F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSANESE/LEONZIO DEL 28.9.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSANESE/LEONZIO DEL 28.9.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003) Con reclamo ritualmente presentato la U.S. Rossanese Calcio ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 45 del 31 ottobre 2003, che ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva della perdita della gara Rossanese/Leonzio del 28.9.2003 con il punteggio di 0-3 nonché ha applicato al calciatore Veirà Cordeiro Carlo Leandro la sanzione della squalifica per 2 giornate. Il deferimento alla Commissione Disciplinare da parte del Comitato Interregionale è stato sollecitato in data 4.10.2003 dalla A.C.S. Leonzio per l’impiego della suddetta gara (terminata con il punteggio di 3-0 a favore della Rossanese) del calciatore Carlos Leandro Veirà Cordero non in regola con il tesseramento. Il Comitato Interregionale in data 6.10.2003 in attesa dell’esito degli accertamenti richiesti all’Ufficio Centrale Tesseramenti della F.I.G.C. “in via cautelativa al solo fine del rispetto dei termini di decadenza” ha deferito la Società Rossanese Calcio e il calciatore Carlos Leandro Veirà Cordeiro alla Commissione Disciplinare. Solo il successivo 7.10.2003 il Presidente del Comitato Interregionale, accertato che il calciatore in esame non risultava regolarmente tesserato alla data della suddetta gara, ha provveduto al formale deferimento. Nel gravame inoltrato la società Rossanese Calcio ha eccepito il vizio insanabile costituito dalla denuncia della A.C.S. Leonzio al Comitato Interregionale che sarebbe a firma di persona che non aveva la rappresentanza legale della Società nonché il difetto di legittimazione del Presidente del Comitato Interregionale al deferimento in esame. Orbene osserva al riguardo la C.A.F. che appare pregiudiziale esaminare la tempestività, anche se non eccepita dalla Società Rossanese, del deferimento alla Commissio- ne Disciplinare da parte del Presidente del Comitato Interregionale. Ed invero a norma dell’art. 25, comma 5, così come modificato dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 12/A del 31.7.2003, il deferimento deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara, mentre, nel caso di specie, risulta inoltrato dal Presidente del Comitato Interregionale solo in data 7.10.2003 e quindi allorché era scaduto il termine entro il quale doveva essere inoltrato. Né vale eccepire che in data 6.10.2003, e quindi nei termini, “in via cautelativa e al solo fine del rispetto dei termini” il Comitato Interregionale avrebbe deferito la società Rossanese e il giocatore. È evidente, infatti, che ove si ritenesse valido un siffatto deferimento verrebbe elusa la precisa prescrizione normativa che impone di provvedere agli adempimenti formali del deferimento entro il termine dei sette giorni con un chiaro artificio volto ad evitare il rispetto dei tempi imposti dalla norma. Al riguardo è significativa la recente modifica voluta dal legislatore sportivo in data 31.7.2003 che ha sostituito l’originario termine di quindici giorni con quello più limitato di sette giorni, proprio per garantire certezza e regolarità ai campionati. La necessità, pertanto, di una rigorosa osservanza dei tempi, certamente ristretti ma in tal modo disposti dal legislatore, impone di ritenere tardivo il deferimento inoltrato dal Comitato Interregionale e sollecitato dalla A.C.S. Leonzio la quale, peraltro, ha anche lasciato scadere il termine per proporre ritualmente reclamo al Giudice Sportivo. Ne consegue che la C.A.F. deve annullare la decisione della Commissione Disciplinare ripristinando il risultato conseguito sul campo. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull’appello come sopra proposto dall’U.S. Rossanese Calcio di Rossano Calabro (Catanzaro), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., per tardività del deferimento, ripristinando, altresì, il risultato di 3-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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