F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICHIESTA DI AMNISTIA DELL’A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 8.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICHIESTA DI AMNISTIA DELL’A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI e 8.000,00 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003) L’A.C. Pro Ebolitana, aveva proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale pronunciata in data 24.7.2003 e pubblicata sul C.U. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale veniva comminata alla società la sanzione dell’ammenda di e 10.000,00 per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S.. Il deferimento del Procuratore Federale trovava fondamento nel fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4 giugno 2003, senza aver richiesto l’autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta ha concretizzato la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale in base al quale le società e le persone che svolgono attività di qualsiasi carattere in seno alla Figc e alle Leghe, hanno l’obbligo di osservare le norme federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottati dalla Figc, dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. “clausola compromissoria” vincola al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli organismi della giustizia sportiva della F.I.G.C.. Il De Vita e la società Pro Ebolitana nei separati ricorsi alla C.A.F. non contestavano la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo ma si limitavano a chiedere che il comportamento del tesserato fosse più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiedevano una congrua riduzione delle sanzioni anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria era stata posta in essere da società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti come avvenuto in altri analoghi casi. La C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso proposto da De Vita Cosimo riduceva la sanzione dell’inibizione inflitta a mesi dieci e quella dell’ammenda da e 10.000,00 a 8.000,00. In data 29.9.2003 la società Pro Ebolitana ha adito la C.A.F. al fine di ottenere l’applicazione dell’amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente dell’11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della normativa in questione, per cui la ricorrente stessa era stata sanzionata. Ciò premesso si osserva che la richiamata normativa prevede che possano essere ammesse al beneficio dell’amnistia esclusivamente le sanzioni temporali, cioè le inibizioni inflitte ai dirigenti e non le sanzioni pecuniarie. Pertanto la ricorrente non è nelle condizioni previste dai Comunicati Ufficiali sopra richiamati, per cui non può concedersi nella circostanza il beneficio dell’amnistia. Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di amnistia dell’A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) come sopra proposta.
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