F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBAL CLUB AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBAL CLUB AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA MESSINA/GENOA DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004) Dopo la disputa della gara Messina/Genoa del 7 dicembre 2003, la Società Genoa proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti avverso l’omologazione del risultato della gara suddetta deducendo l’irregolarità della posizione del calciatore del Messina Rezaei Rahman. La reclamante sosteneva che il Rezaei, inizialmente tesserato per la Società Perugia con la formula della cessione temporanea di contratto, era tornato libero da vincoli contrattuali con società italiane, alla data del 30.6.2003, in seguito al mancato esercizio del diritto di riscatto da parte del Perugia, con automatico ripristino del rapporto contrattuale con la società iraniana cedente, che, essendo stato introdotto nel frattempo il divieto di tesseramento di calciatori extracomunitari provenienti da federazione estera, il successivo tesseramento del Rezaei con la Società Messina era nullo e, di conseguenza, la posizione del calciatore nella gara Messina/Genoa del 7.12.2003 era irregolare; che, in ogni caso, non erano state eseguite le formali attività previste dalla Istruzioni Generali Esplicative del CONI per il caso di cessazione del contratto in corso con lo sportivo professionista anteriore alla scadenza del permesso di soggiorno; che, infine, era irrilevante la mancata richiesta dalla Federazione iraniana a quella italiana del transfer per il rientro in Iran del Rezaei. In conclusioni chiedeva che il F.C. Messina Peloro fosse sanzionato con la punizione sportiva di perdita della gara Messina/ Genoa con il punteggio di 0-3. Il Giudice Sportivo, con provvedimento del 16.12.2003, respingeva il reclamo della Società Genoa ed omologava il risultato della gara con il punteggio conseguito sul campo, ritenendo infondati i rilievi formulati dalla reclamante in ordine alla irregolarità della posizione del calciatore Rezaei Rahman nel momento della sua partecipazione alla gara Messina/Genoa del 7.12.2003. Avverso il provvedimento proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare la Società Genoa censurando la delibera impugnata per non aver accolto l’eccezione di nullità del contratto stipulato dalla Soc. Messina con il calciatore Rezaei, per violazione della normativa in materia di immigrazione. In particolare la reclamante sosteneva che l’autorizzazione al lavoro, il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno di lavoratori sportivi extracomunitari non sono rinnovabili e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto, donde l’inutilizzabilità del permesso di soggiorno originariamente rilasciato al Rezaei all’epoca del tesseramento per la Società Perugia, ai fini della stipula del contratto con il Messina. La reclamante rinnovava pertanto la richiesta di irrogazione della sanzione di perdita della gara a carico della Soc. Messina, già formulata in primo grado. La Soc. Messina sollevava in via preliminare due eccezioni di inammissibilità del gravame, la prima relativa alla sottoscrizione del reclamo da parte di un soggetto non legittimato a rappresentare legalmente la Soc. Genoa, l’altra fondata sul mancato invio del preannuncio di reclamo, ai sensi dell’art. 34 comma 1 C.G.S.. Nel merito, chiedeva la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata il 22 gennaio 2004, respingeva la prima eccezione sollevata dalla Soc. Messina, rilevando che il reclamo era stato sottoscritto da persona munita dei poteri di rappresentare la Società Genoa di fronte agli organi di giustizia sportiva, come risultava dal foglio di censimento acquisito agli atti. Accoglieva invece la seconda eccezione preliminare e dichiarava improcedibile il reclamo, affermando che l’art. 34 C.G.S. prevede come disposizione di carattere generale, da rispettare in ogni caso di reclamo, l’obbligo di inviare il preavviso di reclamo entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare, mentre la Soc. Genova aveva, sia pure tempestivamente, inoltrato il reclamo motivato senza farlo precedere dal preannuncio. La Soc. Genoa ha proposto ricorso alla C.A.F. deducendo in primo luogo la violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare di norme del Codice di Giustizia Sportiva. Sostiene l’appellante che il preannuncio di reclamo di cui all’art. 24, commi 5, 7 e 9 rappresenta una semplice facoltà e non un obbligo della parte in tutti i procedimenti di impugnazione, come affermato dai primi giudici. Rileva inoltre, a sostegno della propria tesi, che l’art. 29 comma 5 dispone che tutti i reclami ed i ricorsi debbono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34, ma non prevede che reclami e ricorsi siano soggetti al preventivo esercizio del preannuncio di reclamo, a pena di improcedibilità dell’impugnazione. Con ulteriore motivo, l’appellante deduce contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare, rilevando che nella prima parte della delibera i primi Giudici attestano la tempestività del reclamo proposto dalla Soc. Genoa, mentre nella parte finale lo stesso reclamo viene dichiarato improcedibile perché intempestivo ed irrituale in quanto non preannunciato. Conclude chiedendo l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito. La Soc. Messina, con memoria difensiva di replica, ha sollevato eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di sottoscrizione, rilevando che l’atto di impugnazione risulta essere stato sottoscritto il 2 febbraio 2004 dal Sig. Giovanni Blondet il quale, in base ad un articolo di stmpa allegato alla memoria, avrebbe cessato il rapporto con la società appellante a far data dal 31 gennaio 2004. Nel merito la Soc. Messina chiede la conferma della decisione della Commissione Disciplinare, confutando specificamente i motivi di appello e le singole argomentazioni difensive della ricorrente. La C.A.F. rileva in via preliminare che l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla Soc. Messina appare infondata, non potendosi dare rilievo, in contrasto a quanto risultante dai censimenti ufficiali, alla notizia giornalistica relativa alla cessazione dei poteri di rappresentanza della Società appellante in capo al sottoscrittore dell’atto di impugnazione. Le risultanze del censimento, in forza del quale il Signor Blondet era titolare del potere di sottoscrivere il ricorso, mantengono efficacia agli effetti federali sino al momento in cui le variazioni, eventualmente intervenute nel corso di una stagione sportiva, vengono comunicate alla Lega di competenza (art. 37 n. 1 N.O.I.F.). Nel merito, il ricorso appare fondato e deve essere accolto, con annullamento della delibera impugnata e rimessione degli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame del merito. Dall’esame sistematico della disciplina dei reclami si evince, ad avviso della Commissione l’inesistenza di una norma che imponga la necessità in generale di far precedere reclami e ricorsi dal preannuncio, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità degli stessi. Al contrario l’art. 29 del C.G.S. intitolato “reclami di parte e ricorsi di Organi federali”, si limita a prescrivere al comma 5 che: “Tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati e trasmessi, a cura degli interessati, agli Organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall’art. 34”, senza sancire l’obbligatorietà del preannuncio di reclamo. La necessità di provvedere al preannuncio è invece espressamente sancita, a pena di inammissibilità e/o improcedibilità del gravame, nei casi di reclamo dinanzi ai Giudici Sportivi disciplinati dall’art. 24, commi 5, 7 e 9 C.G.S.. Se ne deve dedurre che, quando il legislatore ha inteso imporre il preannuncio come formalità necessaria per l’ammissibilità dei reclami e ricorsi, lo ha detto espressamente. Tale previsione non sussiste per i procedimenti di seconda istanza, come deve qualificarsi il reclamo proposto dalla Soc. Genoa dinanzi alla Commissione Disciplinare. Infatti l’art. 32 comma 2 prevede unicamente che: “Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare” senza fare alcun cenno alla necessità del preannuncio. Per completezza ed a conferma del principio sopra enunciato, va ancora rilevato che i procedimenti di ultima istanza, che si svolgono dinanzi alla C.A.F., vengono instaurati (art. 33 n. 2 C.G.S.) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In questo tipo di procedimento il preannuncio è previsto esclusivamente come onere della parte ricorrente che intenda avvalersi del diritto di ottenere copia dei documenti ufficiali, tant’è vero che, nel caso in cui la parte appellante si sia avvalsa di tale facoltà, il termine di sette giorni per inviare i motivi di reclamo decorre dal ricevimento della copia dei documenti ufficiali. Nel sistema sin qui delineato l’art. 34 C.G.S. si inquadra non già come norma di carattere generale in tema di proposizione dei gravami, ma piuttosto come la norma che fissa, conformemente al tenore letterale del titolo, i termini dei procedimenti e modalità di trasmissione degli atti. Pertanto l’art. 34 n. 1, lungi dal prevedere l’obbligo di invio del preannuncio in ogni ipotesi di reclamo, si limita a stabilire il termine entro il quale la parte reclamante deve inviare il preannuncio all’organo competente in tutti i casi in cui tale formalità sia prevista, vuoi obbligatoriamente, vuoi facoltativamente. Alla luce dei suesposti principi, appare evidente l’ammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare dall’attuale appellante. Diviene superfluo, pertanto, l’esame delle censure sollevate dalla Soc. Genoa in ordine alle giustificazioni razionali addotte dalla Commissione a sostegno della propria interpretazione dell’art. 34 n. 1 C.G.S.. Pare, in ogni caso, condivisibile il rilievo che il preannuncio, non contenendo ovviamente i motivi del gravame, non può svolgere la funzione di mettere la controparte interessata in condizioni di controdedurre o proporre impugnazione. Appaiano altresì condivisibili le osservazioni dell’appellante circa l’irrilevanza del preannuncio al fine di consentire agli Organi della Giustizia Sportiva di poter efficacemente svolgere le proprie funzioni. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Genoa Cricket and Footbal Club di Genova, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S. per insussistenza della dichiarata improcedibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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