F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO: – LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MORELLI DONATO PER MESI DUE; – LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DI BARI RICCARDO PER MESI DUE E GG. 15, NONCHÉ LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI A NORMA DEGLI ARTT. 1 E 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI; – LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 1.500,00 AD ESSA SOCIETÀ; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 252/C del 23.4.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 17/5/04 APPELLO DELL’A.C. MARTINA AVVERSO: - LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MORELLI DONATO PER MESI DUE; - LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. DI BARI RICCARDO PER MESI DUE E GG. 15, NONCHÉ LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI A NORMA DEGLI ARTT. 1 E 4 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI; - LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 1.500,00 AD ESSA SOCIETÀ; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 252/C del 23.4.2004) L’A.C. Martina S.r.l. in persona del legale rappresentante avvocato Gianfranco Chiarelli, Presidente, ha presentato ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata sul C.U. n. 257/C del 28 aprile 2004 con la quale veniva inflitta a Riccardo Di Bari e Donato Morelli tesserati per la detta società rispettivamente la sanzione di mesi 2 e giorni 15 e mesi due di inibizione ed alla Società Martina la sanzione dell’ammenda di Euro 1.500,00; al Di Bari inoltre veniva inibita l’iscrizione nell’elenco speciale dei direttori sportivi. Tale decisione era originata dal deferimento del Procuratore Federale relativo ai fatti avvenuti il 31 gennaio 2004 durante le operazioni di trasferimento di calciatori, con conseguente alterco fra il citato Di Bari tesserato per la Società Martina, e Vignoni Sergio direttore sportivo della società Padova Calcio. Il Di Bari veniva deferito inoltre per violazione dell’art. 1 comma 2 del Regolamento dei direttori sportivi in quanto aveva esercitato tale attività senza essere iscritto nel relativo albo. Ritiene la C.A.F. che la decisione della Commissione Disciplinare debba essere confermata in quanto le argomentazioni svolte dalla ricorrente non sembrano degne di diverso giudizio. Risulta infatti chiaramente dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, presente al fatto, che costituisce documento ufficiale ed in quanto tale, fonte di prova privilegiata per gli Organi della giustizia sportiva, che fra il Di Bari e il Vignoni ebbe luogo non un semplice alterco verbale, come sostenuto nel ricorso della Società Martina, bensì una vera e propria rissa con scambio di colpi. Correttamente quindi il Di Bari è stato ritenuto responsabile di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. (così come peraltro anche il Vignoni che però non ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare), mentre la Società Martina deve rispondere della violazione dell’art. 2 comma dello stesso codice per responsabilità diretta ed oggettiva per gli addebiti contestati ai propri tesserati. Altret- tanto provata è la responsabilità del Di Bari per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di direttore sportivo nel corso della stagione 2003-2004 in favore della società Martina senza essere iscritto nel relativo elenco. Le sanzioni inflitte appaiono eque e vanno pertanto confermate. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Martina di Martina Franca e dispone incamerarsi la tassa versata.
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