F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/03 RECLAMO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DEJAN STANKOVIC OLTRE ALL’AMMENDA DI e 15.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 164 dell’11.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 19/12/03
RECLAMO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE DEJAN STANKOVIC
OLTRE ALL’AMMENDA DI e 15.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 164 dell’11.12.2003)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in data 2.12.2003, infliggeva
al calciatore Stankovic Dejan, capitano della S.S. Lazio, la sanzione della squalifica
di quattro giornate di gara e 1.500,00 euro di ammenda, per il suo comportamento scorretto,
nei confronti di un Assistente del Direttore della gara Siena/Lazio del 29.11.2003 e
consistito nel rivolgergli espressioni “gravemente ingiuriose ed irriguardose” e dopo essere
stato, per questo motivo, espulso, nell’afferrare, con una mano, la sua maglietta.
A seguito del ricorso della S.S. Lazio, la Commissione Disciplinare presso la Lega
Nazionale Professionisti, in data 11.12.2003, riduceva la sanzione da quattro a tre giornate
di squalifica e aumentava l’ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro. La predetta Commissione
motivava il suo provvedimento, ritenendo, tra l’altro, che il comportamento “grave
e riprovevole” dello Stankovic si “è realizzato continuativamente in un unico contesto” e
deve esser considerato come “istintivo”.
Avverso questa decisione la S.S. Lazio proponeva appello alla C.A.F. per i seguenti
motivi: 1) (Violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice
di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale,
ex art. 33 punto 1, lettera b) C.G.S.) la Commissione Disciplinare ha errato nel non
considerare “l’assorbimento del contegno irriguardoso in quello ingiurioso, in considerazione
dell’unicità del contesto in cui la condotta posta in essere dello Stankovic è sorta e
si è esaurita”; 2) (Omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ex art. 33 punto 1, lettera c/ C.G.S.)
sempre la Commissione, non ha valutato il motivo di ricorso della S.S. Lazio, circa il fatto
che l’episodio che ci occupa è nato da una ritenuta erronea valutazione tecnica dell’Assistente,
in sfavore della Lazio, in un momento particolarmente delicato della gara e non ha
indicato, puntualmente, “i criteri, in base ai quali, è stato determinato il livello di condotta
tenuto dallo Stankovic ed è stata, conseguentemente, quantificata la sanzione allo stesso
irrogata, anche e non solo, in considerazione dell’assenza di recidiva”.
L’appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti che seguono.
La C.A.F., pur concordando con la Commissione Disciplinare nel ritenere il comportamento
dello Stankovic grave e deplorevole, osserva che lo stesso deve essere considerato
come istintivo e praticamente, privo di violenza, anche contro le cose (la maglietta
dell’Assistente è stata, infatti, lasciata “prontamente” v. rapporti di quest’ultimo); si è esaurito
in un unico e breve contesto e ha avuto come destinatario il solo Assistente, senza riguardare,
in alcun modo, il Direttore di gara.
In questo contesto, anche tenendo conto della mancanza di recidiva dello Stankovic,
la sanzione della squalifica può essere ridotta a due giornate di gara, mentre non vi sono
motivi per ridurre la sanzione dell’ammenda.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
S.S. Lazio di Roma, riduce la sanzione della squalifica a due giornate effettive di gara.
Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.
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