀ;
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 252/C
del 23.4.2004)
L’A.C. Martina S.r.l. in persona del legale rappresentante avvocato Gianfranco Chiarelli,
Presidente, ha presentato ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 257/C del 28 aprile
2004 con la quale veniva inflitta a Riccardo Di Bari e Donato Morelli tesserati per la detta
società rispettivamente la sanzione di mesi 2 e giorni 15 e mesi due di inibizione ed alla
Società Martina la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00; al Di Bari inoltre veniva
inibita l’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori sportivi.
Tale decisione era originata dal deferimento del Procuratore Federale relativo ai fatti
avvenuti il 31 gennaio 2004 durante le operazioni di trasferimento di calciatori, con conseguente
alterco fra il citato Di Bari tesserato per la Società Martina, e Vignoni Sergio direttore
sportivo della società Padova Calcio. Il Di Bari veniva deferito inoltre per violazione
dell’art. 1 comma 2 del Regolamento dei direttori sportivi in quanto aveva esercitato tale
attività senza essere iscritto nel relativo albo.
Ritiene la C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare debba essere confermata
in quanto le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sembrano degne di diverso
giudizio. Risulta infatti chiaramente dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini,
presente al fatto, che costituisce documento ufficiale ed in quanto tale, fonte di prova
privilegiata per gli Organi della giustizia sportiva, che fra il Di Bari e il Vignoni ebbe luogo
non un semplice alterco verbale, come sostenuto nel ricorso della Società Martina, bensì
una vera e propria rissa con scambio di colpi. Correttamente quindi il Di Bari è stato ritenuto
responsabile di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (così come peraltro anche il
Vignoni che però non ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare), mentre
la Società Martina deve rispondere della violazione dell’art. 2 comma dello stesso codice
per responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti contestati ai propri tesserati. Altret-
tanto provata è la responsabilità del Di Bari per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni
di direttore sportivo nel corso della stagione 2003-2004 in favore della società Martina
senza essere iscritto nel relativo elenco.
Le sanzioni inflitte appaiono eque e vanno pertanto confermate.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Martina
di Martina Franca e dispone incamerarsi la tassa versata.
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APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO:
– LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MORELLI DONATO PER MESI
DUE;
– LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DI BARI RICCARDO PER
MESI DUE E GG. 15, NONCHÉ LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE ALL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI A NORMA DEGLI ARTT. 1 E
4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI;
– LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 1.500,00 AD ESSA SOCIETÀ;
A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 252/C
del 23.4.2004)"