F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSSANESE/LEONZIO DEL 28.9.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03
RECLAMO DELL’U.S. ROSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ROSSANESE/LEONZIO DEL 28.9.2003 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1 E 12 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 45 del 31.10.2003)
Con reclamo ritualmente presentato la U.S. Rossanese Calcio ha impugnato dinanzi a
questa Commissione d’Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare di cui al
Com. Uff. n. 45 del 31 ottobre 2003, che ha inflitto alla predetta società la sanzione sportiva
della perdita della gara Rossanese/Leonzio del 28.9.2003 con il punteggio di 0-3 nonché ha
applicato al calciatore Veirà Cordeiro Carlo Leandro la sanzione della squalifica per 2 giornate.
Il deferimento alla Commissione Disciplinare da parte del Comitato Interregionale è
stato sollecitato in data 4.10.2003 dalla A.C.S. Leonzio per l’impiego della suddetta gara
(terminata con il punteggio di 3-0 a favore della Rossanese) del calciatore Carlos Leandro
Veirà Cordero non in regola con il tesseramento. Il Comitato Interregionale in data
6.10.2003 in attesa dell’esito degli accertamenti richiesti all’Ufficio Centrale Tesseramenti
della F.I.G.C. “in via cautelativa al solo fine del rispetto dei termini di decadenza” ha deferito
la Società Rossanese Calcio e il calciatore Carlos Leandro Veirà Cordeiro alla Commissione
Disciplinare. Solo il successivo 7.10.2003 il Presidente del Comitato Interregionale,
accertato che il calciatore in esame non risultava regolarmente tesserato alla data
della suddetta gara, ha provveduto al formale deferimento.
Nel gravame inoltrato la società Rossanese Calcio ha eccepito il vizio insanabile costituito
dalla denuncia della A.C.S. Leonzio al Comitato Interregionale che sarebbe a firma
di persona che non aveva la rappresentanza legale della Società nonché il difetto di legittimazione
del Presidente del Comitato Interregionale al deferimento in esame.
Orbene osserva al riguardo la C.A.F. che appare pregiudiziale esaminare la tempestività,
anche se non eccepita dalla Società Rossanese, del deferimento alla Commissio-
ne Disciplinare da parte del Presidente del Comitato Interregionale. Ed invero a norma
dell’art. 25, comma 5, così come modificato dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 12/A del 31.7.2003,
il deferimento deve essere effettuato entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara,
mentre, nel caso di specie, risulta inoltrato dal Presidente del Comitato Interregionale solo
in data 7.10.2003 e quindi allorché era scaduto il termine entro il quale doveva essere
inoltrato. Né vale eccepire che in data 6.10.2003, e quindi nei termini, “in via cautelativa e
al solo fine del rispetto dei termini” il Comitato Interregionale avrebbe deferito la società
Rossanese e il giocatore. È evidente, infatti, che ove si ritenesse valido un siffatto deferimento
verrebbe elusa la precisa prescrizione normativa che impone di provvedere agli
adempimenti formali del deferimento entro il termine dei sette giorni con un chiaro artificio
volto ad evitare il rispetto dei tempi imposti dalla norma. Al riguardo è significativa la recente
modifica voluta dal legislatore sportivo in data 31.7.2003 che ha sostituito l’originario
termine di quindici giorni con quello più limitato di sette giorni, proprio per garantire
certezza e regolarità ai campionati. La necessità, pertanto, di una rigorosa osservanza
dei tempi, certamente ristretti ma in tal modo disposti dal legislatore, impone di ritenere
tardivo il deferimento inoltrato dal Comitato Interregionale e sollecitato dalla A.C.S. Leonzio
la quale, peraltro, ha anche lasciato scadere il termine per proporre ritualmente reclamo
al Giudice Sportivo.
Ne consegue che la C.A.F. deve annullare la decisione della Commissione Disciplinare
ripristinando il risultato conseguito sul campo.
Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull’appello come sopra proposto dall’U.S.
Rossanese Calcio di Rossano Calabro (Catanzaro), annulla l’impugnata delibera, ai sensi
dell’art. 33, comma 5, C.G.S., per tardività del deferimento, ripristinando, altresì, il risultato
di 3-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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