• Stagione sportiva: 2003/2004
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03
RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA
SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL
CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESE DELL’ALLENATORE
SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
E DELL’AMMENDA DI e 600,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2
COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività
Interregionale – Com. Uff. n. 24 del 23.9.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 13/10/03
RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA
SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL
CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESE DELL’ALLENATORE
SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
E DELL’AMMENDA DI e 600,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2
COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività
Interregionale - Com. Uff. n. 24 del 23.9.2003)
La S.S. Villacidrese Calcio ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 24 del 23 settembre
2003, con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, in
data 16.7.2003, ai calciatori Cirina Simone e Grasso Biagio e all’allenatore Sibilia Giancarlo,
venivano inflitte, rispettivamente, le sanzioni della squalifica di cinque, due giornate
effettive di gara e di un mese, per comportamenti minacciosi e antiregolamentari, nei confronti
di un calciatore e di un dirigente della squadra avversaria, nonché di un altro importante
dirigente federale e della classe arbitrale. Alla società, per responsabilità oggettiva,
veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di 600 euro.
La ricorrente eccepisce che “tutti gli elementi ascritti ai deferiti sono, già esaminati
nella delibera assunta dal Giudice Sportivo, nell’immediatezza della disputa della gara in
esame”, in quanto il rapporto del Commissario di campo gli è stato tramesso, il giorno
stesso della gara.
Si contesta, inoltre, la valenza della circostanza che “i fatti contestati risultano compiuti
prima della gara e successivamente alla stessa e dunque, al di fuori della ordinaria
giurisdizione esclusiva degli ufficiali di gara” e si sostiene che i Commissari di campo devono
riferire agli Organi Disciplinari “anche circa il comportamento assunto dai calciatori e
tecnici, sfuggito al controllo degli Ufficiali di gara, anche, durante lo svolgersi degli stessi
incontri”.
In sostanza, ci si troverebbe di fronte ad un “ne bis in idem”, dopo il giudizio del Giudice
Sportivo.
Passando al merito, si sostiene che “non si è certamente trattato, nella determinata
circostanza, di episodi esorbitanti, rispetto a quanto avviene normalmente (e per questo,
tollerato) sui campi di qualsiasi Serie ed a qualsiasi latitudine”.
Rileva la C.A.F. che le doglianze della ricorrente sono infondate e non possono essere
accolte.
Preliminarmente, va osservato che i fatti per i quali è procedimento, non sono stati
oggetto di valutazione da parte dell’arbitro La Rocca Claudio (che dato il loro evidente significato
disciplinare, offensivo per la classe arbitrale e l’intero ordinamento federale, non
avrebbe, secondo una normale regola di esperienza, potuto non tenerli nel debito conto)
come risulta dal rapporto della gara e conseguentemente, neppure, da parte del Giudice
Sportivo, che ha preso le sue determinazioni, come di norma, proprio sulla base del predetto
referto arbitrale.
Il Procuratore Federale è pervenuto al deferimento che ha dato origine all’odierno
procedimento, sulla base dell’esposto denuncia della U.S. Canzese, in data 14.3.2003, diretto
al Presidente del Comitato Interregionale e degli atti relativi alla gara, tra i quali, la
predetta relazione del Commissario di Campo, Carlo Caschili.
Non è possibile, quindi, parlare di una sorta di giudicato, venutosi a formare, sulla
base della decisione del Giudice Sportivo, in quanto, come detto, i fatti non risultano, in alcun
modo, valutati dal giudice di primo grado, sulla base degli atti, in suo possesso, al
momento della sua decisione.
Per quanto concerne il merito, sulla scorta di quanto riferito dal Commissario di campo
(prima della gara, al momento dell’entrata negli spogliatoi, il Cirina si è avvicinato ad
un giocatore di colore della U.S. Canzese, dicendogli, con fare arrogante e intimidatorio:
“Oggi, ti tompo le gambe, bastardo!”, successivamente, dopo la sua espulsione, durante
la gara, lo stesso gridava al Commissario di Campo la frase: “Diglielo a Punghellini di venire
a controllare questi bastardi di arbitri, invece, di mandarti a controllare quello che facciamo
noi. Da qui, oggi, non se ne va nessuno integro, bastardi, figli di puttana”; il Grasso
“inveiva verso l’addetto stampa della U.S. Canzese”, accusandolo a causa dei suoi scritti
e dicendo che glieli avrebbe fatti mangiare, se non fosse stato presente il Commissario di
Campo; anche, l’allenatore Sibilia teneva un comportamento, sostanzialmente, analogo,
anche se meno grave, nei confronti del predetto addetto stampa; a suo carico vi è il ruolo
di allenatore che dovrebbe svolgere una funzione positiva di stimolo nei confronti dei suoi
giocatori) le sanzioni disciplinari risultano adeguate al disvalore dei fatti e proporzionate
tra loro.
Il nervosismo, dovuto all’espulsione, non può, in alcun modo, costituire una attenuante
per il Cirina e le risposte dell’addetto stampa della U.S. Canzese esulano dall’odierna
regiudicanda. Il rigetto dell’appello comporta l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.S. Villacidrese di Villacidro (CA)
e dispone incamerarsi la tassa versata.
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RECLAMO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER N. 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL CALCIATORE CIRINA
SIMONE, DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA DEL
CALCIATORE GRASSO BIAGIO, DELLA SQUALIFICA PER UN MESE DELL’ALLENATORE
SIBILIA GIANCARLO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.
E DELL’AMMENDA DI e 600,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2
COMMI 3 E 4 C.G.S., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
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