F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DEL- LO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 5/4/04 RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DEL- LO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell’8.9.2003) Il Sig. Cosimo De Vita, Presidente dell’A.C. Pro Ebolitana, aveva proposto appello contro la decisione della Commissione disciplinare del Comitato Interregionale pronunciata in data 24.7.2003 e pubblicata sul C.U. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale veniva comminata al De Vita la sanzione della inibizione per anni uno e mesi sei per violazione dell’art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e art. 1 comma 1 del C.G.S.. Il deferimento del Procuratore Federale trova fondamento sul fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l’annullamento emesso dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4 giugno 2003, senza aver richiesto l’autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta ha concretizzato la violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale in base al quale le società e le persone che svolgono attività di qualsiasi carattere in seno alla Figc e alle Leghe, hanno l’obbligo di osservare le norme federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottati dalla Figc, dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. “clausola compromissoria” vincola al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli organismi della giustizia sportiva della F.I.G.C.. Il De Vita nel suo ricorso alla C.A.F. non contestava la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo ma si limitava a chiedere che il suo comportamento fosse più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiedeva una congrua riduzione della sanzione anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria era stata posta in essere da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti avvenuto in altri analoghi casi. La C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso proposto da De Vita Cosimo riduceva la sanzione dell’inibizione inflitta a mesi dieci. In data 1.10.2003 il De Vita ha adito la C.A.F. al fine di ottenere l’applicazione dell’amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente dell’11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della normativa in questione, per cui il ricorrente stesso era stato sanzionato. Ciò premesso si osserva che l’attuale ricorrente è nelle condizioni previste dai Comunicati Ufficiali sopra richiamati, per cui può concedersi nella circostanza il beneficio dell’amnistia con conseguente termine della esecuzione della sanzione inflittagli. Per questi motivi la C.A.F. accoglie la richiesta, concedendo al Sig. De Vita Cosimo il beneficio dell’amnistia.
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