F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LO MONACO PIETRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.S. ACIREALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., NONCHÉ DELL’A.S. ACIREALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 271 del 12.5.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LO MONACO PIETRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.S. ACIREALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., NONCHÉ DELL’A.S. ACIREALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 271 del 12.5.2004) In data 9 aprile 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C i Signori Antonino Pulvirenti, presidente della Società Sportiva Acireale S.r.l. e Pietro Lo Monaco, amministratore delegato della stessa Società, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., per aver impugnato davanti al Tribunale di Firenze, in violazione della clausola compromissoria che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento federale, il lodo emesso in data 9.10.2003 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, previsto dall’art. 9 dell’Accordo Collettivo A.DI.SE. nella controversia economica instaurata dall’ex segretario Sig. Giuseppe Jodice. Con il medesimo atto veniva altresì deferita la Società Acireale S.r.l., ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati. Gli incolpati si difendevano sostenendo di aver agito in buona fede, nel convincimento che la clausola compromissoria non potesse trovare applicazione in controversie relative ai rapporti di lavoro, regolati da norme di natura pubblicistica, di applicazione necessaria ed immediata sia nell’ordinamento dello Stato, sia in quello calcistico. Rilevavano inoltre che la norma di cui veniva contestata la violazione appariva di difficile interpretazione, tanto che la stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento, aveva chiesto l’avviso della Corte Federale in ordine alla violazione o meno della clausola compromissoria nel caso di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione. La Commissione Disciplinare pur aderendo all’interpretazione resa dalla Corte Federale nel senso che l’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, senza la preventiva autorizzazione, integra la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, osservava che, nel caso di specie, risultava carente l’elemento psicologico dell’illecito, riconoscendo in favore dell’incolpato Lo Monaco l’errore scusabile, in considerazione della notevole difficoltà interpretativa rappresentata dal contrasto - quanto meno apparente - tra la norma dell’art. 5 Legge 11.8.1973 n. 533 (che ammette il ricorso alle procedure arbitrali a condizione che non venga pregiudicata la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria) ed il disposto dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale che si direbbe preclusivo di tale facoltà. Conseguentemente, con delibera pubblicata sul C.U. n. 271/C del 12 maggio 2004, proscioglieva i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte. Contro la decisione di primo grado ha proposto appello il Procuratore Federale, eccependo in primo luogo che non può ritenersi sussistere, nel caso di specie, un errore scusabile, sia perché tale conclusione contrasta con il principio generale che “ignorantia legis non excusat”, sia perché la lettura dell’art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale (che prevede espressamente che le decisioni del Collegio sono definitive ed immediatamente esecutive) doveva ingenerare in capo al Lo Monaco quanto meno il dubbio sulla impugnabilità del lodo arbitrale innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, in assenza della preventiva autorizzazione prevista dallo Statuto Federale. Ha rilevato inoltre il Procuratore Federale che il procedimento interpretativo davanti alla Corte Federale era stato sollecitato non in relazione ad una situazione di incertezza oggettiva riguardante la validità dell norme poste a fondamento del deferimento, bensì per motivi di opportunità, dal momento che la Società Acireale aveva addotto, a sostegno della propria azione di fronte all’A. G.O., la nullità della clausola compromissoria in questione per violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale. In conclusione, ha chiesto che venga accertato che il Lo Monaco ha agito con colpa avendo omesso di adottare l’ordinaria diligenza, richiesta al destinatario di norme federali, nell’assumere iniziative formalmente vietate dall’ordinamento sportivo. La Società Acireale ha depositato proprie controdeduzioni, sostenendo che l’oggettiva difficoltà interpretativa dell’art. 9 del contratto collettivo Società - Direttori Sportivi in relazione al disposto dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale costituisce elemento sufficiente a far ritenere scusabile l’errore commesso dalla Società Acireale nell’adire la giustizia ordinaria senza autorizzazione federale; tanto evidente appare tale difficoltà che la stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento dell’Acireale, ha sollecitato l’interpretazione della Corte Federale sul quesito se sia integrata la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale, qualora venga impugnato un lodo arbitrale emesso in applicazione dell’art. 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, 9 dell’accordo collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. Per altro verso, la Soc. Acireale ha comunque evidenziato il proprio comportamento assolutamente trasparente nella vicenda in esame, rilevando di aver preventivamente avvisato la Lega Professionisti Serie C circa l’intenzione di impugnare il lodo arbitrale dinanzi all’A.G.O. e di aver immediatamente abbandonato il procedimento instaurato davanti al Giudice ordinario, appena venuta a conoscenza del parere espresso dalla Corte Federale. Pertanto ha chiesto la conferma della delibera emessa in primo grado dalla Commissione Disciplinare. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. Al fine di valutare la scusabilità dell’errore commesso dalla Società Acireale impugnando avanti all’Autorità giudiziaria, senza preventiva autorizzazione, il lodo emesso dal Collegio Arbitrale nella vertenza economica instaurata dall’ex segretario della Società Sig. Giuseppe Iodice, è necessario procedere ad una pur sommaria disamina della disciplina dell’Accordo Collettivo applicabile al caso di specie in correlazione con la norma statutaria (art. 27, 2° comma) che vieta l’impugnazione del lodo arbitrale davanti all’Autorità giudiziaria in mancanza di autorizzazione. L’art. 9 ultimo comma dell’Accordo Collettivo F.I.G.C./A.DI.SE., che devolve al Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie tra Società e tesserati, richiama espressamente l’art. 5 della Legge 11 agosto 1973 n. 533. Tale norma consente l’arbitrato irrituale in materia di lavoro ove esso sia espressamente previsto da contratti ed accordi collettivi, precisando che il ricorso alle procedure arbitrali deve avvenire senza pregiudizio per la facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria. L’art. 27, comma 2, dello Statuto preclude invece tale facoltà, o quanto meno la limita subordinandola alla preventiva autorizzazione. Il tenore delle norme richiamate comporta, come esattamente osservato dalla Commissione Disciplinare, una oggettiva difficoltà interpretativa dell’art. 9 del contratto collettivo, rendendo scusabile l’errore in cui è incorsa la Società Acireale nel ritenere che la disposizione imperativa ed inderogabile dell’art. 5 legge 11.8.1973 n. 533 debba intendersi immediatamente ed autonomamente inserita nell’art. 9 del contratto collettivo in esame, col risultato di consentire senza limiti l’impugnazione dei lodi arbitrali davanti al giudice ordinario. A maggior ragione l’errore deve ritenersi scusabile, ove si consideri che anche il Procuratore Federale ha ritenuto necessario richiedere sull’argomento l’interpretazione della Corte Federale prima di procedere al deferimento. Il fatto che la Corte abbia espresso l’avviso che l’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell’art. 27 comma 2 dello Statuto, non modifica il giudizio sulla scusabilità dell’errore, poiché la buona fede dell’agente era comunque sussistente nel momento in cui è stata posta in essere la violazione addebitatagli. Pertanto, fermo restando il principio stabilito dalla Corte Federale, che ha affermato l’antigiuridicità dell’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, e pur dovendosi quindi ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la violazione contestata al Lo Monaco, questi deve essere prosciolto per insussistenza dell’elemento soggettivo. La delibera impugnata merita quindi integrale conferma. Per questi motivi la C.A.F. respinge, conferma la decisione impugnata, riconoscendo l’errore scusabile dei deferiti, l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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