F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 27/10/03 RECLAMO DEL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE DI SQUALIFICA DI MESI SETTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94 TER N.O.I.F. SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 30 del 3.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 27/10/03
RECLAMO DEL CALCIATORE SANSONETTI MARCELLO AVVERSO LA SANZIONE
DI SQUALIFICA DI MESI SETTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 94 E 94 TER N.O.I.F. SU DEFERIMENTO DEL PROCURATORE
FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per
l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 30 del 3.10.2003)
Il calciatore Sansonetti Marcello ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul C.U. n. 30 del
3 ottobre 2003, con la quale allo stesso Sansonetti è stata inflitta la sanzione della
squalifica per mesi sette. Sostanzialmente il ricorrente chiede una congrua riduzione
della suddetta squalifica ritenendo ingiusta la sanzione inflittagli in considerazione delle
sanzioni sensibilmente meno afflittive applicate invece ai dirigenti della società di appartenenza.
Il procedimento ha avuto origine dal deferimento della Procura Federale che a seguito
degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini ha ritenuto provato che il Presidente
della Società F.C. Pro Vasto ed il calciatore Sansonetti avrebbero stipulato, per la stagione
sportiva 2002/2003, due diversi contratti, uno depositato in Lega e l’altro non depositato
e garantito da assegni post datati.
In particolare il contratto depositato prevedeva, quale compenso dovuto dalla società
al calciatore per le sue prestazioni sportive, l’importo di euro 5.000,00; il secondo l’importo
di euro 51.129,00.
Tale assunto accusatorio è risultato documentalmente provato ed in particolare che il
contratto che regolamentava effettivamente i rapporti economici posti in essere fra le parti
era quello di euro 51.129,00.
La Commissione Disciplinare ha conseguentemente ritenuto la responsabilità del
Sansonetti e dei dirigenti della Pro Vasto coinvolti nella vicenda, tenuto soprattutto conto
del fatto che gli accordi economici fra società e calciatori per i campionati nazionali della
L.N.D. non possono superare l’importo annuale di euro 25.822,00.
Ciò posto va però ritenuta fondata la doglianza del Sansonetti relativa alla misura
della sanzione inflittagli in quanto, mentre alla società ed ai suoi dirigenti sono state applicate
sanzioni nel minimo previsto, al calciatore è stata invece applicata una squalifica
molto superiore a detto minimo (squalifica non inferiore a un mese, ai sensi dell’art. 7,
comma 8, C.G.S.). Si ritiene pertanto di dover ridurre la squalifica stessa alla durata di
mesi tre.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo del calciatore Sansonetti Marcello come
sopra proposto, riducendo la sanzione inflitta a mesi tre di squalifica. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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