F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03 RECLAMO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 18/C del 10/11/03
RECLAMO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003)
A seguito di accertamenti dell’Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, in data 30.9.2003,
infliggeva all’odierna ricorrente, per responsabilità oggettiva, la sanzione della perdita della
gara Avellino/Napoli, del 20.9.2003, con il punteggio di 0-3, per “i ripetuti e gravi atti violenti,
perpetrati da tifosi del Napoli, in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza,
sempre dipendente dalla medesima causa, delle condizioni necessarie per un regolare
svolgimento del gioco”, in applicazione dell’art. 12 comma 1, parte 1, C.G.S.”.
Avverso questa decisione, la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti.
A sostegno del gravame, si eccepiva, in sintesi (dopo la valutazione delle risultanze
istruttorie ed in particolare del rapporto del quarto ufficiale di gara, del collaboratore dell’Ufficio
Indagini, del rapporto dell’arbitro) quanto segue.
La violazione e falsa interpretazione dell’art. 21 dello Statuto, degli artt. 34, 35 e 44
del Regolamento della L.N.P., degli artt. 60, 61, 62, 64 delle N.O.I.F., della regola 5 delle
regole del giuoco calcio e degli artt. 9, 11 e 12 del C.G.S..
Veniva, preliminarmente, criticata l’applicazione dell’istituto, “eccezionale”, della responsabilità
oggettiva ed il suo collegamento con “fatti commessi per motivi estranei alla
gara”, come verificatosi nel caso in esame.
Si sosteneva, poi, che la ricorrente “non poteva rispondere del mantenimento dell’ordine
pubblico, sul campo di calcio dell’Avellino, né dei disservizi o delle deficienze, nel mantenimento
dell’ordine pubblico, imputabili alla società ospitante, se non alle forze dell’ordine”.
Secondo l’odierna ricorrente, la decisione di non dare inizio alla gara (a seguito dei
noti, tragici e gravi incidenti che si erano verificati e che hanno portato alla morte di un
giovane tifoso napoletano) è stata “una decisione ‘esterna’, proveniente dal Presidente
della Lega, a ciò, espressamente, consultato, che, non rientrando nell’ipotesi dell’art. 64
N.O.I.F., non è suscettibile di revoca o di modifica, da parte degli organi della “Giustizia
Sportiva”.
Non veniva, infine, ritenuta condivisibile “la valutazione del Giudice Sportivo, nella parte
in cui esclude a priori che i fatti avvenuti possano essere qualificati e rientrare nelle “circostanze
eccezionali”, idonee ad indurre gli organi di Giustizia Sportiva ad annullare la gara o a
disporne la ripetizione o l’effettuazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 C.G.S.” e si sosteneva,
per contro, l’applicabilità della fattispecie dei “fatti eccezionali”, di cui al citato articolo, che
avrebbe dovuto legittimare la fissazione della nuova data per la effettuazione della gara.
La Commissione Disciplinare disattendeva, preliminarmente, la richiesta di riunione
del presente procedimento con quello, instauratosi a seguito di deferimento della Procura
Federale, per gli stessi fatti, a carico dell’Avellino.
Affermava, poi, che è “chiaramente destituito di fondamento l’assunto principale della
reclamante, secondo cui difetterebbero i presupposti della responsabilità oggettiva, ex art.
12 comma 1 C.G.S., perché le condotte violente e pericolose, descritte nella relazione
dell’Ufficio Indagini, sarebbero state poste in essere dai tifosi napoletani “per motivi estranei
alla gara”, essendosi trattato della “rabbiosa reazione al colpevole ritardo, con cui sarebbe
stato soccorso il giovane, caduto da una pensilina della curva Nord”, in quanto “gli
atti di violenza sono iniziati in un momento sicuramente antecedente all’ingresso violento
e massiccio dei tifosi napoletani, senza biglietto, all’interno dello stadio ed antecedente,
quindi, anche al ferimento del giovane caduto nella curva Nord, incidente questo, verosimilmente,
verificatosi tra le ore 20 e le ore 20,15...
Il clima di tensione e la volontà dei tifosi di scatenare incidenti, venendo a contatto
con le forze di polizia, persistevano, quindi, al ferimento del giovane (poi deceduto) che
non può essere identificata come causa efficiente esclusiva dei disordini, che il Giudice
Sportivo ha imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Napoli, ai sensi dell’art.
11 comma 1 C.G.S. ...anche ad ammettere che il turbamento, per il ferimento del
giovane e l’esasperazione per il presunto ritardo dei soccorsi possono avere contribuito
ad aggravare la tensione, a fomentare ulteriori manifestazioni violente, in nessun modo,
può sostenersi che questo tragico evento abbia spezzato il collegamento funzionale tra
tali comportamenti antiregolamentari e la manifestazione sportiva”.
Secondo la Commissione Disciplinare, non vi è stata, in sostanza, soluzione di continuità
tra la fase antecedente e quella successiva al ferimento del povero giovane, in
quanto “le risultanze ufficiali attestano che si è, invece, trattato di una serie di intemperanze
e violenze, strettamente connesse e poste in essere (presumibilmente, in base ad un
piano preordinato) da un nutrito numero di tifosi partenopei, in un contesto unitario”.
Per quanto concerne, poi, la posizione dell’Avellino, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi
un esonero di responsabilità per la società reclamante, attesa la straordinaria gravità
della condotta posta in essere, dai tifosi napoletani, sia prima, che dopo la caduta dello
sfortunato giovane dalla pensilina... attesa l’evidente, macroscopica sproporzione tra le
invocate esimenti o attenuanti (impossibilità dei tifosi napoletani di acquisire biglietti per
assistere alla partita e esasperazione conseguente al tardivo soccorso del giovane, caduto
dalla pensilina) e la condotta posta in essere.
La Commissione Disciplinare affronta, poi, la problematica relativa al fatto se “gli atti
di violenza di cui si discute, oltre a fondare l’affermazione di responsabilità oggettiva della
società Napoli, ex art. 11 comma 1 C.G.S., abbiano anche impedito la regolare effettuazione
della partita, ai sensi dell’art. 12 comma 1 C.G.S.”.
Sul punto, viene fatto riferimento al referto arbitrale, ovviamente, da considerarsi dotato
di fede privilegiata (“la gara non si è disputata, a causa di scontri tra la forza pubblica e
la tifoseria del Napoli, avvenuti prima dell’entrata in campo delle due società”) e alla relazione
dell’Ufficio Indagini, secondo cui, ancora un’ora dopo il previsto orario di inizio della
gara, permaneva una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica, non essendosi
spenta, né attenuata l’aggressività dei tifosi napoletani”; tenuto conto della gravità e della
protrazione, nel tempo, delle intemperanze, nonché della disponibilità, da parte dei facinorosi,
dell’armamentario tipico della guerriglia urbana (spranghe ed altri oggetti atti ad offendere,
passamontagna) è agevole concludere che sarebbe stato oltremodo rischioso dare,
a quel momento, inizio alla gara, attesa la concreta possibilità di una ripresa delle violenze,
magari favorita da vicende legate all’andamento della gara o alle notizie sulle condizioni di
salute del giovane caduto dalla pensilina o del vice Questore, rimasto ferito, negli scontri
precedenti... È a questo punto che (a seguito delle concitate consultazioni intervenute tra
gli ufficiali di gara e i dirigenti delle due squadre, evidentemente, preoccupati del possibile,
ulteriore, aggravamento della situazione) veniva comunicata la decisione del Presidente
della Lega Nazionale Professionisti di rinviare la gara, a data da destinarsi”.
Sempre, secondo la Commissione Disciplinare, deve ritenersi che il Presidente della
predetta Lega sia, responsabilmente, e tempestivamente, intervenuto, proprio perché le
notizie, provenienti da Avellino, delineavano un quadro di concreta e persistente pericolosità
che la disputa della partita, per le ragioni già dette, avrebbe potuto aggravare, con la
ripresa degli atti di violenza.
Ovviamente, tale disposizione di rinvio non può che operare (art. 34 Regolamento
L.N.P.) sul solo piano organizzativo, lasciando, del tutto impregiudicata la valutazione, rimessa
alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare...
(in conclusione) non può trovare applicazione, quindi, la previsione di cui all’art.
12 comma 4 C.G.S., atteso che il potere degli organi di giustizia sportiva di disporre la ripetizione
o l’effettuazione della gara presuppone che non sussista responsabilità oggettiva
della società, ai sensi delle disposizioni precedenti”.
Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la società Napoli proponeva
ricorso alla C.A.F..
Dopo un’approfondita analisi delle precedenti decisioni del Giudice Sportivo e della
Commissione Disciplinare, la ricorrente eccepiva (nuovamente): 1) “La violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 C.G.S., nonché degli artt. 60 e 62 delle
N.O.I.F., della regola 5 delle regole del giuoco del calcio e dell’art. 44 Regolamento
L.N.P.”; 2) “l’omessa o contraddittoria valutazione delle risultante istruttorie ed omessa e
contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e
rilevabili di ufficio”.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Non si ravvisa, infatti, alcuna omissione o contraddittorietà, nella delibera della Commissione
Disciplinare, che è fondata sulle univoche risultanze degli atti ufficiali, già, peraltro,
messe in rilievo dal Giudice Sportivo.
Per la precisione, è opportuno sottolineare, preliminarmente, che le motivazioni della
decisione della Commissione Disciplinare non sono state inficiate dai motivi di appello.
La ricorrente sostiene l’illegittimità della perdita della gara “se essa vuole essere riferita
agli episodi avvenuti prima della partita, trattandosi di episodi che sono avvenuti fuori
dell’impianto sportivo e quindi, non rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità
oggettiva o comunque, non idonei ad impedire la regolare effettuazione della gara... stesso
discorso per gli isolati episodi avvenuto in curva Nord, prima dell’incidente” e afferma
che “è di tutta evidenza... che gli episodi rispetto ai quali sia il Giudice Sportivo che la
Commissione Disciplinare hanno espresso un giudizio di rilevanza, ai fini dell’impedimento
della regolare effettuazione della gara, non sono quelli avvenuti fuori dell’impianto sportivo
o all’interno dell’impianto sportivo, prima del tragico incidente accorso al ragazzo napoletano,
bensì i fatti avvenuti dopo la tragica caduta del tifoso napoletano!”.
Le cose non stanno, assolutamente, in questi termini!
Le suddette, corrette, argomentazioni della Commissione Disciplinare circa il comportamento
criminoso, posto in essere da numerosi tifosi napoletani (sul quale si sono innestati
eventi imprevedibili, come la tragica fine del giovane tifoso, con tutte le conseguenze che ne
sono derivate), per creare una situazione di grave violenza e intimidazione, sia prima, che
dopo il tragico incidente, non viene confutata con motivazioni specifiche e puntuali.
Di conseguenza, è sufficiente ricordare quanto affermato dalla Commissione Disciplinare,
sul punto, e cioè che “vi è pertinenza alla gara, non solo quando gli atti di violenza
siano posti in essere, in correlazione con vicende strettamente legate all’andamento della
competizione sportiva, in senso stretto (decisioni arbitrali ritenute ingiuste, gesti di provocazione,
verso il pubblico, da parte di un calciatore etc.) ma anche quando essi trovino
causa od “occasione” nei vari aspetti collaterali alla manifestazione sportiva (accesso allo
stadio, sistemazione dei tifosi nelle tribune, acquisto dei biglietti, senza che rilevi l’eventuale
non contestualità con la disputa della partita”.
Concludendo, sul punto, per quanto fino ad ora detto, l’apodittica affermazione difensiva
che i gravi episodi di violenza sono avvenuti “per motivi estranei alla gara” non può
essere, in alcun modo, condivisa e all’identica conclusione deve pervenirsi per quanto
concerne l’inapplicabilità dell’ultimo comma dell’art. 12 comma 4 C.G.S. con il riferimento,
ivi previsto, “al ricorrere di circostanze di carattere eccezionale”, tali da “potere fare annullare
la gara e disporre la ripetizione, ovvero l’effettuazione”.
Nessun motivo investe, trattandosi, di problematica non controversa, la considerazione
della Commissione Disciplinare circa il fatto che il rinvio della gara, disposto dalla Lega
Nazionale Professionisti “non può che operare sul solo piano organizzativo, lasciando, del
tutto, impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di
giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare”.
Per quanto riguarda le eventuali responsabilità dell’Avellino, come già osservato dalla
Commissione Disciplinare, le stesse potranno essere oggetto di autonomo procedimento,
non avente come “regiudicanda” il risultato della gara, per quanto concerne l’accertata responsabilità
della S.S.C. Napoli.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.S. Calcio Napoli di Napoli come
sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.
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