F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 15/9/03 RECLAMO DOTT. NINO DI DIECO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 15/9/03 RECLAMO DOTT. NINO DI DIECO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI UNO PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 5 del 24.7.2003) Con atto del 23 maggio 2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il dott. Nino Di Dieco, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, addebitandogli la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione alla condotta tenuta nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo della gara Castrovillari/Marsala dell’11.5.2003. Risultava dal referto arbitrale, trasmesso alla Procura del Presidente del Comitato Interregionale, che l’incolpato, nella predetta occasione, era entrato nello spogliatoio dell’arbitro e, qualificandosi come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Interregionale, aveva rivolto al direttore di gara, con tono adirato, le seguenti espressioni: “se viene giù lo stadio i responsabili siete voi della terna perché in trent’anni di calcio non ho mai visto un assistente che sbaglia tredici fuorigioco - comunque tra due minuti chiamo Punghellini e mercoledì ne parlo personalmente”. All’esito del procedimento di primo grado la Commissione Discipinare, accertata la responsabilità del Di Dieco ai sensi dell’art. 1 comma 1 C.G.S., gli irrogava la sanzione dell’inibizione per anni uno. Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso a questa Commissione il Di Dieco, sostenendo di aver fatto ingresso nello spogliatoio dell’arbitro durante l’intervallo della gara in questione con intenti di natura collaborativa, al solo fine di richiamare il direttore di gara ad una maggiore attenzione onde evitare e prevenire intemperanze del pubblico, dal momento che un gruppo di tifosi si era arrampicato sulla rete di protezione del campo protestando per acune decisioni discutibili sulla posizione di fuorigioco dei calciatori del Castrovillari in azioni di attacco. Il ricorrente afferma comunque di non aver rivolto minacce al direttore di gara e di non aver avuto intenzione di millantare il proprio ruolo nei confronti del Presidente Punghellini. Le diverse risultanze del referto andrebbero pertanto attribuite ad errata interpretazione da parte del direttore di gara. Il Di Dieco conclude chiedendo, in via principale, la riforma integrale della decisione impugnata; in subordine, lamenta l’eccessività della sanzione irrogatagli e chiede che la stessa sia ridotta al minimo e comunque in misura più adeguata alla reale rilevanza della condotta addebitatagli. Il Procuratore Federale ha chiesto, in sede di discussione, la reiezione dell’appello e l’integrale conferma della decisione impugnata. La C.A.F. rileva che il ricorso merita parziale accoglimento esclusivamente in punto entità della sanzione. Appaiono per contro inaccettabili le deduzioni dell’appellante circa “l’innocuità” del suo ingresso nello spogliatoio arbitrale, il momento di tale ingresso (l’intervallo tra il primo e il secondo tempo), il tenore letterale delle frasi proferite dal Di Dieco e riportate dal direttore di gara nel referto (che notoriamente costituisce fonte di prova privilegiata), lo stretto legame familiare dell’incolpato con il Presidente della società di casa, che fa presumere l’esistenza di un interesse personale dello stesso nella circostanza specifica, ed infine la spendita della propria carica federale nonché dei rapporti intercorrenti con il Presidente Punghellini, che il ricorrente nei propri scritti difensivi non ha potuto negare, sono circostanze che, prese singolarmente ed ancor più nella loro correlazione e contestualità, delineano senza possibilità di equivoco un quadro di piena responsabilità del Di Dieco riguardo alle infrazioni contestategli. La condotta in esame integra infatti, senza dubbio, la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. che impone a tutti i soggetti dell’ordinamento federale, ed a maggior ragione quelli che, come il Di Dieco, rivestono cariche importanti, di tenere, in tutti i rapporti di qualsiasi natura, un contesto conforme ai principi di lealtà e correttezza. Riaffermata quindi la responsabilità, si può invece addivenire alla riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare valorizzando circostanze attenuanti, non prese in considerazione dai primi giudici, individuabili nel fatto che l’episodio rimase circoscritto nell’ambito di un colloquio privato svoltosi nello spogliatoio dell’arbitro e non ebbe pubblicità. Esso non venne infatti recepito da terzi che pure si trovavano nei pressi, come pare confermato dalla dichiarazione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Castrovillari prodotto dal ricorrente, il cui contenuto non è incompatibile con il referto arbitrale e può quindi essere utilizzato come mezzo di prova ai fini della concessione dell’attenuante. Alla luce delle considerazioni svolte appare sanzione congrua quella della inibizione per otto mesi. Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l’appello come sopra proposto dal dott. Nino Di Dieco riducendo a mesi 8 la sanzione dell’inibizione già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.
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