F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04 APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. LO MONACO PIETRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.S. ACIREALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., NONCHÉ DELL’A.S. ACIREALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 271 del 12.5.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 20/5/04
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO
DEL SIG. LO MONACO PIETRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.S. ACIREALE,
A SEGUITO DI DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1
C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 27 DELLO STATUTO DELLA F.I.G.C., NONCHÉ
DELL’A.S. ACIREALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. NELLA VIOLAZIONE
ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 271 del 12.5.2004)
In data 9 aprile 2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Professionisti Serie C i Signori Antonino Pulvirenti, presidente della Società
Sportiva Acireale S.r.l. e Pietro Lo Monaco, amministratore delegato della stessa Società,
per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 27 dello Statuto della
F.I.G.C., per aver impugnato davanti al Tribunale di Firenze, in violazione della clausola
compromissoria che vincola tutti i soggetti dell’ordinamento federale, il lodo emesso in
data 9.10.2003 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C, previsto dall’art.
9 dell’Accordo Collettivo A.DI.SE. nella controversia economica instaurata dall’ex segretario
Sig. Giuseppe Jodice.
Con il medesimo atto veniva altresì deferita la Società Acireale S.r.l., ai sensi dell’art.
2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati.
Gli incolpati si difendevano sostenendo di aver agito in buona fede, nel convincimento
che la clausola compromissoria non potesse trovare applicazione in controversie relative
ai rapporti di lavoro, regolati da norme di natura pubblicistica, di applicazione necessaria
ed immediata sia nell’ordinamento dello Stato, sia in quello calcistico. Rilevavano inoltre
che la norma di cui veniva contestata la violazione appariva di difficile interpretazione,
tanto che la stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento, aveva chiesto
l’avviso della Corte Federale in ordine alla violazione o meno della clausola compromissoria
nel caso di impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario senza la
preventiva autorizzazione.
La Commissione Disciplinare pur aderendo all’interpretazione resa dalla Corte Federale
nel senso che l’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, senza la
preventiva autorizzazione, integra la violazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto Federale,
osservava che, nel caso di specie, risultava carente l’elemento psicologico dell’illecito,
riconoscendo in favore dell’incolpato Lo Monaco l’errore scusabile, in considerazione
della notevole difficoltà interpretativa rappresentata dal contrasto - quanto meno apparente
- tra la norma dell’art. 5 Legge 11.8.1973 n. 533 (che ammette il ricorso alle procedure
arbitrali a condizione che non venga pregiudicata la facoltà delle parti di adire l’Autorità
giudiziaria) ed il disposto dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale che si direbbe preclusivo
di tale facoltà.
Conseguentemente, con delibera pubblicata sul C.U. n. 271/C del 12 maggio 2004,
proscioglieva i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
Contro la decisione di primo grado ha proposto appello il Procuratore Federale, eccependo
in primo luogo che non può ritenersi sussistere, nel caso di specie, un errore scusabile,
sia perché tale conclusione contrasta con il principio generale che “ignorantia legis
non excusat”, sia perché la lettura dell’art. 9 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Arbitrale (che prevede espressamente che le decisioni del Collegio sono definitive ed
immediatamente esecutive) doveva ingenerare in capo al Lo Monaco quanto meno il dubbio
sulla impugnabilità del lodo arbitrale innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, in assenza
della preventiva autorizzazione prevista dallo Statuto Federale. Ha rilevato inoltre il Procuratore
Federale che il procedimento interpretativo davanti alla Corte Federale era stato
sollecitato non in relazione ad una situazione di incertezza oggettiva riguardante la validità
dell norme poste a fondamento del deferimento, bensì per motivi di opportunità, dal momento
che la Società Acireale aveva addotto, a sostegno della propria azione di fronte all’A.
G.O., la nullità della clausola compromissoria in questione per violazione dell’art. 27
dello Statuto Federale. In conclusione, ha chiesto che venga accertato che il Lo Monaco
ha agito con colpa avendo omesso di adottare l’ordinaria diligenza, richiesta al destinatario
di norme federali, nell’assumere iniziative formalmente vietate dall’ordinamento sportivo.
La Società Acireale ha depositato proprie controdeduzioni, sostenendo che l’oggettiva
difficoltà interpretativa dell’art. 9 del contratto collettivo Società - Direttori Sportivi in relazione
al disposto dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Federale costituisce elemento sufficiente
a far ritenere scusabile l’errore commesso dalla Società Acireale nell’adire la giustizia
ordinaria senza autorizzazione federale; tanto evidente appare tale difficoltà che la
stessa Procura Federale, prima ancora di disporre il deferimento dell’Acireale, ha sollecitato
l’interpretazione della Corte Federale sul quesito se sia integrata la violazione dell’art.
27, comma 2, dello Statuto Federale, qualora venga impugnato un lodo arbitrale
emesso in applicazione dell’art. 10 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori
Sportivi, 9 dell’accordo collettivo relativo alla suddetta categoria professionale e 9 del Regolamento
per il funzionamento del Collegio Arbitrale.
Per altro verso, la Soc. Acireale ha comunque evidenziato il proprio comportamento
assolutamente trasparente nella vicenda in esame, rilevando di aver preventivamente avvisato
la Lega Professionisti Serie C circa l’intenzione di impugnare il lodo arbitrale dinanzi
all’A.G.O. e di aver immediatamente abbandonato il procedimento instaurato davanti al
Giudice ordinario, appena venuta a conoscenza del parere espresso dalla Corte Federale.
Pertanto ha chiesto la conferma della delibera emessa in primo grado dalla Commissione
Disciplinare.
La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
Al fine di valutare la scusabilità dell’errore commesso dalla Società Acireale impugnando
avanti all’Autorità giudiziaria, senza preventiva autorizzazione, il lodo emesso dal
Collegio Arbitrale nella vertenza economica instaurata dall’ex segretario della Società
Sig. Giuseppe Iodice, è necessario procedere ad una pur sommaria disamina della disciplina
dell’Accordo Collettivo applicabile al caso di specie in correlazione con la norma statutaria
(art. 27, 2° comma) che vieta l’impugnazione del lodo arbitrale davanti all’Autorità
giudiziaria in mancanza di autorizzazione.
L’art. 9 ultimo comma dell’Accordo Collettivo F.I.G.C./A.DI.SE., che devolve al Collegio
Arbitrale la risoluzione delle controversie tra Società e tesserati, richiama espressamente
l’art. 5 della Legge 11 agosto 1973 n. 533. Tale norma consente l’arbitrato irrituale
in materia di lavoro ove esso sia espressamente previsto da contratti ed accordi collettivi,
precisando che il ricorso alle procedure arbitrali deve avvenire senza pregiudizio per la facoltà
delle parti di adire l’autorità giudiziaria. L’art. 27, comma 2, dello Statuto preclude invece
tale facoltà, o quanto meno la limita subordinandola alla preventiva autorizzazione.
Il tenore delle norme richiamate comporta, come esattamente osservato dalla Commissione
Disciplinare, una oggettiva difficoltà interpretativa dell’art. 9 del contratto collettivo,
rendendo scusabile l’errore in cui è incorsa la Società Acireale nel ritenere che la disposizione
imperativa ed inderogabile dell’art. 5 legge 11.8.1973 n. 533 debba intendersi immediatamente
ed autonomamente inserita nell’art. 9 del contratto collettivo in esame, col risultato
di consentire senza limiti l’impugnazione dei lodi arbitrali davanti al giudice ordinario.
A maggior ragione l’errore deve ritenersi scusabile, ove si consideri che anche il Procuratore
Federale ha ritenuto necessario richiedere sull’argomento l’interpretazione della
Corte Federale prima di procedere al deferimento.
Il fatto che la Corte abbia espresso l’avviso che l’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi
al Giudice ordinario senza la preventiva autorizzazione integra la violazione dell’art.
27 comma 2 dello Statuto, non modifica il giudizio sulla scusabilità dell’errore, poiché la
buona fede dell’agente era comunque sussistente nel momento in cui è stata posta in essere
la violazione addebitatagli.
Pertanto, fermo restando il principio stabilito dalla Corte Federale, che ha affermato
l’antigiuridicità dell’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi al Giudice ordinario, e pur dovendosi
quindi ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la violazione contestata al Lo
Monaco, questi deve essere prosciolto per insussistenza dell’elemento soggettivo.
La delibera impugnata merita quindi integrale conferma.
Per questi motivi la C.A.F. respinge, conferma la decisione impugnata, riconoscendo
l’errore scusabile dei deferiti, l’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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