F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03 RECLAMO DELL’A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/ VENEZIA DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 4/C del 16/7/03
RECLAMO DELL’A.C. VENEZIA 1907 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CATANIA/
VENEZIA DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 355 del 19.6.2003)
Dopo la disputa della gara del Campionato di Serie B Catania/Venezia del 17.5.2003,
la società Venezia proponeva tempestivo reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale
Professionisti, chiedendo l’applicazione a carico della società Catania della sanzione
sportiva della perdita della gara suddetta.
La reclamante sosteneva che il calciatore del Catania Vito Grieco, squalificato per
una giornata effettiva di gara dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio
2003 per essere stato espulso durante la gara del Campionato di Serie B Catania/Lecce
del 2.2.2003, non aveva mai scontato la predetta squalifica in quanto pur non avendo giocato
nel turno successivo del Campionato di Serie B (gara Genoa/Catania del 7.2.2003)
era stato utilizzato nella squadra Primavera del Catania nella gara disputata contro la Salernitana
il giorno 8 febbraio, in violazione del divieto previsto dall’art. 17 comma 13 del
C.G.S.. Pertanto il Grieco, secondo la reclamante, si trovava ancora in posizione irregolare
il giorno 17.5.2003, quando aveva partecipato alla gara in questione.
Il Giudice Sportivo, con delibera del 26 maggio 2003 pubblicata su Com. Uff. n. 341,
respingeva il reclamo ed omologava il risultato Catania/Venezia 2-0, rilevando che il divieto
di svolgere attività sportiva stabilito dall’art. 17 comma 13 C.G.S., cessa una volta
scontata la squalifica a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali
nella squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato
il provvedimento di squalifica. Il calciatore Vito Grieco, non avendo partecipato alla gara di
Serie B Genoa/Catania del 7.2.2003, aveva quindi scontato la giornata di squalifica ed
era legittimato a disputare le successive gare dello stesso campionato compresa quella in
contestazione.
La società Venezia impugnava la delibera del Giudice Sportivo innanzi alla Commissione
Disciplinare presso la L.N.P. che respingeva il gravame con motivazione fondata essenzialmente
sull’applicazione del criterio tassativo posto dall’art. 17 comma 3 C.G.S.,
secondo cui “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare
la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta
l’infrazione che ha determinato il provvedimento”. In applicazione di tale principio il Grieco,
non avendo partecipato alla gara del Campionato di Serie B Genoa/Catania del
7.2.2003 (prima gara successiva al Com. Uff. n. 233 del 4 febbraio 2003 che gli irrogava
la squalifica) aveva scontato la squalifica, ed era legittimato, secondo la Commissione Disciplinare,
a partecipare alle susseguenti gare del suddetto campionato, ivi compresa
quella disputata il 17.5.2003 contro il Venezia.
Contro la decisione della Commissione Disciplinare, ha interposto ricorso a questa
Commissione la società Venezia, chiedendo nuovamente l’irrogaszione della punizione
sportiva di perdita della gara a carico del Catania. Ad introduzione del gravame, l’appellante
riepiloga le precedenti delibere di questa Commissione relative alle gare
Catania/Siena del Campionato di Serie B e Pescara/Paternò del Campionato di Serie C1
e richiama le decisioni assunte (con riferimento a Catania/Siena) dalla Corte Federale
con Com. Uff. N. 12/CF del 23 maggio 2003, nonché la sospensione cautelare della decisione
della Corte Federale da parte del T.A.R. di Catania ed alla successiva delibera del
Consiglio Federale adottata con Com. Uff. n. 4/A.
Premesso tale excursus, l’appellante sostiene che i principi di diritto applicabili al caso
in esame sono quelli fissati dalla C.A.F. con le delibere relative ai casi Catania/Siena e Pescara/
Paternò, con Com. Uff. 39/C del 28 aprile 2003 e Com. Uff. 43/C del 12 maggio
2003 essendo stata annullata dalla Corte Federale la sentenza con la quale la C.A.F. aveva
enunciato una diversa interpretazione dei commi 3 e 13 dell’art. 17 C.G.S.. Prosegue
l’appellante rilevando che sulla delibera Pescara/Paternò, la C.A.F. ha fissato il principio
che il divieto di giocare imposto dal comma 13 dell’art. 17 C.G.S. non è limitato alla partecipazione
del calciatore alle gare della squadra per cui militava quando si verificò la violazione,
ma si estende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa
società nella giornata in cui si deve scontare la squalifica, con la precisazione che il concetto
di giocata si identifica in tutti i “giorni” in cui si articola il turno calcistico. Sostiene l’appellante
che, applicando tali principi al caso di specie, si rileva come i giorni 7 e 8 febbraio
2003 appartengano alla stessa giornata o turno di calendario. Pertanto il Grieco, disputando
la gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana, cadente nella stessa “giornata”
in cui avrebbe dovuto scontare la squalifica relativa al Campionato di Serie B, non aveva
scontato la sanzione secondo la previsione dell’art. 17 comma 13 del C.G.S. e aveva pertanto
partecipato in posizione irregolare alla gara Catania/Venezia del 17.5.2003.
La società Catania ha resistito al ricorso depositando controdeduzioni scritte nelle
quali afferma che il Grieco, non partecipando alla gara Genoa/Catania del 7.2.2003, valida
per il Campionato di Serie B, aveva scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo
in data 4 febbraio 2003 nel senso che l’impossibilità per il Grieco di svolgere qualsivoglia
attività in ambito federale a favore della società di appartenenza era definitivamente ces-
sata alle ore 24.00 del giorno 7.2.2003. Conseguentemente, nessun rilievo disciplinare
può annettersi al fatto che lo stesso calciatore abbia partecipato alla gara del Caampionato
Primavera contro la Salernitana disputatasi sabato 8 febbraio, quando egli aveva già
ottemperato al divieto imposto dall’art. 17 commi 3 e 13 C.G.S.. A sostegno del proprio
assunto la società Catania richiama anche il parere interpretativo reso dalla Corte Federale
in data 22 maggio 2003, che ha affermato, in ordine alle modalità di esecuzione delle
sanzioni ex art. 17 C.G.S., principi contrastanti con quelli seguiti dalla C.A.F. nelle precedenti
delibere.
In conclusione il Catania chiede la reiezione del ricorso e la conferma del risultato
della gara Catania/Venezia conseguito sul campo.
In sede di discussione orale, la difesa del Catania ha eccepito due motivi di inammissibilità
dell’appello: il primo ai sensi dell’art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S., ed il secondo ai sensi dell’art.
33 n. 2 C.G.S. per tardivo invio della tassa reclamo da parte della società ricorrente.
La C.A.F., esaminando preliminarmente i motivi di inammissibilità del ricorso dedotti
dalla società Catania ritiene che gli stessi debbano essere respinti.
L’inammissibilità di cui all’art. 33 n. 1, lett. d) C.G.S. è palesemente insussistente dal
momento che il ricorso è fondato sull’applicazione di disposizioni regolamentari, in particolare
i commi 3 e 13 dell’art. 17 C.G.S., che l’appellante assume essere stati violati e falsamente
applicati dalla Commissione Disciplinare nella delibera impugnata.
Quanto al versamento della tassa reclamo, è decisivo nel senso del regolare adempimento
delle formalità procedurali, il rilievo che la società ricorrente, nell’atto datato
20.6.2003 con cui preannunciava reclamo, abbia chiesto l’addebito della tassa sul proprio
conto ai sensi dell’art. 29 comma 8 del C.G.S., che dispone: “i reclami anche se preannunciati,
sono gravati della prescritta tassa. Nel caso di mancato invio della tassa, l’organo di
giustizia sportiva cui è stato proposto reclamo deve far regolarizzare il versamento e nel
caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto”.
Secondo i precedenti di questa Commissione (vedi per esempio Com. Uff. n. 35/C,
riunione del 27.5.2002, appello dell’A.S. Real Sanseverinese) la richiesta di addebito della
tassa è una facoltà della reclamante che esclude irregolarità, in quanto il mancato pagamento
della tassa nella fase introduttiva del gravame fa sì che la stessa, in caso di esito
negativo del reclamo, venga addebitata a carico della società a seguito del provvedimento
dell’organo di giustizia sportiva.
Il suddetto tempestivo adempimento esclude pertanto la tardività dell’invio materiale
dell’importo della tassa, effettuato dalla società Venezia, su espresso invito della segreteria
della C.A.F., in data 24.6.2003.
Passando al merito, questa Commissione ritiene che il ricorso sia fondato, poiché il
Grieco, partecipando alla gara di Campionato Primavera Catania/Salernitana nella stessa
giornata in cui veniva disputata la gara del Campionato di Serie B nella quale avrebbe dovuto
scontare la squalifica, ha eluso il divieto imposto dell’art. 17 comma 13 del C.G.S.
così come interpretato dalla C.A.F. nelle decisioni pubblicate sui Com. Uff. n. 39/C del
28.4.2003 e 43/C del 12.5.2003, e non ha conseguentemente scontato la squalifica inflitta
dal Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 233 del 4.2.2003.
Non rileva la circostanza che la gara di Campionato Primavera sia stata disputata il
giorno successivo rispetto a quella del Campionato di Serie B, poiché il divieto assoluto di
svolgere attività agonistica di cui all’art. 17 comma 13 C.G.S. si identifica in tutti i giorni in
cui si articola il turno calcistico e i giorni venerdì 7 febbraio e sabato 8 febbraio 2003 appartengono
alla stessa giornata, sebbene distribuiti in giorni diversi (vedi ancora Comunicato
Ufficiale C.A.F. 43/C, gara Pescara/Paternò).
Diversa interpretazione delle norme in esame è stata adottata dalla Corte Federale
nella riunione 22 maggio 2003, su “richiesta del Presidente Federale di interpretazione
dell’articolo 17 commi 3 e 13 del C.G.S. in relazione a decisioni assunte da organi disci-
plinari diversi in merito alla gara Pescara/Paternò del 19.4.2003”. Con quel parere richiamato
dal Giudice Sportivo nella decisione di primo grado del presente procedimento, la
Corte Federale ha espresso l’avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui
all’art. 17 comma 3 C.G.S., debba ritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione
del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta
l’infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica, è che il divieto di svolgere
attività sportiva di cui allo stesso art. 17 comma 13 C.G.S. cessi una volta scontata la
squalifica nei modi anzidetti.
Ritiene la Commissione che la richiamata pronuncia della Corte Federale, lungi dal risolversi
in una operazione di mera interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie,
dia luogo ad un intervento normativo di carattere additivo, o comunque manipolativi, sul terreno
del diritto sostanziale, nella misura in cui fa discendere effetti che si riflettono direttamente
sulle regole tecniche attinenti alla regolarità della posizione dei giocatori schierati in
campo e delle modalità di espiazione delle squalifiche. Regole che pertanto, in ragione del
loro carattere sostanziale, non possono essere modificate nel corso della stagione sportiva
per evidenti esigenze di uniformità di giudicati e ciò a garanzia della regolarità di svolgimento
dei campionati; e men che mai in costanza di procedimento, essendo il citato parere della
Corte Federale intervenuto successivamente alla proposizione del reclamo del Venezia introduttivo
del presente giudizio. In tale prospettiva la Commissione ritiene che l’orientamento
espresso dalla Corte Federale non sia applicabile alla fattispecie in esame, e del resto la
stessa Corte Federale afferma che l’applicazione di pareri interpretativi da essa emanati, resta
comunque demandata all’apprezzamento dell’organo giudicante.
Ai suddetti fini, non si può non tenere in considerazione la circostanza che il parere
della Corte Federale è stato pubblicato il 22 maggio 2003 e cioè dopo la disputa della gara
Catania/Venezia, sulla cui regolarità verte il presente procedimento. In quella data, peraltro,
gli organi disciplinari non avevano ancora emesso alcuna pronuncia in merito alla
gara Catania/Venezia, mentre avevano giudicato i casi Catania/Siena e Pescara/Paternò
con delibere ormai divenute definitive e sulla base di un’interpretazione dell’art. 17 commi
3 e 13 del C.G.S., difforme da quella espressa dalla Corte Federale.
L’odierna applicazione del parere interpretativo della Corte Federale comporterebbe
quindi una stridente difformità di giudicati, con gravi conseguenze sulla regolarità dei risultati
dell’annata sportiva, specialmente in considerazione del fatto che nei confronti di
una medesima società le norme di cui all’art. 17 commi 3 e 13 C.G.S. verrebbero applicate
in due fattispecie analoghe, secondo due interpretazioni difformi.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello dell’A.C. Venezia 1907 come sopra proposto,
annulla l’impugnata delibera ed infligge alla società Calcio Catania la sanzione della perdita
per 0-2 della gara Catania/Venezia del 17.5.2003. Ordina la restituzione tassa versata.
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